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LA RAPPRESENTANZA

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LA RAPPRESENTANZA



La rappresentanza  è l'istituto per cui ad un soggetto (rappresentante) viene attribuito il potere di agire in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato) nel compimento di un'attività giuridica; gli effetti degli atti posti in essere dal rappresentante andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante, differisce dal nuncio perché egli agisce con volontà propria e non del rappresentato; egli può aver ricevuto delle disposizioni ma nell'ambito di queste decide con discrezionalità


La rappresentanza può essere :

diretta in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato; gli effetti giuridici ricadono direttamente nella sfera di quest'ultimo.



indiretta detta anche interposizione reale in cui il rappresentante agisce in nome proprio ma per conto terzi, ed acquista in prima persona i diritti che poi, in virtù della rappresentanza a lui conferita, andrà a trasmettere nella sfera giuridica del rappresentato attraverso un secondo negozio..


La rappresentanza è esclusa nei negozi di diritto familiare, nel testamento, ed è ammessa entro certi limiti nelle donazioni.


La rappresentanza legale ricorre quando un soggetto è incapace o è interdetto(dei genitori e dal tutore), oppure quando si parla di rappresentanza organica(di organo di persona giuridica).


La procura è il negozio unilaterale non recettizio mediante il quale viene conferito al rappresentante (procuratore) il potere di rappresentanza (rappresentanza volontaria); questo è un negozio unilaterale e riguarda i rapporti tra il rappresentato ed i terzi interessati. (il mandato o il rapporto di lavoro subordinato o la società sono poi contratti che regolano il rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; il mandato quindi può essere con o senza procura)

La procura, come del resto ogni manifestazione di volontà, può essere espressa o tacita. Non sono richiesti requisiti di forma, a meno che l'atto da compiere non richieda la ferma scritta: in questo caso anche la procura deve avere la medesima forma. Gli effetti della procura si ripercuotono direttamente sul patrimonio dell'interessato. La procura può essere generale o speciale quando si limita a riguardare uno o più determinati affari, e può contenere limiti dettati dal delegante.

Art 1393 la procura deve essere esibita al terzo che richieda al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri. La revoca  è l'atto mediante il quale il rappresentato fa cessare gli effetti della procura; anche la revoca è un negozio unilaterale. La revoca deve essere portata a conoscenza dei terzi interessati, altrimenti i negozi da loro conclusi con il rappresentante restano comunque validi e [art. 1396 codice civile]. La revoca può essere anche tacita qualora il rappresentato provveda ad istituire un nuovo rappresentante. Si parla di conflitto di interessi quando il procuratore è portatore di interessi propri che vanno contro quelli del rappresentato e gli atti posti in essere sotto queste condizioni sono viziati e annullabili a meno che il rappresentato non rilasci autorizzazione con cui autorizza il rappresentante.


Mandato è il contratto con cui una parte si assuma l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte [art. 1703 codice civile]; il mandato riguarda i rapporti interni tra rappresentante e rappresentato. Il mandato può essere con o senza rappresentanza; se il mandato è concesso con rappresentanza (ovvero al mandatario è concessa una procura) allora gli atti compiuti dal mandatario andranno ad incidere direttamente nella sfera giuridica del rappresentato (rappresentanza diretta).


In un negozio concluso con un rappresentante si tiene conto degli eventuali vizi della volontà del rappresentante e non del rappresentato. I vizi della volontà del rappresentante divengono rilevanti allorquando vanno ad incidere sulle istruzioni da lui date al rappresentante.


Si parla di rappresentanza senza potere per gli i atti conclusi da un rappresentante privo del potere di rappresentanza e considerati quindi inefficaci. La ratifica è la  dichiarazione con cui viene tardivamente attribuito il potere di rappresentanza al rappresentante che ne era privo; con la ratifica gli atti compiuti dal rappresentante senza potere entrano a fare parte della sfera giuridica del rappresentato con effetto retroattivo, come se dall'inizio il rappresentante fosse stato accomnato da procura. Il terzo può chiedere il risarcimento per danni di un contratto non ratificato solo se non sapeva o non poteva sapere che il rappresentante agiva senza procura; il risarcimento si limita alle spese sostenute e non al contratto sfumato.


Nel caso taluno senza esservi obbligato  e quindi spontaneamente assume la gestione di affari altrui , e che la gestione sia stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha preso in nome di lui.

Nel contratto per persona da nominate colui che conclude il contratto può riservarsi la facoltà di nominare la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti. Il contraente se non trova la persona disposta entro tre giorni risponde in proprio per le obbligazioni assunte. Il termine può essere stabilito dalle parti ma per  intervalli superiori a tre giorni non si ha più il contratto suindicato bensì la ura di un doppio contratto con i relativi doppi passaggi di proprietà.



Elementi accidentali del negozio giuridico

Sono gli elementi non necessari, e quindi accessori; abbiamo la condizione, il termine ed il modo.

La condizione  è l'avvenimento futuro ed incerto al quale le parti fanno dipendere la produzione degli effetti del negozio, ovvero l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere. La condizione può essere :

sospensiva se ad essa è subordinata l'efficacia del negozio; l'avverarsi di questa rende il negozio efficace;

risolutiva se ad essa è subordinata l'eliminazione degli effetti che il negozio ha già posto in essere.

La risoluzione di un contratto è la cancellazione degli effetti già verificatisi.

Gli atti legittimi sono i negozi giuridici che non tollerano l'apposizione di una condizione; questi sono i negozi di diritto familiare, l'accettazione dell'eredità, la cambiale, l'accettazione della girata della cambiale.


La condizione di fatto dipende dalla volontà delle part secondo una valutazione propria degli interessi; La condizione di diritto è l'elemento previsto e stabilito dalla legge; è inderogabile. La condizione illecita contraria alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume; la condizione illecita si ha per non apposta nei negozi mortis causa e rende nulli i negozi inter vivos. Stesso iter per la condizione impossibile. La presupposizione è una condizione implicita cioè non dichiarata; sebbene la legge non prevede la tutela di una cosa non scritta, se la controparte del contratto conosceva la presupposizione è data la possibilità di risoluzione del contratto.


Momenti del negozio condizionato

Durante la pendenza della condizione l'avvenimento non si è ancora verificato ma può ancora verificarsi; questa situazione da luogo ad un'aspettativa; la legge riconosce alla parte interessata di compiere atti conservativi, chiedere il sequestro conservativo; è data anche la facoltà di alienare il diritto ma questo risulta sempre sottoposto alla condizione originaria. Nell'avveramento della condizione la condizione si è verificata o non può più verificarsi; gli effetti del negozio retroagiscono al momento della stipula con esclusione degli atti compiuti per la conservazione; anche i frutti rimangono a chi disponeva del diritto prima del verificarsi della condizione.


Il termine è l'avvenimento futuro e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio. Il termine è certo per il suo verificarsi, può essere però incerta la data in cui questo si verificherà. Alla scadenza del termine si verificano gli effetti del negozio, ma questi non retroagiscono al momento della conclusione del negozio stesso.


Il modo è la clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla; può consistere in un obbligo di dare, di fare o di non fare. Il modo non sospende l'efficacia del negozio. Il modo può essere apposto solo nei negozi a titolo gratuito. Non deve considerarsi modo la semplice raccomandazione, il desiderio o la preghiera. Il modo impossibile o illecito si ha per non apposto a meno che non risulti l'unico motivo determinante del negozio. L'adempimento dell'obbligo giuridico nascente dal modo può essere chiesto da ogni interessato, e in caso di inadempimento dell'obbligo può essere pronunciata dal giudice la risoluzione del contratto. [art. 648 codice civile].


Qualsiasi negozio giuridico può necessitare di interpretazione rivolta appunto a determinare il significato giuridico rilevante della dichiarazione negoziale. Possiamo avere interpretazione soggettiva e oggettiva; l'interprete deve ricercare il risultato perseguito dal compimento dell'atto e non estrarre solo il senso letterale delle parole. Si parla di comunione delle parti quando ci si riferisce al senso che entrambe attribuivano all'accordo; si deve tenere conto delle trattative precontrattuali. Negli atti unilaterali si tiene conto della buona fede dell'artefice del negozio. Il principio della conservazione del negozio dice che questo deve essere interpretato in maniera che abbia un senso piuttosto che in modo da non avere effetti. Inoltre valgono:

gli usi interpretativi, tipici del luogo dove è stato stipulato il contratto

le espressioni dubbie devono essere intese nel modo più conveniente alla nature del contratto

le clausole dubbie si interpretano contro chi ha disposto il contratto

infine quando tutti i metodi si siano dimostrati inefficienti il contratto deve essere interpretato nel modo meno gravoso per l'obbligato.



Effetti del negozio giuridico


Rispetto alle parti il negozio giuridico ha forza di legge [art. 1372 codice civile], cioè gli effetti sono vincolanti..

Rispetto ai terzi non può ne danneggiare ne giovare direttamente al terzo estraneo [art. 1372 codice civile], e infatti anche i negozi che determinano giovamento a terzi sono soggetti a ad accettazione di questi. Un negozio in nome di terzi deve essere accettato pena il trasferimento dell'obbligazione sulla parte che lo ha stipulato. Un negozio giuridico può comunque produrre effetti indiretti rispetto ai terzi estranei.


Il negozio giuridico ad effetti reali ha per oggetto la trasmissione o la costituzione di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto.

Il negozio giuridico ad effetti obbligatori da luogo alla nascita di un rapporto obbligatorio.







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