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LA RETRIBUZIONE
La retribuzione rappresenta la prestazione fondamentale del datore.
La disciplina della retribuzione è affidata alla contrattazione collettiva.
La legge ha avuto ruolo marginale fino al '77 da quando si è realizzato un controllo eteronomo sulle dinamiche di retribuzione. Le direttive costituzionali hanno indirizzato la giurisprudenza verso la materia di retribuzione proporzionata e sufficiente.
Non rientra nella competenza della comunità europea salvo per uguaglianza di trattamento tra uomo e donna.
L'art 36 cost parla di retribuzione proporzionata alla tipologia e quantità di lavoro svolta e sufficiente a mantenere il lavoratore e la sua famiglia in modo dignitoso e con tenore di vita adeguato.
Tali 2 principi possono sembrare contrastanti tra loro. Bisogna tenere conto innanzi tutto della proporzionalità. Il giudice si limita a verificare se la retribuzione è proporzionata ritenendo che il livello così individuato sia di per sé idoneo a soddisfarre esigenze di vita del lavoratore medio.
La giurisprudenza ha estrapolato dall art 36 il concetto di retribuzione minima. Vengono considerati parametri affidabili i minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali.
Art 2099 "se il contratto non rispetta i canoni la relativa pattuizione deve ritenersi nulla per violazione di norma imperativa". Ciò dovrebbe comportare la nullità dell'intero contratto ma interviene l'art 2099 che stabilisce che in mancanza di norme di contratti collettivi o di accordi individuali, il giusto prezzo è determinato dal giudice. Nell'ipotesi in cui la retribuzione è concordata ma non sia sufficiente, la giurisprudenza si aggrappa agli artt 1419 e 1339 secondo i quali, a fronte di un regolamento contrattuale difforme, il rimedio non è la nullità, che lascerebbe scoperta la parte debole ma è la correzione del contratto. La retribuzione concordata sarà sostituita dalla minima legale.
Principi di non discriminazione ed uguaglianza. Il primo inibisce trattamenti differenziati per specifici motivi: di sesso, di età . il secondo si riferisce alla parificazione di trattamento per lavoratori che ricoprono la stessa posizione professionale.
L'adempimento dell'obbligo retributivo è regolato dalle norme generali 1176, 1218. L'art 2099 precisa che i tempi e le circostanze del amento devono essere quelli in uso nel luogo dove il lavoro è eseguito.
I amenti seguono scadenze periodiche, per lo più mensili. Periodicità diverse sono stabilite per elementi diversi dalla retribuzione come i premi o la tredicesima. La legge 4/1953 obbliga il datore alla consegna della busta a.
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