diritto |
LA PUBBLICITA' E LA PROVA DEI FATTI GIURIDICI
Questa lezione ha ad oggetto lo studio degli strumenti che garantiscono la conoscibilità e la certezza dei fatti giuridici.
La pubblicità è finalizzata al conferimento di certezza alle situazioni giuridiche e a rendere manifesti atti e fatti di notevole rilevanza ai terzi.
La pubblicità può essere di diversi tipi:
notizia : serve a rendere conoscibili ai terzi che vi abbiano interesse determinati atti o fatti (validi comunque, anche se la pubblicità manca). Es. registro dello stato civile;
dichiarativa : serve a rendere opponibili ai terzi determinati atti o fatti, che sono stati oggetto di pubblicità. Es: la trascrizione dell'acquisto di un bene immobile presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
costitutiva : serve a produrre gli effetti di un determinato fatto giuridico. Es: l'iscrizione dell'ipoteca; l'iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese.
La trascrizione è una forma di pubblicità dichiarativa, finalizzata rendere in opponibili a terzi determinati atti, oppure a dirimere le controversie fra più aventi causa.
L'art. 2643 c.c. elenca (tassativamente) gli atti che sono soggetti a trascrizione, stabilendo per essi determinati effetti (art. 2644 c.c.):
se per l'atto era prevista la prescrizione, ma questa non è avvenuta tempestivamente, l'atto sarà in opponibile a chi ha acquistato e trascritto tempestivamente il suo titolo;
nei confronti di chi ha trascritto un atto, saranno inopponibili tutte le successive trascrizioni o iscrizioni.
Essendo solo pubblicità dichiarativa, la trascrizione
è un onere, ha efficacia dal momento in cui si effettua, non è
soggetta a prescrizione e decadenza.
Per il principio della continuità delle trascrizioni (art. 2650.1
c.c.), la trascrizione di un atto a favore di un soggetto non è
efficace se l'atto del soggetto che si oppone non risulta da una precedente
trascrizione.
Le prove (o, più
precisamente, i mezzi di prova) sono gli strumenti che consentono di provare
determinati fatti, permettendo, inoltre, al giudice di formare il proprio
libero convincimento
sull'esistenza o meno dei fatti oggetto di causa.
Classificazione delle prove
L'art. 2697 c.c. regolamenta l' onere della prova , in ossequio al principio
dispositivo che vige nel campo civilistico. Pertanto, chi vuol far valere un
proprio diritto deve provarne i fatti costitutivi; la parte avversa, invece,
deve provarne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi, se propone delle
eccezioni.
Si avrà inversione dell'onere della prova (art. 2698 c.c.),
invece, nei casi in cui lo prevede la legge (legale) o la volontà delle
parti (convenzionale) se si tratta di diritti indisponibili e in tal modo non
si renda particolarmente difficoltoso ad una delle parti l'esercizio del
diritto.
Atto pubblico:
Documento redatto da notaio o da altro pubblico ufficiale.
Ha efficacia di prova legale solo per l'estrinseco.
Scrittura privata
Documento redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti con firma autografa.
Fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni di chi l' ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta la riconosce (o se è legalmente considerata come riconosciuta) (art. 2702 c.c.).
Confessione
Ha efficacia piena ed incondizionata.
E' revocabile se:
o è stata resa per errore di fatto o per violenza;
o ha ad oggetto diritti indisponibili o contratto redatto in forma scritta ad substantiam.
Testimonianza
non ammissibile se riguarda:
o patti aggiunti o contrari ad un atto scritto, se si affermano stipulati prima o contemporaneamente alo stesso contratto;
o contratti il cui valore superi le cinquemila lire, a meno che il giudice non lo consenta comunque;
o contratti che esigono la forma scritta ad substantiam o ad probationem.
Giuramento
non ammissibile se verte su:
o diritti indisponibili o su fatti illeciti;
o un contratto per la cui validità sia richiesta la forma scritta;
o non è revocabile;
non è ammessa prova contraria a quanto dichiarato con il giuramento.
Conoscibilità e certezza dei fatti giuridici. Pubblicità. Trascrizione. Mezzi di prova: o atto pubblico; o scrittura privata; o confessione; o testimonianza; o giuramento. |
Domande sulla lezione
Quali sono le funzioni della pubblicità?
a. funzione di rendere conoscibili fatti giuridici
b. funzione di rendere opponibili a terzi i fatti giuridici sottoposti a pubblicità
c. funzione di rendere possibile la produzione di determinati effetti
Quali sono le funzioni della trascrizione?
a. funzione di pubblicità dichiarativa
b. funzione di pubblicità notizia
c. funzione di risolvere il conflitto fra più acquirenti dello stesso bene immobile
d. funzione di risolvere il conflitto fra più possessori dello stesso bene mobile
L'atto pubblico è redatto da:
a. pubblico ufficiale
b. notaio
c. persona comune
E' revocabile la confessione?
a. sì
b. no
E' ammessa prova contraria a quanto dichiarato con il giuramento?
a. sì
b. no
RISPOSTE
1. A; B; C
2. A; C
3. A; B
4. A
5. B
Altre domande
In cosa consiste il
principio della continuità delle trascrizioni?
Che differenza c'è fra confessione e testimonianza?
Come si classificano le presunzioni?
Possono essere soggette a trascrizione le domande giudiziali?
Glossario
A
ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una legge.
ACCORDO = incontro delle volontà delle parti.
ACQUISTO A NON DOMINO = acquisto da persona che in realtà non è proprietaria, né vanta un diritto reale sul bene oggetto dell'acquisto stesso.
ASSENZA = scomparsa della persona fisica, protratta per due anni.
ATTI EMULATIVI = atti che il proprietario compie al fine unico di recare molestie o nuocere ad altri (art. 833 c.c.).
B
BENE = qualsiasi cosa che possa formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.) e che quindi arrechi utilità agli uomini e sia suscettibile di appropriazione (res in commercium).
BUONA FEDE = ignoranza di ledere il diritto altrui.
C
CAPACITA' DI AGIRE = è la capacità della persona di compiere atti rilevanti per il diritto (art. 2 c.c.).
CAPACITA' GIURIDICA = capacità di essere titolari di diritti e doveri (art. 1 c.c.), che si acquista, in via generale, dalla nascita. Si perde solamente con la morte (art. 22 Cost.), intesa, ex L. 29.2.93 n. 578, come 'cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo'.
CODICE CIVILE = complesso delle norme che disciplina il diritto civile e il diritto commerciale. Esso è stato approvato con il regio decreto 16.3.1942, n. 262 (e successivamente modificato); consta di 6 libri, ciascuno dei quali ripartiti in titoli. Questi ultimi sono a loro volta composti di capi, talvolta divisi in sezioni. E' quindi nelle sezioni che vi sono gli articoli, per un totale di 2969.
COMUNIONE = più persone (i c.d. 'comunisti') sono contitolari di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale sul medesimo bene (art. 1100 c.c.).
CONFESSIONE = dichiarazione fatta di una parte di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 c.c.).
D
DECADENZA = perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del compimento di una determinato atto o di una determinata attività. Può essere stabilita dalla legge (decadenza legale), oppure dalle parti (decadenza negoziale/contrattuale).
DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA = modo d acquisto a titolo originario della servitù, in virtù del quale, una volta provato che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti in precedenza da un unico proprietario, che ha lasciato le cose in uno stato dal quale risulta la servitù, si costituisce di diritto una servitù a favore di uno e a carico dell'altro (art. 1062 c.c.).
DETENZIONE = potere di fatto sulla cosa, che deriva e trova giustificazione nel possesso altrui. Tuttavia, tale potere non è caratterizzato dalla pretesa della titolarità di un diritto reale sul bene (art. 1140.2 c.c.).
DIFFAMAZIONE = offesa (scritta o verbale) dell'altrui reputazione, a mezzo di comunicazione ad una o più persone.
DIMORA = luogo del temporaneo soggiorno della persona.
DIRITTO DI ABITAZIONE = diritto di abitare una casa, limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia (art. 1022 c.c.).
DIRITTO DI SUPERFICIE = diritto che consiste nella proprietà di un fabbricato costruito sul suolo altrui (è il vero e proprio 'ius aedificandum') oppure nell'alienazione, da parte di un soggetto titolare di un fondo e di un fabbricato su questo costruito, della proprietà del fabbricato, separatamente da quella del fondo (art. 952 c.c.).
DIRITTO D'USO = diritto di servirsi di una cosa, unito alla possibilità di raccoglierne i frutti per soddisfare i bisogni propri e della propria famiglia (art. 1021 c.c.).
DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.
DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).
DIRITTO PRIVATO = regola i rapporti giuridici fra gli individui, l'organizzazione e l'attività degli enti privati, nonchè i rapporti fra i privati e lo Stato, laddove a quest'ultimo non sia riconosciuto un potere di supremazia.
DIRITTI REALI = diritti che garantiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Sono tipici, in quanto tassativamente previsti ed elencati dal legislatore. Si caratterizzano per il c.d. diritto di seguito, che esprime l'immediato collegamento fra il diritto stesso e la cosa, cosicchè il titolare può perseguire la cosa presso qualunque soggetto si trovi.
DOMICILIO = luogo degli affari e degli interessi della persona (art. 43.1.c.c.: c.d. domicilio generale). Può essere speciale (per determinati atti o affari; art. 47 c.c.), oppure necessario (per i minori e per gli interdetti; art. 45 c.c.)
E
EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'.
ENFITEUSI = diritto di godimento di un fondo, concesso dal proprietario del fondo ad un soggetto (c.d. 'enfiteuta') con l'obbligo di migliorarlo e di are un canone periodico (sotto forma di denaro o di prodotti naturali) (art. 960 c.c.).
ESTRINSECO = l'atto pubblico fa piena prova -fino a querela di falso- della provenienza delle dichiarazioni rese davanti al P.U., ma non anche della veridicità delle stesse (c.d. INTRINSECO).
F
FAMIGLIA = secondo l'art. 2 Cost. è la formazione sociale in cui l'uomo svolge la sua personalità, nonché (art. 29 Cost.) una società naturale fondata sul matrimonio.
FRUTTI = prodotti dei beni capitali. Si distinguono in naturali (derivano direttamente e periodicamente da un altro bene -indipendentemente dall'opera dell'uomo- e ne fanno parte fino alla separazione; art. 820.1 c.c.) e civili (derivano indirettamente da un altro bene, come corrispettivo del godimento che viene concesso. Si acquistano giornalmente, in ragione della durata del diritto; art. 820.3 c.c.).
G
GIURAMENTO = dichiarazione di una parte su argomenti o fatti a sé favorevoli, rilevanti per la decisione (art. 2736 c.c.). Può essere richiesto dall'altra parte (giuramento decisorio) oppure dal giudice (giuramento suppletorio).
I
IMMISSIONI = proazioni di fumo, calore, rumori, e scuotimenti provenienti dal fondo del vicino (art. 844 c.c.).
INGIURIA = offesa (scritta o verbale) della valutazione che il singolo individuo ha del proprio valore sociale.
L
LUCI = aperture del muro, che consentono il passaggio di aria e luce, ma non di affacciarsi nel fondo vicino.
M
MORTE PRESUNTA = scomparsa della persona fisica protratta per dieci anni.
N
NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.
P
PATRIMONIO = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi, che fanno capo ad una persona e che sono suscettibili di valutazione economica.
PERSONA FISICA = il singolo soggetto, l'uomo, l'individuo.
PERSONA GIURIDICA = complesso organizzato di persone fisiche, dotato di riconoscimento formale ed avente come scopo il raggiungimento di un determinato fine.
POSSESSO = potere di fatto sulla cosa, che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (possesso vero e proprio) o di altro diritto reale (quasi possesso) (art. 1140.1 c.c.).
PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge).
PROPRIETA' = diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo (art. 832 c.c.).
PRESCRIZIONE = perdita di un diritto soggettivo a causa dell'inerzia o del mancato uso da parte del titolare per un determinato periodo di tempo previsto dalla legge.
PRESUNZIONI = (art. 2727 c.c.) sono operazioni logiche, tramite le quali la legge (presunzioni legali) o il giudice (presunzione semplice) risalgono da un fatto noto ad uno ignoto. In quest'ultima ipotesi il giudice potrà ammetterle, purchè gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.).
PRINCIPIO DISPOSITIVO = nel processo civile la decisione del giudice si fonda sulle prove prodotte dalle parti.
PRINCIPIO DELLA
PREVALENZA =
attrazione nell'orbita della cosa principale delle cose accessorie (accessorium
cedit principale).
PUBBLICAZIONI = atto affisso per otto giorni consecutivi alla porta della casa comunale dei comuni di residenza dei futuri coniugi in cui sono indicate le generalità di costoro e il luogo delle nozze.
R
RAPPORTO GIURIDICO = qualsiasi relazione interpersonale regolata dal diritto.
RESIDENZA = luogo dell'abituale dimora della persona (art. 43.2 c.c.).
S
SSA = allontanamento della persona dal luogo del suo ultimo domicilio, senza che vi abbia più fatto ritorno e dato di sè notizie.
SERVITÙ PREDIALI = consistono nel peso imposto su di un fondo, al fine precipuo di recare un'utilità oggettiva ad un fondo contiguo, di proprietario diverso (art. 1027 c.c.).
SINALLAGMA = vincolo di corrispondenza fra le reciproche obbligazioni.
T
TESTIMONIANZA = dichiarazione di soggetti estranei alla causa, su fatti controversi di quest'ultima, dei quali abbiamo a qualsiasi titolo conoscenza (art. 2721 c.c.).
TESORO = cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di esserne il proprietario (art. 932.1 c.c.).
U
USUFRUTTO = diritto di godere della cosa altrui, rispettandone la destinazione economica e traendo (per quanto previsto) dalla cosa stessa ogni utilità (art. 981 c.c.).
UNIVERSALITA' = insieme di beni mobili che appartengono ad un unico proprietario e hanno una destinazione unitaria (art. 816 c.c.). I singoli beni che costituiscono l'universalità possono essere oggetto di separati atti e rapporti giuridici.
USUCAPIONE = modo di acquisto della proprietà o di altri diritti di godimento per effetto del possesso (continuato, non violento, non clandestino) del bene protratto per un certo periodo di tempo.
V
VEDUTE = aperture che consentono il passaggio di aria e luce, nonché di affacciarsi, orizzontalmente e obliquamente, nel fondo vicino.
VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat).
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta