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LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.)

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LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (s.r.l.)

Nella s.r.l. i soci rispondono nei limiti della quota conferita, sono quindi soci limitatamente responsabili. La società può essere costituita con un unico socio o con una pluralità di soci.

Nel primo caso si ha la cosiddetta s.r.l. unipersonale. Nel caso di s.r.l. unipersonale l’unico socio ha responsabilità limitata.

L’unico socio, tuttavia, risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società, in due ipotesi:

quando non abbia liberato integralmente i conferimenti all’atto della sottoscrizione;

quando non sia stata data pubblicità sul registro delle imprese della circostanza che la società è unipersonale.

Le quote di partecipazione nella s.r.l. non possono essere rappresentate da azioni, pertanto la s.r.l. deve trarre il proprio capitale di rischio normalmente da un ristretto gruppo di soci.




Atto costitutivo

L’atto costitutivo deve essere redatto in forma di atto pubblico.

Esso deve contenere le seguenti indicazioni:

  • dati anagrafici dei soci, persone fisiche;
  • estremi identificativi dei soci diversi dalle persone fisiche;
  • l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
  • l’ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato;
  • altre indicazioni.

Il capitale sociale minimo è pari a 10.000 €.


Conferimenti

Possono essere conferiti tutti gli elementi suscettibili di valutazione economica, cioè denaro, beni in natura, nonché prestazioni d’opera o di servizi.

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente i conferimenti sono in denaro. In tale caso all’atto della costituzione deve essere versato presso una banca almeno il 25% del capitale (o del conferimento). Il versamento dovrà essere del 100% se si tratta di società unipersonale.

Tuttavia il versamento può essere sostituito da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria di pari importo. In tale caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con un corrispondente versamento in denaro.

Nel caso di conferimento di beni in natura, questi devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione.

Infine se viene conferita la prestazione d’opera o di servizio, è necessario che l’obbligazione sia garantita per l’intero valore da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. In tale caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con il versamento di un importo corrispondente a titolo di cauzione.


Conferimenti di Beni in Natura

Il conferimento di beni in natura deve essere accomnato da una relazione giurata di un esperto.

L’esperto viene scelto dal socio conferente, attingendo dagli iscritti al registro dei revisori o dalle società di revisione.

La relazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • descrizione dei beni conferiti;
  • illustrazione dei criteri di valutazione adottati;
  • attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale
  • deve essere allegata all’atto costitutivo.

Acquisti di beni o crediti dai Soci Fondatori, dai Soci e dagli Amministratori

Nel caso di acquisti da tali soggetti, nei 2 anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, l’acquisto deve essere autorizzato con decisione dei soci e deve essere accomnato da una relazione giurata di un esperto.


Mancata Esecuzione dei Conferimenti

Se il socio non esegue il conferimento nel termine stabilito dagli amministratori, questi diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di 30 giorni.

Se in tale termine il socio non esegue il conferimento, gli amministratori possono seguire quattro strade:

  1. Promuovere un’azione giudiziale per l’esecuzione del conferimento;
  2. Vendere agli altri soci la quota del socio moroso in proporzione alle rispettive partecipazioni. La vendita viene effettuata per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte, se l’atto costitutivo lo consente, la quota viene venduta all’incanto. Se non vi sono compratori gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse e riducono il capitale in misura corrispondente.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Tali disposizioni si applicano anche quando scadano o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate per i conferimenti. Il socio ha comunque la possibilità di sostituire polizza o fideiussione con un corrispondente versamento in denaro.


Finanziamenti dei soci

È prevista una disciplina particolare per i finanziamenti dei soci a favore della società, che sono stati concessi in un momento di eccessivo squilibrio finanziario.

Il rimborso di tali finanziamenti è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Inoltre se il rimborso avviene nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.


Quote di partecipazioni

I diritti del socio sono proporzionali alla partecipazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

Le partecipazioni, sempre salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, sono proporzionali ai conferimenti.


Trasferimento delle partecipazioni

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Se l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle partecipazioni o contempla una clausola di mero gradimento o ponga condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono recedere dalla società.

La clausola di mero gradimento è quella che subordina il trasferimento della partecipazione al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti.

L’atto costitutivo può stabilire un termine non superiore a due anni per l’esercizio del recesso.

Il trasferimento della partecipazione deve avvenire con scrittura privata autenticata e deve essere depositato, entro 30 giorni, presso il registro delle imprese, a cura del notaio.

Successivamente il trasferimento deve essere iscritto nel libro dei soci, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente. Soltanto in questo momento il trasferimento ha effetto di fronte alla società.

L’iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa, nel senso che è opponibile ai terzi, quindi se la quota fosse alienata a più persone, avrebbe priorità quella che ha effettuato per prima l’iscrizione nel registro delle imprese in buona fede.

Nel caso in cui la società sia unipersonale, dalla costituzione o successivamente, e nel caso in cui si ricostituisca la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese un’apposita dichiarazione. Questo deposito è anche rilevante per la limitazione della responsabilità.

Nel caso di trasferimento della partecipazione per i versamenti ancora dovuti è responsabile l’acquirente; è, inoltre, responsabile in solido l’alienante per il periodo di 3 anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

I versamenti possono essere richiesti all’alienante solo se la richiesta al socio moroso è risultata infruttuosa.

La partecipazione oltre che essere trasferita può formare oggetto di espropriazione.


Recesso del socio

Il recesso del socio è consentito ai soci assenti, dissenzienti o astenuti nei seguenti casi:

  • Cambiamento dell’oggetto sociale;
  • Trasformazione della società;
  • Fusione e scissione;
  • Trasferimento della sede all’estero;
  • Altri casi.

L’atto costitutivo, inoltre, può prevedere altre ipotesi di recesso.

Infine il recesso è ammesso in ogni momento nel caso di società contratta a tempo indeterminato e può essere esercitato con un preavviso di almeno 6 mesi; l’atto costitutivo può prevedere un preavviso di durata maggiore, non superiore ad un anno.

I soci che recedono hanno diritto al rimborso della propria partecipazione, in proporzione al patrimonio sociale. Il valore deve essere determinato sulla base del valore di mercato.

In caso di disaccordo la valutazione è compiuta da un esperto nominato dal tribunale.

Il rimborso può anche avvenire mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo. Se ciò non avviene il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale.

Se le vie precedenti non sono percorribili la società viene posta in liquidazione. Il rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso alla società.


Esclusione del Socio

L’atto costitutivo può prevedere ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Per il rimborso della quota di partecipazione si applicano le regole viste per il recesso, ad esclusione della riduzione del capitale sociale.


Operazioni sulle Proprie Quote

Non è consentito alla s.r.l. acquistare o accettare in garanzia proprie partecipazioni, né accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.


Amministrazione della Società

L’amministrazione, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci.

Gli amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci. L’organo amministrativo può essere formato nei seguenti modi:

amministratore unico;

più persone costituenti il consiglio di amministrazione, che opera collegialmente;

gli amministratori possono operare disgiuntamente o congiuntamente.

Nel secondo caso, cioè quando vi è un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate non collegialmente, ma mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Gli amministratori hanno anche la rappresentanza generale della società.


Conflitto di interessi

Nel caso in cui le decisioni siano adottate con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, e comportino per la società un danno patrimoniale, le decisioni stesse possono essere impugnate entro 3 mesi dagli amministratori e, se esistenti, dal collegio sindacale o dal revisore.

In ogni caso sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi, in esecuzione della deliberazione impugnata.


Responsabilità degli Amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.

La responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di essere esenti da colpa o che comunque abbiano fatto constare il proprio dissenso.

L’azione di responsabilità può essere promossa da ciascun socio.

Il socio può anche chiedere, in caso di grave irregolarità, un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità può formare oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, a condizione che vi consenta una maggioranza dei soci, almeno pari ai 2/3 del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale.

La rinuncia o la transazione non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, spettante al singolo socio o al terzo, che siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi dell’amministratore.

Sono solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.


Controllo Dei Soci

Ai soci che non partecipano all’amministrazione della società fanno capo i seguenti diritti:

diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali;

diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione anche tramite professionisti di fiducia.


Controllo Legale dei Conti

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei seguenti casi:

quando il capitale sociale è almeno pari a quello minimo stabilito per la S.p.A.;

quando vengono superati i limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.

In ogni caso la nomina del collegio sindacale o di un revisore può essere imposta dall’atto costitutivo.


Libri Sociali Obbligatori

La società deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l’imprenditore commerciale, essa deve inoltre tenere i seguenti libri:

libro dei soci;

libro delle decisioni dei soci;

libro delle decisioni degli amministratori;

libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

I primi 3 libri devono essere tenuti dagli amministratori e il 4° a cura dei sindaci o del revisore.


Bilancio e Distribuzione degli Utili

Il bilancio viene approvato con decisione dei soci, nella stessa decisione si decide anche sulla distribuzione degli utili ai soci.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato; inoltre, se si verifica una perdita del capitale sociale, non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.


Decisioni dei Soci

I soci decidono sulle seguenti materie:

approvazione del bilancio e distribuzione degli utili;

nomina degli amministratori;

nomina del collegio sindacale o del revisore;

modificazioni dell’atto costitutivo;

decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Inoltre i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare quando l’atto costitutivo non preveda nulla a riguardo.

In ogni caso anche se l’atto costitutivo prevede che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, è necessaria una apposita deliberazione assembleare nei seguenti casi:

quando oggetto della deliberazione siano le questioni indicate nei precedenti punti 4 e 5;

quando lo richiedono uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.


Assemblea dei Soci

L’atto costitutivo deve determinare le modalità di convocazione dell’assemblea, tali modalità devono assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare; peraltro se nulla è previsto nell’atto costitutivo, la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo i soci possono farsi rappresentare in assemblea.

Se nulla è previsto nell’atto costitutivo l’assemblea deve tenersi presso la sede sociale.

Il quorum costitutivo è fissato nella metà del capitale sociale e il quorum deliberativo è pari alla maggioranza dei presenti. Peraltro il quorum deliberativo è pari ad almeno la metà del capitale sociale per le deliberazioni di cui ai numeri 4 e 5 sopra indicati.

Il presidente dell’assemblea è nominato nell’atto costitutivo e in mancanza di previsione è eletto con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni:

verifica la regolarità della costituzione;

accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;

regola lo svolgimento dell’assemblea;

accerta i risultati delle votazioni.

Anche in assenza di convocazione la deliberazione si intende adottata quando abbia partecipato all’assemblea l’intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno.


Invalidità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci, prese in conformità alla legge e all’atto costitutivo, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sono annullabili le decisioni che non sono prese in conformità alla legge o all’atto costitutivo.

Le decisioni annullabili possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale, entro 3 mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Nel caso di decisioni annullabili che siano state impugnate, il tribunale può assegnare un termine non superiore a 6 mesi per l’adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Sono anche annullabili le decisioni in conflitto di interessi, a condizione che siano potenzialmente dannose per la società, e siano assunte con il voto determinante del socio in conflitto di interessi.

Sono invece nulle le seguenti decisioni:

quelle che hanno oggetto illecito od impossibile;

quelle prese in assenza assoluta di informazione.

Le decisioni nulle possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Possono invece essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.


Modificazioni dell’Atto Costitutivo

Le modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea.

Aumenti di capitale (Mod. Atto Cost.)

L’atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone limiti e modalità.

La decisione degli amministratori deve risultare da verbale redatto da un notaio e deve esser iscritta nel registro delle imprese.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a che i conferimenti precedenti non siano stati integralmente eseguiti.

In caso di aumento del capitale sociale a amento i soci hanno diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni possedute.

L’atto costitutivo tuttavia può prevedere che l’aumento del capitale possa essere attuato mediante offerta delle quote di nuova emissione ai terzi. In tale caso i soci che non hanno consentito alla decisione, possono recedere dalla società.

La decisione di aumento del capitale deve prevedere modalità e termini in base ai quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione, tali termini non possono essere inferiori a 30 gg.

La decisione di aumento può anche consentire che la parte non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri o da terzi.

Se il capitale non è integralmente sottoscritto la decisione di aumento cade nel nulla, salvo che la deliberazione di aumento abbia espressamente consentito sottoscrizioni parziali.

All’atto della sottoscrizione i soci devono versare alla società almeno il 25% della quota sottoscritta e, se previsto, l’intero sovrapprezzo; tuttavia se vi è un unico socio questi deve versare integralmente il capitale sottoscritto.

Oltre ad aumenti di capitale a amento la società può procedere ad aumenti a titolo gratuito mediante l’imputazione a capitale sociale delle riserve e degli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.


Riduzione del capitale volontaria

Nel corso della vita della società i soci possono decidere di ridurre il capitale sociale.

La riduzione può avvenire mediante rimborso ai soci delle quote ate, o mediante liberazione di essi dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti. La decisione deve essere iscritta nel registro delle imprese e può essere eseguita soltanto decorsi 3 mesi dal giorno dell’iscrizione, a condizione che entro questo termine nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.

Peraltro, anche se vi è stata opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure se la società ha prestato idonea garanzia.


Riduzione del capitale per perdite

La disciplina della riduzione del capitale è diversa a seconda che il capitale sia diminuito di oltre 1/3 per perdite, ma non sia stato intaccato il minimo legale, ovvero che la perdita di oltre 1/3 del capitale abbia ridotto questo al di sotto del minimo legale.

Caso A: perdite superiori ad 1/3, che non intaccano il minimo legale

Se, essendo venute meno tutte le riserve, si verificano perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All’assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore.

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, copia della relazione e delle osservazioni, deve essere depositata presso la sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Nel corso dell’assemblea gli amministratori devono inoltre dare conto dei fatti di rilievo successivi alla relazione.

L’assemblea dei soci può assumere due decisioni alternative:

  • deliberare la riduzione del capitale sociale in misura pari alle perdite;

attendere l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio successivo. In tale occasione, se le perdite non sono diminuite a meno di 1/3, la stessa assemblea deve deliberare la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate.

Caso B: riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

Se si verificano perdite che, una volta utilizzate tutte le riserve, risultino superiori ad 1/3 del capitale sociale e riducono lo stesso al disotto del minimo legale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale in misura corrispondente alle perdite e per deliberare il contemporaneo aumento, del capitale stesso, ad una cifra non inferiore al minimo legale.

Nel caso in cui non venga deliberata la riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento, si può procedere alla trasformazione della società (ad esempio in società di persone). Qualora nulla venga deliberato la società si scioglie.


Titoli di debito

La s.r.l., a condizione che l’atto costitutivo lo consenta, può emettere titoli di debito.

L’atto costitutivo, in tale caso, deve prevedere quanto segue:

  • attribuire la relativa competenza ai soci o agli amministratori;
  • determinare gli eventuali limiti, modalità e maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati (es.: SIM, società di intermediazione mobiliare).

I titoli di debito possono successivamente circolare, ma chi li ha sottoscritti, cioè l’investitore qualificato, risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso. Essa deve inoltre essere iscritta presso il registro delle imprese a cura degli amministratori.

Infine la decisione può prevedere che la società possa modificare tali condizioni e modalità con il consenso della maggioranza dei possessori dei titoli.





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