diritto |
La rappresentanza è l'istituto che comporta la sostituzione di un soggetto ad un altro nel compimento di un negozio, per cui un individuo, rappresentante, ha il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto, rappresentato, e gli effetti dei negozi compiuti dal primo ricado direttamente nella sfera giuridica del secondo. Esistono diversi tipi di rappresentanza, si ha quella diretta, quando il rappresentante agisce non solo per conto del rappresentato ma anche nel nome di questo. ½ è quindi la spendita del nome altrui, attraverso cui si rende palese al terzo di agire per conto del rappresentato e il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce per conto ma non nel nome del rappresentato, non vi è la spendita del nome altrui e gli effetti del negozio giuridico si realizzano verso il rappresentante, soltanto con il compimento di un'attività ulteriore tali effetti si trasferiranno in capo al rappresentato. Per alcuni tipi di negozi è esclusa la rappresentanza, sono quei negozi che per la loro natura devono essere esperiti dalla persona interessata, come i negozi di diritto familiare ecc.. Il rappresentante per poter agire in nome altrui deve averne il potere, tale potere deve derivare o dalla legge, quindi si ha la rappresentanza legale o deve essere conferito dall'interessato, rappresentanza volontaria. La prima fattispecie è riscontrabile, quando il soggetto rappresentato è incapace o minore, oppure quando si è davanti ad un tipo di rappresentanza organica, se il potere di rappresentare un ente è dato ad un organo dello stesso in base allo statuto. Il negozio con il quale una persona conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla è la procura, che è un atto a rilevanza esterna, in quanto il rappresentante agendo in nome e per conto del rappresentato lo può impegnare direttamente nei confronti di terzi. La procura può essere espressa, tacita, generale, speciale, revocabile ed irrevocabile. La natura giuridica del negozio di procura ha un carattere unilaterale, che si perfeziona cioè, con la dichiarazione di volontà di un unica parte, un carattere recettizio in quanto la sua efficacia è subordinata alla sua ricezione da parte del rappresentante ed infine preparatorio in considerazione che il potere di rappresentanza viene conferito mediante la procura per il compimento di uno o più negozi giuridici. La procura deve essere conferita con la stessa forma prescritta per il negozio che il rappresentante deve concludere, tranne alcune ipotesi però, la forma della procura è libera, può essere conferita anche verbalmente o per comportamenti concludenti. L'estinzione invece avviene per scadenza del termine o per il verificarsi della condizione risolutiva, per il compimento del negozio, in caso di morte o la sopravvenuta incapacità o il fallimento di una delle parti, per rinunzia del rappresentante, per l'estinzione del rapporto di gestione oppure in fine, di regola per revoca del rappresentato. La legge vuole tutelare i terzi che si trovano in rapporto col rappresentante, infatti, il terzo ha il diritto di chiedere al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri, con l'esibizione della procura, il rappresentante ha l'obbligo di restituire tale documento nel momento in qui i suoi poteri non sussistano più, con l'obbligo di farne venire a conoscenza i terzi. La capacità di diventare titolare dei rapporti giuridici negoziali, deve essere valutata con riferimento alla persona del rappresentato, perché è nella sfera giuridica di questo che si produrranno gli effetti del negozio concluso dal rappresentante, quindi il rappresentato che conferisce la procura, deve avere la capacità di agire, mentre per il rappresentante è sufficiente la capacità di intendere e di volere. La volontà costitutiva del negozio compiuto nell'esercizio del potere di rappresentanza è quella del rappresentante, quindi è ad esso che si fa riferimento per quel che riguarda i vizi della volontà e per gli stati soggettivi di buona o mala fede, il negozio è quindi annullabile, se è viziata la volontà del rappresentante per errore, violenza o dolo. Il rappresentante deve agire nell'interesse del rappresentato, se il primo, pur fornito di potere di rappresentanza ne faccia cattivo uso, agendo per un fine diverso da quello stabilito, si ricorre nell'abuso di potere, in questo caso il rappresentante va contro gli interessi del rappresentato agendo in favore proprio o di terzi, in via esclusiva. Il codice disciplina due diverse fattispecie d'abuso di potere, il contratto concluso in conflitto di interessi può essere annullato su domanda del rappresentato, ma resta valido se il terzo non ne conosceva e non avrebbe potuto farlo usando la normale diligenza. Un'ipotesi particolare di conflitto d'interessi si ha nel contratto che il rappresentante conclude con se stesso, nella duplice veste di contraente in proprio e di rappresentante di un altro soggetto, o anche di rappresentante di due distinti soggetti. In questo caso l'abuso di potere del rappresentante è palese, il contratto è quindi annullabile tranne che vi sia stata esplicita autorizzazione del rappresentante o che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto di interessi. Il codice civile sancisce che il contratto concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, lo vincola solo in riferimento ai limiti della facoltà conferitagli. Se il rappresentante oltrepassa tali limiti si ricorre nell'eccesso di potere, si ha invece difetto di potere quando un soggetto abbia agito come rappresentante senza averne il potere, il contratto concluso da questi non è nullo, perché non difetta di alcun elemento essenziale, ne è annullabile, in quanto il contratto annullabile e pur sempre produttivo di effetti fino all'annullamento, ma esso resta inefficace, a meno che l'interessato non lo ratifichi. Tale inefficacia vale verso il rappresentato in quanto, non esisteva il potere di rappresentanza e verso il rappresentante perché, non era con questi che il terzo intendeva concludere il contratto. Il rappresentante senza potere è tenuto a risarcire il terzo contraente, per il danno ad esso causato nell'affidarsi al falsus procurator. Solo con la ratifica, considerata una procura successiva, il rappresentato può conferire efficacia al negozio compiuto in eccesso o difetto di potere di rappresentanza, con tale negozio unilaterale e recettizio il rappresentato accetta gli effetti del contratto nella propria sfera giuridica.
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