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LA RAPPRESENTANZA

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LA RAPPRESENTANZA

Normalmente un contratto è posto in essere ed eseguito dagli stessi soggetti nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. Ricorrono però dei casi in cui al soggetto interessato si affianca o si sostituisce un'altra persona che collabora con esso e ne cura gli interessi, si parla in tal caso di rappresentanza.


La rappresentanza (artt. 1387-l402) è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) viene attribuito(dalla legge o dall'interessato)il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica; gli effetti degli atti posti in essere dal rappresentante andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante, differisce dal nuncius che è chi trasmette materialmente le dichiarazioni altrui e quindi,al contrario del rappresentante,non partecipa all'atto con una propria volontà.

La rappresentanza può essere :



diretta quando il rappresentante agisce non solo per conto del rappresentato ma anche in nome di esso; rendendo palese ai terzi che egli agisce per conto altrui. Gli effetti giuridici del contratto ricadono direttamente nella sfera del rappresentato,il rappresentante è come se non ci fosse.

indiretta detta anche interposizione reale quando il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto del rappresentato;ai terzi non viene reso noto che il rappresentante sta agendo nell'interesse di un'altra persona. Gli effetti del contratto concluso dal rappresentante ricadono nella sua sfera giuridica;sarà necessario il compimento di una ulteriore attività giuridica affinché tali effetti possano riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.

ura simile alla rappresentanza indiretta è l'autorizzazione con cui una persona(autorizzante)conferisce ad altra(autorizzato)il potere di compiere negozi giuridici diretti ad influire nella sfera dell'autorizzante,in nome però dell'autorizzato.

N.B. La rappresentanza è esclusa nei negozi che per la loro natura si vogliono riservare solo alla persona interessata ed è quindi il caso dei negozi di diritto familiare, nel testamento, ed è ammessa entro certi limiti nelle donazioni.


Fonti della rappresentanza:il potere di rappresentanza  può derivare dalla legge e si parla in tal caso di rappresentanza legale o essere conferito dall'interessato la c.d. rappresentanza volontaria. La rappresentanza legale ricorre quando un soggetto è incapace. Si usa parlare di rappresentante legale anche in proposito della c.d. rappresentanza organica, ossia con riguardo al potere di rappresentare un ente,che spetta all'organo e quindi alla persona fisica che ne sta a capo, che in base allo statuto dell'ente stesso ha proprio la competenza ad esternare la volontà di quest'ultimo. Diversa dalla rappresentanza legale è la nozione di ufficio privato: questo consiste nel potere di svolgere un'attività nell'intesse altrui e con effetti diretti nella sfera giuridica del soggetto sostituito in adempimento di una funzione prevista dalla legge(es.esecutore testamentario).


La procura è il negozio unilaterale mediante il quale una persona conferisce al rappresentante(procuratore) il potere di rappresentanza. Affinché la rappresentanza sia valida è necessario che il rappresentato che conferisce la procura abbia piena capacità di agire,mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere(art 1389). La procura si ha quindi solo nella rappresentanza volontaria.

La procura può essere:

generale se riguarda tutti gli affari del rappresentato

speciale se è conferita per uno o più affari determinati

La procura è un atto unilaterale nel senso che essa si perfeziona con la sola dichiarazione di volontà della parte(ecco perché essa può essere sia tacita che espressa)che le conferisce,senza che occorra il consenso del destinatario;ciò perché in realtà la procura non comporta la nascita di alcun obbligo a carico di chi la riceve. Per poter vincolare l'altra parte è necessario che la procura sia accomnata da un apposito contratto:la ura contrattuale che tipicamente correda la rappresentanza è il mandato.

Per la procura di regola non è richiesta alcuna forma scritta ma fa eccezione il caso in cui tale forma è richiesta per il negozio che il rappresentante vuole concludere e quindi in tale caso ha la stessa forma che ha il contratto.

Le conseguenze dell'atto compiuto dal procuratore si ripercuotono direttamente sul patrimonio del rappresentante.

A tutela del terzo l'art. 1393 stabilisce che se esso lo esige il rappresentante deve esibirei la procura che fornisce appunto la giustificazione e la qualità dei suoi poteri.

La revoca è l'atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; anche la revoca è un negozio unilaterale. La revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati, altrimenti i negozi da loro conclusi con il rappresentante restano comunque validi . La revoca può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappresentante. La procura cessa di regola con la morte del procuratore o del rappresentato.


N.B. i contratti conclusi dal rappresentante la cui volontà risulti viziata(errore violenza o dolo)sono annullabili. Inoltre si presume sempre la buona fede del rappresentante e del rappresentato; la mala fede non è mai tutelata dall'ordinamento e quindi inquina sempre il negozio.


Conflitto di interessi : di norma il potere di rappresentanza al procuratore è conferito nell'interesse del rappresentato può capitare però che il procuratore è portatore di interessi propri che vanno contro quelli del rappresentato si parla in tal caso di conflitto di interessi. Gli atti posti in essere sotto queste condizioni sono viziati e annullabili su domanda del rappresentato, a meno che il rappresentato non rilasci autorizzazione con cui autorizza il rappresentante. In questo caso però a tutela del terzo la legge stabilisce che se il terzo poteva conoscere facilmente tale conflitto il contratto è comunque annullabile. Rientra nello schema del conflitto d'interessi la ura del contratto con se stessi. Tale contratto di regola è annullabile però è valido se il rappresentato ne ha autorizzato la conclusione oppure il contenuto del contratto è determinato prima dal rappresentato(es.il commesso che acquista un prodotto nel negozio in cui lavora ando al principale il prezzo stabilito per la vendita al pubblico).


Rappresentanza senza potere: il contratto concluso dal rappresentante  in nome e per conto del rappresentato vincola il rappresentante nei limiti delle facoltà conferitegli; di conseguenza:

si  ha eccesso di potere quando il rappresentante eccede i limiti dei poteri conferitigli

si ha difetto di potere quando una persona agisce come rappresentante senza averne procura.

In questi casi il contratto concluso è inefficace però il rappresentante è tenuto a risarcire il danno che il terzo contraente abbia subito per avere confidato,senza sua colpa,nella validità del contratto; tale risarcimento può però comprendere il rimborso delle spese sostenute per la conclusione del contratto ed un rimborso per le eventuali occasioni perdute di stipulare un altro contratto. Il rappresentato può,tuttavia far salvi gli effetti del contratto così stipulato dal rappresentante in eccesso/difetto di potere attraverso un atto unilaterale detto ratifica. La ratifica opera come una procura a favore del rappresentante intervenuta successivamente e quindi  gli atti compiuti dal rappresentante senza o in eccesso di potere entrano a fare parte della sfera giuridica del rappresentato con effetto retroattivo, come se dall'inizio il rappresentante fosse stato accomnato da procura. Nel caso in cui tale ratifica tardi ad esser pronunciata il terzo può porre al rappresentato un termine oltre il quale se non viene fatta ratifica il contratto concluso dal falso rappresentante risulterà inefficace.





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