diritto |
rappresentanza
Il contratto concluso dal rappresentante in nome e nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (art.1388 CC).
Tra rappresentante e rappresentato vi è l'attribuzione di poteri per sostituirsi nel compimento di una attività giuridica cosicché gli effetti risalgono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.
Il rappresentante deve concludere il contratto
m in nome del rappresentato; deve cioè spendere il nome
m nei limiti della facoltà conferitegli; ciò che ecceda i limiti è invalido, inefficace
m nell'interesse del rappresentato; se c'è conflitto di interessi del rappresentante il contratto è annullabile.
I tipi di rappresentanza sono:
m legale: dalla legge (genitori rappresentano i li minorenni);
m volontaria: procura atto unilaterale
mandato contratto;
m organica: il potere di rappresentanza consegue all'organo della persona giuridica (es. Presidente S.p.A.).
Contratto di mandato Il mandato è il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (art.1703 CC).
Il mandato può essere:
m con rappresentanza (art.1704 CC) se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante. Si applicano le regole della rappresentanza;
m senza rappresentanza (art.1705 CC) Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi (salvo l'obbligo di trasferire il diritto al mandante).
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