LA
RAPPRESENTANZA
La rappresentanza è l'istituto che comporta la sostituzione di
un soggetto ad un altro nel compimento di un negozio, per cui un individuo,
rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto,
rappresentato, e gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricado direttamente
nella sfera giuridica del secondo. Esistono diversi tipi di rappresentanza, si
ha quella diretta, quando il rappresentante agisce non solo per conto del
rappresentato ma anche nel nome di questo. ½ è quindi la spendita del nome altrui, attraverso cui si rende palese al
terzo di agire per conto del rappresentato e il verificarsi degli effetti del
negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce per conto ma non nel
nome del rappresentato, non vi è la spendita
del nome altrui e gli effetti del negozio giuridico si realizzano verso il
rappresentante, soltanto con il compimento di un'attività ulteriore tali
effetti si trasferiranno in capo al rappresentato. Per alcuni tipi di negozi
è esclusa la rappresentanza, sono quei negozi che per la loro natura
devono essere esperiti dalla persona interessata, come i negozi di diritto
familiare ecc.. Il rappresentante per poter agire in nome altrui deve averne il
potere, tale potere deve derivare o dalla legge, quindi si ha la rappresentanza
legale o deve essere conferito dall'interessato, rappresentanza volontaria. La
prima fattispecie è riscontrabile, quando il soggetto rappresentato
è incapace o minore, oppure quando si è davanti ad un tipo di
rappresentanza organica, se il potere di rappresentare un ente è dato ad
un organo dello stesso in base allo statuto. Il negozio con il quale una
persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla è la procura,
che è un atto a rilevanza esterna, in quanto il rappresentante agendo in
nome e per conto del rappresentato lo può impegnare direttamente nei
confronti di terzi. La procura può essere espressa, tacita, generale,
speciale, revocabile ed irrevocabile. La natura giuridica del negozio di
procura ha un carattere unilaterale, che si perfeziona cioè, con la
dichiarazione di volontà di un unica parte, un carattere recettizio in quanto la sua efficacia è subordinata
alla sua ricezione da parte del rappresentante ed infine preparatorio in
considerazione che il potere di rappresentanza viene conferito mediante la
procura per il compimento di uno o più negozi giuridici. La procura deve
essere conferita con la stessa forma prescritta per il negozio che il
rappresentante deve concludere, tranne alcune ipotesi però, la forma
della procura è libera, può essere conferita anche verbalmente o
per comportamenti concludenti. L'estinzione invece avviene per scadenza del
termine o per il verificarsi della condizione risolutiva, per il compimento del
negozio, in caso di morte o la sopravvenuta incapacità o il fallimento
di una delle parti, per rinunzia del rappresentante, per l'estinzione del
rapporto di gestione oppure in fine, di regola per revoca del rappresentato. La
legge vuole tutelare i terzi che si trovano in rapporto col rappresentante,
infatti, il terzo ha il diritto di chiedere al rappresentante la
giustificazione dei suoi poteri, con l'esibizione della procura, il
rappresentante ha l'obbligo di restituire tale documento nel momento in qui i
suoi poteri non sussistano più, con l'obbligo di farne venire a
conoscenza i terzi. La capacità di diventare titolare dei rapporti
giuridici negoziali, deve essere valutata con riferimento alla persona del rappresentato,
perché è nella sfera giuridica di questo che si produrranno gli effetti
del negozio concluso dal rappresentante, quindi il rappresentato che conferisce
la procura, deve avere la capacità di agire, mentre per il
rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di
volere. La volontà costitutiva del negozio compiuto nell'esercizio del
potere di rappresentanza è quella del rappresentante, quindi è ad
esso che si fa riferimento per quel che riguarda i vizi della volontà e
per gli stati soggettivi di buona o mala fede, il negozio è quindi annullabile,
se è viziata la volontà del rappresentante per errore, violenza o
dolo. Il rappresentante deve agire
nell'interesse del rappresentato, se il primo, pur fornito di potere di
rappresentanza ne faccia cattivo uso, agendo per un fine diverso da quello
stabilito, si ricorre nell'abuso di potere, in questo caso il rappresentante va
contro gli interessi del rappresentato agendo in favore proprio o di terzi, in
via esclusiva. Il codice disciplina due diverse fattispecie d'abuso di potere,
il contratto concluso in conflitto di interessi può essere annullato su
domanda del rappresentato, ma resta valido se il terzo non ne conosceva e non
avrebbe potuto farlo usando la normale diligenza. Un'ipotesi particolare di
conflitto d'interessi si ha nel contratto che il rappresentante conclude con se
stesso, nella duplice veste di contraente in proprio e di rappresentante di un
altro soggetto, o anche di rappresentante di due distinti soggetti. In questo
caso l'abuso di potere del rappresentante è palese, il contratto
è quindi annullabile tranne che vi sia stata esplicita autorizzazione
del rappresentante o che il contenuto del contratto sia determinato in modo da
escludere la possibilità di conflitto di interessi. Il codice civile
sancisce che il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del
rappresentato, lo vincola solo in riferimento ai limiti della facoltà
conferitagli. Se il rappresentante oltrepassa tali limiti si ricorre
nell'eccesso di potere, si ha invece
difetto di potere quando un soggetto abbia agito come rappresentante senza
averne il potere, il contratto concluso da questi non è nullo, perché
non difetta di alcun elemento essenziale, ne è annullabile, in quanto il
contratto annullabile e pur sempre produttivo di effetti fino all'annullamento,
ma esso resta inefficace, a meno che l'interessato non lo ratifichi. Tale
inefficacia vale verso il rappresentato in quanto, non esisteva il potere di
rappresentanza e verso il rappresentante perché, non era con questi che il
terzo intendeva concludere il contratto. Il rappresentante senza potere
è tenuto a risarcire il terzo contraente, per il danno ad esso causato
nell'affidarsi al falsus procurator.
Solo con la ratifica, considerata una procura successiva, il rappresentato
può conferire efficacia al negozio compiuto in eccesso o difetto di
potere di rappresentanza, con tale negozio unilaterale e recettizio
il rappresentato accetta gli effetti del contratto nella propria sfera
giuridica.