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LA SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, anche se non sono amministratori. Non vale quindi il patto di limitazione della responsabilità consentito invece nella società semplice. Di conseguenza un'eventuale limitazione di responsabilità prevista statutariamente ha effetto solo tra i soci (e nei loro rapporti) mentre di fronte ai terzi tutti rispondono illimitatamente.
Come per la società semplice, i nuovi soci rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri soci per le obbligazioni sociali sorte anteriormente all'acquisto della qualità di socio. E ne rispondono fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto sociale e di esso si dà notizia attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese.
Il nome delle società di persone viene detto ragione sociale in contrapposizione al nome delle società di capitali che invece è detto denominazione sociale.
La ragione sociale deve essere formata secondo criteri particolari, cioè deve contenere il nome di uno o più soci e l'indicazione del rapporto sociale. La ragione sociale può anche contenere il nome di un socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi di quello defunto vi consentono.
Alla società in nome collettivo si applicano le norme della società semplice, salvo che sia diversamente disposto.
L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve contenere una serie di indicazioni. Tra cui in particolare:
L'atto costitutivo della società in nome collettivo deve essere iscritto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla costituzione. Per l'iscrizione nel registro delle imprese non tutte le indicazioni sono essenziali; in particolare, non lo sono:
Ai fini dell'iscrizione esso deve assumere la forma di scrittura privata autenticata (quando l'atto è scritto e le firme autenticate da un notaio o da un pubblico ufficiale) o di atto pubblico (quando l'atto è redatto con l'intervento del notaio).
Se non si provvede all'iscrizione della società essa viene qualificata società irregolare, per quanto riguarda i rapporti tra la società e i terzi vi si applicano le norme relative alla società semplice (es. nella società semplice e nella collettiva irregolare il creditore sociale può rivolgersi direttamente al singolo socio illimitatamente responsabile e sarà questi a dover invocare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Nella società in nome collettivo il beneficio di escussione è più intenso: opera automaticamente).
Qualora vengano istituite sedi secondarie occorre depositare un estratto dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione sono le sedi secondarie. L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni, l'estratto deve indicare l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione.
L'istituzione di sedi secondarie deve inoltre essere iscritta presso l'ufficio del registro delle imprese in cui la società ha la sede principale. Sede secondaria è la filiale o succursale della società nella quale esiste una rappresentanza stabile: occorre quindi che qualcuno venga stabilmente preposto all'esercizio della sede, ossia che gli venga attribuita una posizione corrispondente a quella dell'institore.
Qualsiasi modificazione dell'atto costitutivo deve essere iscritta nel registro delle imprese. Le modificazioni devono inoltre assumere la forma di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.
Le modificazioni finché non sono iscritte non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Per gli atti o i fatti relativi alla società in nome collettivo l'iscrizione nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa: se iscritti si danno per noti ai terzi senza possibilità di prova contraria.
I soci non possono esercitare per conto proprio o altrui una attività concorrente con quella della società né partecipare in qualità di soci illimitatamente responsabili ad altra società concorrente. L'esercizio di attività concorrenti è peraltro ammesso se vi è il consenso degli altri soci. Il consenso degli altri soci si presume se l'attività concorrente era esercitata già prima della costituzione a condizione che gli altri soci ne fossero a conoscenza. In caso di inosservanza del divieto la società ha diritto al risarcimento dei danni, inoltre gli altri soci possono decidere l'esclusione del socio inadempiente.
Il divieto di concorrenza non impedisce al socio di partecipare come socio limitatamente responsabile in altra società concorrente di persone o di capitali. Non gli impedisce, inoltre, lo svolgimento della medesima attività della società quando, in relazione alle circostanze, debba escludersi l'esistenza di un rapporto concorrenziale (es. in un'altra area geografica).
Gli amministratori della società in nome collettivo devono tenere i libri e le altre scritture contabili previste per l'imprenditore commerciale anche se la società svolge un'attività agricola e devono provvedere agli adempimenti pubblicitari connessi all'iscrizione nel registro delle imprese.
Non possono essere distribuire somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti, cioè somme che non corrispondono ad una eccedenza del patrimonio netto sul capitale sociale. Inoltre se si verifica una perdita del capitale sociale non possono essere ripartiti gli utili sino a che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. La riduzione del capitale sociale per perdite consiste nell'adeguare la cifra del capitale sociale alla consistenza attuale del patrimonio netto ed è sempre facoltativa nella società in nome collettivo. L'omesso adeguamento comporta solo che gli eventuali utili conseguiti negli esercizi successivi non potranno essere distribuiti fino al ripianamento delle perdite.
Nella società in nome collettivo vige un principio di preventiva escussione del patrimonio sociale, nel senso che il creditore della società non può pretendere il amento del proprio credito senza avere preventivamente agito nei confronti della società. Al contrario nella società semplice il creditore sociale poteva agire direttamente sul patrimonio del socio ed era quest'ultimo che poteva dirottare la richiesta sul patrimonio della società a condizione che indicasse i beni agevolmente liquidabili. In definitiva nella società in nome collettivo il creditore sociale deve agire prima nei confronti della società e solo in caso di escussione infruttuosa, cioè nel caso in cui non riesca a trovare soddisfacimento del proprio credito, può agire nei confronti del socio.
Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
La riduzione del capitale sociale può essere eseguita solo decorsi 3 mesi dal giorno dell'iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese. La deliberazione può avere luogo a condizione che entro il termine dei 3 mesi nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.
Peraltro se è intervenuta qualche opposizione il tribunale può disporre che la deliberazione abbia luogo, previa presentazione da parte della società di una idonea garanzia.
Il creditore particolare del socio può opporsi ad un'eventuale proroga espressa della società ed iscritta presso il registro delle imprese. A tale fine è necessario che proponga l'opposizione entro 3 mesi dall'iscrizione della delibera di proroga nel registro delle imprese. Nel caso in cui l'opposizione venga accolta, la società deve liquidare al creditore la quota del socio debitore entro 3 mesi. Infine nel caso in cui la proroga avvenga tacitamente, cioè in forza del comportamento concludente dei soci, il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore, dimostrando l'insufficienza degli altri beni del socio al soddisfacimento del suo credito.
Le cause dello scioglimento della società sono le stesse previste per la società semplice. Ad esse si aggiungono altre due cause:
I liquidatori sono nominati con il consenso di tutti i soci, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo. La decisione di nomina dei liquidatori deve essere depositata presso il registro delle imprese entro 30 giorni. I liquidatori hanno anche la rappresentanza della società. Il procedimento di liquidazione è analogo a quello della società semplice: i liquidatori devono procedere alla liquidazione delle attività sociali e con il ricavato devono are i debiti sociali.
Nella società in nome collettivo, però, una volta compiuta la liquidazione con il amento di tutti i debiti i liquidatori devono redigere un bilancio finale di liquidazione e proporre ai soci un piano di riparto del residuo. Il bilancio finale di liquidazione è il rendiconto della gestione dei liquidatori: espone i ricavi e i costi verificatesi e la situazione patrimoniale finale. Il piano di riparto è una proposta di divisione fra i soci dell'attivo residuo
Il bilancio di liquidazione e il piano di riparto devono essere comunicati con raccomandata ai soci e si intendono approvati se non sono impugnati entro 2 mesi dalla comunicazione.
Nel caso di impugnazione il liquidatore può chiedere al tribunale che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo, non coinvolgendo il proprio operato e la propria responsabilità. I liquidatori si ritengono liberati di fronte ai soci con l'approvazione del bilancio di liquidazione. Una volta approvato il bilancio finale di liquidazione i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e in tale momento la società si intende estinta. Tuttavia se successivamente alla cancellazione rimangono creditori sociali insoddisfatti questi possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato amento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. I creditori della società in nome collettivo possono infine chiedere il fallimento della società e dei soci entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Le scritture contabili devono essere depositate presso la persona designata dalla maggioranza dei soci. Esse devono essere conservate per 10 anni dalla data di cancellazione della società dal registro delle imprese.
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