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LA RIBELLIONE DEGLI AVV. AL CODICE DEL 1942 E IL SILENZIO DEL CNF.

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LA RIBELLIONE DEGLI AVV. AL CODICE DEL 1942 E IL SILENZIO DEL CNF.


Come tutti sanno il codice del '42 ebbe la duplice sfortuna di entrare in vigore durante la guerra e di dover essere riformato nel 1950 per tacitare in qualche modo le richieste della classe forense.

Le prime accuse che vennero mosse al c.p.c. riguardarono il carattere "fascista" accuse sollevate nell'immediato dopoguerra e che caddero naturalmente proprio per il rispetto che l'opinione pubblica in generale e quella della classe forense in particolare nutriva per il suo massimo artefice: Pietro Calamandrei. Fu lo stesso Calamandrei a scendere in campo contro le accuse di fascismo che erano rivolte verso il "suo" codice e di conseguenza si fece sostenitore anche delle altre accuse di carattere tecnico che di fatto determinarono l'aspra protesta degli avv. italiani. La domanda che ci si pone oggi è: come mai il CNF che era ed è composto da avv. non si affiancò nella protesta alla maggioranza degli avv. italiani? La risposta è semplice: perché era presieduto proprio da Calamandrei. Ma come mai il Presidente non fu messo in minoranza? Come mai non lo si costrinse a dimettersi?

La risposta è altrettanto semplice ed è desumibile dai verbali delle sedute del CNF di quel tempo: Calamandrei  seppe escogitarle tutte per prendere tempo e vincere: essendo consapevole dell'impopolarità della sua causa puntò sui rinvii e sul difetto di legittimazione e di competenza, ma alla fine ottenne quel che gli premeva e cioè che il CNF non si pronunciasse sul suo codice.


Ma su cosa si concentrò la protesta degli avv.?

Il cod. del '40 tendeva contrastare in maniera esplicita i poteri degli avv. che erano considerati i maggiori artefici delle lungaggini processuali. Proprio per questo il cod. previde non poche norme dirette a sottrarre i tempi processuali alle parti ed ad attribuire al giudice una miriade di poteri per lo più discrezionali. L'impostazione del codice era chiaramente autoritaria e si fondava su due equivoci della dottrina:



che gli avvocati tendessero ad allungare i processi; cosa infondata considerando poi che quando difendono la parte che ha ragione hanno molta fretta;

il secondo equivoco riguarda il giudice. Si dava per scontato che il giudice utilizza al meglio i poteri che gli sono attribuiti, opinione senza dubbio idilliaca della realtà.

Un legislatore avveduto avrebbe dovuto ridurre al minimo i poteri discrezionali consentendo che vi fosse una selezione naturale tra le cause. Il legislatore del '40 pose invece tutte le cause sullo stesso piano e pretese che queste fossero decise o conciliate tutte al + presto, e lo pretese soprattutto senza tener conto che la magistratura soffriva di una carenza d'organico tale da non assicurare l'immediata decisione di tutte le cause pendenti.

Si aggiunga poi che il nuovo processo era costruito sulla nuova ura del giudice istruttore che avrebbe dovuto evitare che il processo subisse pause ingiustificate ma che si rivelò un antidoto peggiore del male che andava a curare. Il G.I. si presentava all'udienza più agguerrito delle parti e proprio per questo poteva far tutto fuorché giudicare. Mentre il vecchio codice consentiva ad ogni parte di concludere in ogni momento del processo e di costringere l'altra parte a fare altrettanto, il nuovo subordinava la precisazione delle conclusioni alla volontà dell'istruttore.

Era chiaro qual'era dunque il malumore degli avv. italiani, il processo era stato loro tolto ed attribuito al giudice. Un male che la novella del 1950 ridusse ma non eliminò e altrettanto può dirsi della riforma apportata dalla l. 353/90.






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