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RESCISSIONE: Il cc art 1447/1448 disciplina due ure di rescissione :
La rescissione del contratto concluso in condizione di pericolo
La rescissione del contratto concluso in stato di bisogno
Nella rescissione del contratto concluso in condizione di pericolo occorrono i seguenti presupposti:
lo stato di pericolo che si ha quando una parte ha assunto obbligazioni,per la necessità ,nota alla controparte di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Non sarebbe sufficiente un pericolo riguardante una cosa.
l'iniquità delle condizioni ossia le condizioni al quale il soggetto ha assunto le obbligazioni verso l'altra parte sono nettamente a suo sfavore.
Nella rescissione del contratto in stato di bisogno occorrono i seguenti requisiti:
la lesione (elemento oggettivo)quando il contratto è stato stipulato a condizioni di grave sproporzione ossia la misura della prestazione eseguita dalla parte danneggiata risulti superiore del doppio(c.d. lesione enorme)del valore della controprestazione.
stato di bisogno(elemento oggettivo) significa stato di bisogno economico della parte danneggiata tale da incidere sulle sue decisioni.
approfondimento stato di bisogno(elemento soggettivo)nel senso che la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte,del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio.
N.B. lo stato di bisogno si distingue da quello di pericolo perchè il primo consiste in una situazione di difficoltà,mentre il secondo implica una situazione più grave ossia la necessità.
Il contratto rescindibile non può essere convalidato ma il contraente,contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del corrispettivo convenuto,sufficiente per ricondurre il contratto ad equità.
La rescissione non ha efficaci retroattiva verso terzi perciò non pregiudica i diritti acquisiti da essi mentre ha effetti retroattivi tra le parti.
La rescissione è prescrittibile e il termine è un anno dalla conclusione del contratto.
Non possono essere rescissi i contratti aelatori.
RISOLUZIONE: L'azione di risoluzione è prevista per anomalie nel funzionamento del sinallagma,quindi per cause che si verificano dopo la conclusione del contratto la risoluzione riguarda soltanto i contratti a prestazioni corrispettive(ossia quei contratti caratterizzati da un vincolo,sinallagma,che lega le prestazioni di cui sono tenuti l'uno verso l'altro i contraenti).; la risoluzione ha efficacia retroattiva quindi il contratto risolto non produce più alcun effetto ma anche le prestazioni già eseguite devono essere restituite, la risoluzione non pregiudica i diritti di terzi. La risoluzione può essere:
volontaria le cui cause sono:il mutuo dissenso ed il recesso unilaterale
legale le cui cause sono: per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità.
L'azione di risoluzione per inadempimento(artt 1453-l462): in un contratto a prestazioni corrispettive qualora una delle parti risulti inadempiente, all'altra è concesso la facoltà di scegliere fra queste due vie:
a)o insistere per ottenere l'adempimento degli accordi e quindi la condanna della controparte ad eseguire la prestazione dovuta
b)oppure esercitare il diritto potestativo di agire per la risoluzione del contratto ;in questo caso il contratto verrà considerato come mai stipulato.
In entrambe i casi la parte non inadempiente avrà il diritto di chiedere dei danni subiti che sono però calcolati in maniera diversa nelle due ipotesi:nel primo caso la parte non inadempiente può chiedere la ripetizione della propria prestazione qualora questa sia stata già eseguita; oppure chiedere al una condanna all'adempimento in tal caso potrà anche chiedere una condanna per ritardato adempimento; nel secondo caso il risarcimento è commisurato al pregiudizio che il contraente ha subito per non aver ricevuto la prestazione.
Per ottenere la risoluzione del contratto è necessario presentare una domanda giudiziale; spetterà quindi al giudice accertare se vi è stato effettivamente inadempimento del contratto e se la responsabilità di questo deve attribuirsi al convenuto. Il giudice dovrà anche accertare che l'inadempimento non abbia scarsa importanza: ossia deve valutare il comportamento di entrambe le parti e l'interesse che la parte ha all'esatto adempimento. Una volta accolta la domanda dal giudice, l'altra parte non potrà più operare per l'adempimento, salvo il consenso della parte che si è rivolta al giudice; allo stesso modo la parte che ha fatto domanda di risoluzione non potrà più pretendere l'adempimento.
La risoluzione di diritto: la risoluzione di un contratto può avvenire non solo per effetto di una sentenza del giudice ma anche di diritto(ipso iure) in tre casi espressamente previsti dall'ordinamento :
Clausola risolutiva espressa è una clausola contrattuale con cui le parti si accordano, al momento della stipula, per considerare risolto il contratto qualora una determinata obbligazione non venga adempiuta affatto o venga adempiuta diversamente da come pattuito[art. 1456 codice civile]. In seguito all'inadempimento della specifica obbligazione il contratto non viene considerato automaticamente risolto, viene attribuito alla parte non inadempiente il diritto potestativo di chiedere la risoluzione semplicemente comunicandolo all'altra parte. Dalla ricezione della comunicazione il contratto si intende sciolto. Tale clausola stimola le parti a non rendersi inadempiente.
Diffida ad adempiere, qualora nel contratto manchi la clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento, la parte non inadempiente può intimare l'altro contraente ad adempiere entro un termine congruo(non inferiore a 15gg), attraverso una dichiarazione scritta , qualora non si verifichi l'adempimento entro detto termine, il contratto sarà da considerarsi risolto [art. 1454 codice civile].
Termine essenziale il termine per l'adempimento si dice essenziale quando la prestazione diviene inutile per il creditore qualora non venga eseguita entro il termine prestabilito[art. 1457 codice civile]. L'essenzialità del termine può essere oggettiva, qualora derivi dalla natura stessa della prestazione, oppure può essere soggettiva, quando deriva da accordi contrattuali. Il contratto si considera risolto allo scadere del termine, a meno che la parte interessata non comunichi che ha interesse ad accettare un adempimento tardivo con una raccomandata entro tre giorni dalla data fissata.
Se una delle parti è inadempiente,l'altra parte, prima di chiedere eventualmente la risoluzione, può avvalersi dei seguenti mezzi di tutela preventiva:
Eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive ciascun contraente può rifiutarsi di eseguire la prestazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria prestazione,salvo che sia stabilito che i corrispettivi adempimenti siano dovuti in tempi diversi,o che ciò risulti dalla natura del contratto. Art 1460
Mutamento delle condizioni patrimoniali dei contraenti: qualora il patrimonio di una delle parti sia divenuto tale da mettere in pericolo il sua adempimento, è concesso all'altra parte di sospendere l'esecuzione della sua prestazione. Naturalmente se viene prestata idonea garanzia ,la sospensione non ha più effetto. Art 1461
La clausola solve et repete è la clausola con cui si dispone che una parte, non può opporre le proprie eccezioni al fine di evitare o tardare la prestazione dovuta , tale parte è tenuta prima all'adempimento poi può agire in giudizio per ottenere la restituzione. Tale clausola non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto perchè esse mettono in dubbio la validità del negozio giuridico e quindi la clausola stessa; inoltre può essere derogata dal giudice qualora ricorrano gravi motivi.Art 1462
La risoluzione per impossibilità sopravvenuta nei contratti a prestazioni corrispettive l'impossibilità sopravvenuta libera una delle parti dalla prestazione dovuta, e libera quindi anche l'altra parte dalla controprestazione, dando luogo alla risoluzione (di diritto) del contratto [art. 1463 codice civile].
Se la prestazione diviene solo parzialmente impossibile dovrà essere proporzionalmente ridotta la controprestazione; la risoluzione sarà parziale, ma se la parte residua non interessa la controparte essa può recedere dal contratto.
Fanno eccezione quei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata e che costituiscono o trasferiscono diritti reali, per i quali la distruzione della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione ,ancorché la cosa non gli sia stata consegnata.
La risoluzione per eccessiva onerosità tipica dei contratti di durata; si ha quando il legislatore ha concesso un rimedio per il caso più grave in cui i fatti sopravvenuti, imprevedibili, rendono la prestazione di una delle parti eccessivamente onerosa, determinando, in tal modo un sacrificio sproporzionato di una parte a vantaggio dell'altra. Quindi ha luogo quando si hanno le seguenti condizioni [art. 1467 codice civile] :
il contratto prevede il decorso di un certo lasso di tempo tra la stipula e l'esecuzione della prestazione;
che sopravvenga un'eccessiva onerosità a carico di una della parti : tale onerosità deve essere successiva alla conclusione del contratto e dovrà comportare un grave squilibrio tra le due prestazioni;
l'eccessiva onerosità dovrà essere dipesa da eventi straordinari ed imprevedibili.
La risoluzione per eccessiva onerosità non si applica ai contratti aleatori. La risoluzione per eccessiva onerosità può essere evitata eliminando lo squilibrio tra le due prestazioni.
Nei contratti con obbligazioni a carico di una sola parte l'eccessiva onerosità non da luogo alla risoluzione del contratto ma solo alla sua rivedibilità.
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