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LA SOCIETA’ PER AZIONI

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LA SOCIETA’ PER AZIONI

Nella società per azioni vige il generale principio della responsabilità limitata dei soci, nel senso che i soci rispondono limitatamente alla quota conferita.

Anche se la società ha solo un socio questi risponde limitatamente, è necessario però che siano soddisfatte due condizioni:

  1. che abbia effettuato integralmente i conferimenti in denaro o alla sottoscrizione dell’atto costitutivo (società che si costituisce per atto unilaterale del fondatore unico), oppure nel caso di successiva concentrazione delle azioni in unica mano entro 90 giorni dalla concentrazione;
  2. che sia data adeguata pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese del fatto che si tratta di società unipersonale (occorre iscrivere una dichiarazione con le generalità del socio in modo che i terzi possano sapere che una data S.p.A. è unipersonale e anche conoscere l’identità del singolo socio).

Qualora non vengano soddisfatte entrambe le condizioni il socio unico risponde illimitatamente in caso di insolvenza della società.




Denominazione Sociale

La denominazione sociale può essere formata in qualunque modo, deve però contenere l’indicazione di società per azioni (S.p.A.).


Capitale Sociale

La S.p.A. deve essere costituita con un capitale minimo di 120.000 €. Le società già esistenti possono conservare il capitale minimo di 100.000 €.


Atto Costitutivo

La forma dell’atto costitutivo deve essere obbligatoriamente quella dell’atto pubblico (si parla di scrittura privata quando l’atto assume la forma scritta ed è sottoscritto dalle parti; si parla di scrittura privata autenticata quando l’atto è scritto e le firme autenticate da un notaio o da un pubblico ufficiale; si parla di atto pubblico quando l’atto è redatto con l’intervento del notaio).

La S.p.A. come si è visto può nascere per contratto quando le parti (o i soci) sono almeno due. Oppure per atto unilaterale quando il socio è unico.

Si opera normalmente una distinzione fra atto costitutivo e statuto. L’atto costitutivo è il contratto vero e proprio con cui si dà vita alla società, lo statuto contiene invece le norme di funzionamento della società.

Tuttavia anche se si tratta di atti materialmente separati dal punto di vista giuridico lo statuto costituisce parte integrante dell’atto costitutivo. Quindi quando si parlerà di modifiche dell’atto costitutivo si avrà riguardo alle modifiche dello statuto. In caso di contrasto fra i due documenti prevalgono le previsioni dello statuto.


Contenuto Dell’Atto Costitutivo

Nell’atto costitutivo vanno fornite, tra le altre, le seguenti informazioni:

  1. estremi identificativi dei soci fondatori;
  2. denominazione sociale;
  3. comune in cui è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  4. l’attività che costituisce l’oggetto sociale (occorre indicare il settore in cui opera la società);
  5. ammontare del capitale sottoscritto e versato.

Condizioni Per La Costituzione

Le condizioni per la costituzione sono tre:

  1. deve essere sottoscritto per intero il capitale sociale;
  2. devono essere rispettate le norme in tema di conferimenti;
  3. devono essere ottenute le autorizzazioni e le altre condizioni richieste da leggi speciali. Es: autorizzazione della Banca d’Italia per la costituzione di società che operano nel settore bancario.

Iscrizione Della Società Nel Registro Delle Imprese

Il notaio che ha rogato l’atto costitutivo deve depositarne copia presso il registro delle imprese entro 20 giorni. L’ufficio del registro delle imprese competente è quello presso la cui circoscrizione è fissata la sede della società.

Se il notaio, ed eventualmente gli amministratori non provvedono a depositare l’atto costitutivo presso il registro delle imprese nel termine sopra indicato, può provvedervi ciascun socio a spese della società. Con l’iscrizione nel registro delle imprese la società acquista personalità giuridica. L’iscrizione ha dunque efficacia costitutiva.

Può accadere che prima dell’iscrizione nel registro delle imprese siano compiute operazioni in nome della società, in relazione a tali operazioni sono illimitatamente e solidalmente responsabili coloro che hanno agito. Sono inoltre responsabili il socio unico fondatore se la società è unipersonale, e i soci che, nell’atto costitutivo o con atto separato, abbiano eventualmente autorizzato o consentito il compimento delle operazioni. Infine è responsabile anche la società se successivamente all’iscrizione ha approvato le operazioni.

Le somme versate dai soci non possono essere consegnate agli amministratori se questi non provano l’avvenuta iscrizione della società presso il registro delle imprese.

Inoltre se non è avvenuta l’iscrizione entro 90 giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo le somme versate devono essere restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia.


Nullità Della Società

La nullità della società, una volta avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese può essere dichiarata solo nei seguenti casi:

  1. mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico
  2. illiceità dell’oggetto sociale
  3. mancata indicazione nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti nel capitale sociale o l’oggetto sociale. E’ equivalente alla mancata indicazione dell’oggetto sociale l’individuazione di un oggetto sociale del tutto generico.

Contrariamente a quello che accade nel diritto civile la dichiarazione di nullità non ha efficacia retroattiva, in particolare, la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

La dichiarazione di nullità opera poi come causa di scioglimento della società: pertanto, la sentenza che dichiara la nullità deve provvedere alla nomina dei liquidatori. Di riflesso, i soci non sono liberati dall’eseguire i conferimenti ancora dovuti, fin quando non siano soddisfatti tutti i creditori. In deroga alle disposizioni di diritto civile la nullità può essere sanata, occorre però che la causa di nullità sia eliminata e che di tale eliminazione sia data pubblicità attraverso l’iscrizione nel registro delle imprese.

La S.p.A. può essere costituita secondo due diverse procedure:

  1. sottoscrizione simultanea in cui tutti i soci fondatori partecipano alla stipulazione dell’atto costitutivo;
  2. costituzione per pubblica sottoscrizione (articolata in diverse fasi); questo seconda procedura, non è utilizzata nella pratica.

Patti Parasociali

A fianco dell’atto costitutivo, possono essere stipulati accordi tra i soci diretti a regolamentare le modalità di espressione del voto (es: i sindacati di voto, con cui i soci si accordano a votare in un determinato modo) oppure la circolazione delle azioni (es: i sindacati di blocco, con cui i soci si impegnano a rispettare determinate condizioni per l’alienazione delle azioni).

Possono poi essere stipulati altri accordi diretti a governare l’amministrazione della società.

Tutti questi accordi vengono chiamati patti parasociali. Essi non possono avere durata superiore a 5 anni e se le parti hanno previsto una durata superiore, si intendono stipulati per 5 anni. I patti possono essere rinnovati alla scadenza. Se i patti parasociali non prevedono alcun termine di durata e sono dunque a tempo indeterminato, ciascun contraente può recedere con un preavviso di 6 mesi.

Se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè se la società ha azioni diffuse tra il pubblico, i patti sociali devono essere comunicati alla società (all’organo amministrativo) e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale di assemblea e questo deve essere depositato nel registro delle imprese. Qualora si ometta tale dichiarazione i possessori delle azioni, alle quali si riferisce il patto parasociale non possono esercitare il voto. Se lo esercitano ugualmente, la deliberazione assembleare è annullabile.


Conferimenti

I conferimenti sono normalmente in denaro anzi, se nulla è previsto nell’atto costitutivo, i conferimenti devono essere in denaro.

All’atto della sottoscrizione è necessario che i soci fondatori versino almeno il 25% della quota sottoscritta presso una banca. In passato era il 30% della quota. Devono invece essere versati i 10/10 (cioè il totale) nel caso in cui la società abbia un solo socio fondatore.

Possono poi essere effettuati anche conferimenti in natura, anche in tale caso all’atto della sottoscrizione devono essere effettuati i conferimenti nella loro totalità. Nelle S.p.A, contrariamente alle società di persone, non possono essere conferiti servizi, cioè non è prevista la ura del socio d’opera.


Conferimenti Di Beni In Natura

Il conferimento di beni in natura deve essere accomnato da una relazione giurata di stima effettuata da un esperto nominato dal Tribunale.

La relazione di stima deve contenere le seguenti informazioni:

  1. la descrizione dei beni o crediti
  2. l’indicazione del valore attribuito e l’attestazione che tale valore non è inferiore al valore nominale (aumentato di un eventuale sovrapprezzo) delle azioni emesse a fronte del conferimento
  3. la specificazione dei criteri di valutazione seguiti

la stima che risulta dalla relazione deve essere sottoposta a controllo da parte dell’organo amministrativo entro 180 giorni.

Quest’ultimo se sussistono fondati motivi deve procedere alla revisione della stima; se il valore dei beni conferiti è inferiore di oltre 1/5 rispetto al valore contenuto nella relazione di stima, si possono verificare tre alternative:

  1. il socio conferente versa la differenza in denaro
  2. la società riduce il capitale sociale in misura corrispondente alla differenza, annullando le azioni scoperte
  3. il socio recede dalla società

Es. il capitale sociale è € 150.000; uno dei soci sottoscrive 1/3 del capitale sociale e conferisce un immobile. Tale immobile, valutato nella perizia giurata, non deve essere inferiore a € 50.000.

Se il valore controvalutato dagli amministratori è € 35.000 (inferiore di oltre 1/5 al valore della stima), il socio può versare la differenza di € 15.000, oppure vengono annullate le azioni corrispondenti a € 15.000 di capitale sociale, oppure il socio recede dalla società (gli viene restituito il bene).


Acquisto di Beni da Fondatori, Soci Ed Amministratori

Se la società decide di acquistare beni dai fondatori, dai soci o dagli amministratori, nei due anni successivi all’iscrizione della società nel registro delle imprese, e l’acquisto è pari o superiore al 10% del capitale sociale, questo deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria.

Inoltre l’alienante (venditore) deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto nominato dal Tribunale. La relazione deve contenere le indicazioni viste sopra. Tali prescrizioni sono mirate ad evitare i pericoli per l’integrità del patrimonio sociale derivanti da operazioni potenzialmente dannose per il loro ammontare e per la particolare posizione della controparte.

La relazione stessa deve poi essere depositata presso la sede della società nei 15 giorni precedenti all’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro 30 giorni dall’assemblea, il verbale e la relazione di stima devono essere depositati presso il registro delle imprese.

Tale disciplina non si applica agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società. Tanto meno agli acquisti che avvengono in borsa o sotto il controllo della autorità giudiziaria o amministrativa.


Mancato Pagamento Delle Quote

Qualora un socio non provveda al amento delle quote conferite, a seguito di richiesta degli amministratori, si segue la seguente procedura:

  1. gli amministratori pubblicano una diffida sulla Gazzetta Ufficiale
  2. decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, senza che i soci abbiano provveduto al versamento, gli amministratori possono seguire le seguenti strade:

a)  possono promuovere azione giudiziaria per l’esecuzione del conferimento

b)  se non ritengono utile promuovere tale azione, possono offrire le azioni agli altri soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

c)  qualora seguendo l’ipotesi b) non si ottengono offerte, gli amministratori possono far vendere le azioni a rischio o per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato.

d)  se non si trovano acquirenti, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse. Gli amministratori possono promuovere azione per il risarcimento dei maggiori danni. Le azioni non vendute entrano a far parte del patrimonio sociale e possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu dichiarata la decadenza del socio moroso.

e)  se svanisce quest’ultima possibilità per acquisire i conferimenti, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.

Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.


Azioni Con Prestazioni Accessorie

La S.p.A se previsto nell’atto costitutivo può emettere azioni con prestazioni accessorie, cioè azioni in relazione alle quali vi sia l’obbligo di effettuare, oltre ai normali conferimenti, anche prestazioni accessorie non consistenti in denaro (es. obbligo di effettuare periodicamente forniture di materie prime o merci).

L’atto costitutivo deve determinare il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, deve inoltre stabilire particolari sanzioni per il caso di inadempienza.

Le azioni con prestazioni accessorie non possono essere trasferite senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in capo all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Le norme dell’atto costitutivo che disciplinano tali azioni possono essere modificate solo con il consenso di tutti i soci.


Azioni

Nella S.p.A. le partecipazioni sono rappresentate da azioni, contrariamente a quanto accade nelle società di persone e nella s.r.l., in cui le partecipazioni sono rappresentate da quote.

Lo statuto, però, può prevedere l’utilizzo di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione della partecipazione in una S.p.A., diverse dai titoli azionari. La riforma ha sentito l’esigenza di dematerializzare le azioni, consentendo di evitare, in particolare, il deposito dei titoli azionari in vista della partecipazione alle assemblee.

Inoltre lo statuto può prevedere l’emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli azionari, forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, con l’esclusione del voto nell’assemblea generale. I diritti amministrativi attribuiti possono, per esempio, essere il voto per specifici argomenti; non però il voto nell’assemblea generale. Lo scopo di questi strumenti è quello di acquisire maggiori risorse finanziarie.

Le azioni sono titoli di credito destinati alla circolazione; a ciascun socio viene assegnata una quantità di azioni normalmente proporzionale al conferimento. Nello statuto può essere disposto che i conferimenti non siano proporzionali alla misura della partecipazione; complessivamente il valore dei conferimenti non può, però, essere inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili e nel caso di comproprietà di un azione da parte di più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune; i comproprietari rispondono solidalmente delle obbligazioni derivanti dalle azioni (ad es.: per gli obblighi di versamento del capitale conferito).

Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, tuttavia se lo statuto lo consente, è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi, questo è ad es. il caso delle azioni privilegiate, che attribuiscono una preferenza nella distribuzione degli utili e nel rimborso del capitale in caso di scioglimento della società. Peraltro è necessario che tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria attribuiscano uguali diritti. Se lo statuto lo consente è possibile emettere azioni a favore dei prestatori di lavoro, in tale caso l’assemblea straordinaria deve deliberare la conversione di utili a capitale e l’emissione per un ammontare corrispondente di speciali categorie di azioni; l’assemblea straordinaria inoltre deve determinare la forma, le modalità di trasferimento e i diritti spettanti a azionisti. Tali azioni vengono assegnate gratuitamente ai dipendenti.

Le azioni attribuiscono diritti patrimoniali e diritti amministrativi, i primi concernono la partecipazione agli utili e alla quota di liquidazione, i secondi riguardano la partecipazione alle assemblee. Per quanto riguarda questa seconda categoria di diritti, che si estrinseca nel diritto di voto, lo statuto può prevedere limitazioni; in particolare è possibile prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato nei limiti della metà del capitale sociale. Al contrario non possono essere emesse azioni a voto plurimo. Infine è consentito alla società, emettere azioni fornite di diritti correlati ai risultati conseguiti in un determinato settore di attività, in tale caso lo statuto deve stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, nonché i diritti attribuiti a tali azioni. Tali azioni, correlate al risultato di un determinato settore di attività provano che l’attività sociale può essere frazionata; per cui ogni sua componente può sollecitare l’investimento. Anche il risultato d’esercizio, quindi, può essere scomposto.


Pegno Usufrutto e Sequestro di Azioni

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e di sequestro.

Nel caso di pegno di azioni, il diritto di voto spetta, salvo contrario accordo, al creditore pignoratizio (che è il soggetto che ha ricevuto a garanzia l’azione).

Nel caso di usufrutto di azioni, il diritto di voto spetta all’usufruttuario.

Nel caso di sequestro il diritto di voto spetta al custode delle azioni.

Nel caso in cui le azioni attribuiscono un diritto di opzione, cioè il diritto di sottoscrivere nuove azioni, tale diritto spetta al socio, e allo stesso socio, sono attribuite le nuove azioni sottoscritte.

Nel caso di pegno o di sequestro delle azioni, il socio è tenuto a versare, almeno 3 giorni prima della scadenza del diritto di opzione, le somme necessarie. Qualora non vi provveda e gli altri soci non si rendano disponibili ad acquistarlo, il diritto di opzione deve essere venduto per suo conto, tramite una banca o un intermediario autorizzato. Il pegno, l’usufrutto e il sequestro, si estendono alle azioni di nuova emissione.

Nel caso di usufrutto, è invece l’usufruttuario che deve provvedere al versamento, fermo restando il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto.


Azioni di Godimento

Le azioni di godimento, possono essere emesse a favore dei possessori di azioni rimborsate, ad es. nel caso di riduzione del capitale sociale (in tale caso, i soci sono usciti dalla società e a loro è stata attribuita una quota di liquidazione sulla base del valore nominale; il valore nominale può essere inferiore al valore reale, per cui affinché i soci non subiscano pregiudizio, vengono assegnate loro le azioni di godimento). Le azioni di godimento non attribuiscono diritto di voto, esse tuttavia concorrono alla ripartizione degli utili, che residuano dopo il amento ai possessori delle azioni non rimborsate, di un dividendo pari all’interesse legale. Inoltre, nel caso di liquidazione della società, le azioni di godimento concorrono alla ripartizione del patrimonio di liquidazione, dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.


Titoli Azionari

I titoli azionari, cioè le azioni, sono normalmente documenti cartacei, essi devono contenere le seguenti indicazioni:

I)       Denominazione, sede e durata della società;

II)     Data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione presso il registro delle imprese, nonché indicazione dell’ufficio del registro presso il quale la società è iscritta;

III)      Valore nominale delle azioni e, se si tratta di azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse e l’ammontare del capitale sociale;

IV)      Ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;

V)   Diritti e obblighi particolari ad esse inerenti.

I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori. Le azioni possono, anziché constare da un documento cartaceo, essere dematerializzate, ciò accade in particolare per le azioni di società quotate.


Limiti alla circolazione delle azioni

E’ possibile, in base ad apposita previsione statutaria, sottoporre le azioni a particolari condizioni circa il loro trasferimento; è addirittura possibile vietare il trasferimento delle azioni per un periodo non superiore a 5 anni dalla costituzione o dall’inserimento della clausola nello statuto. E’ inoltre possibile subordinare il trasferimento delle azioni, anche cartacee, al mero gradimento di organi sociali o di altri soci. Le clausole di mero gradimento sono peraltro inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto, oppure il diritto di recesso dell’alienante, per evitare che l’alienante possa rimanere prigioniero della società. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo azionario.

Fra le clausole limitative della circolazione delle azioni possono essere individuate due categorie: le clausole di gradimento e le clausole di prelazione.

Le clausole di gradimento richiedono il possesso di determinati requisiti da parte dell’acquirente, oppure subordinano il trasferimento delle azioni al consenso di un organo sociale. Le clausole di prelazione stabiliscono che, qualora il socio intenda vendere le proprie azioni, si impegni ad offrirle preventivamente agli altri soci a parità di condizioni.

Nel caso in cui non siano ancora stati effettuati tutti i versamenti, risultano responsabili, oltre agli acquirenti delle azioni anche i venditori, per un periodo di 3 anni dall’annotazione del trasferimento nel libro soci. I versamenti non possono però essere richiesti ai venditori, se non sia risultata infruttuosa la richiesta inoltrata agli acquirenti.


Acquisto di Azioni Proprie

La società, nel corso della propria vita, potrebbe avere interesse ad acquistare proprie azioni, ad es. per sostenerne il corso (quotazione di borsa). L’acquisto peraltro, è sottoposto ad una serie di limiti:

I)       Le azioni proprie possono essere acquistate, soltanto in misura pari agli utili distribuibili o alle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato, questa è la misura massima acquisibile;

II)     Le azioni acquistate devono essere interamente liberate, cioè devono essere stati effettuati tutti i versamenti;

III)      L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria, che ne deve fissare le modalità di acquisto, indicando, il numero massimo di azioni da acquistare, la durata temporale (periodo entro il quale comprare) che non deve essere superiore a 18 mesi, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo;

IV)      Il valore nominale delle azioni acquistate non può superare il 10% del capitale sociale.

Se non vengono rispettati tali limiti, le azioni acquistate in eccedenza, devono essere alienate entro un anno dal loro acquisto, secondo le modalità fissate dall’assemblea; in mancanza occorre procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Se l’assemblea non provvede a tale adempimenti, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Le condizioni limitative all’acquisto di azioni proprie si applicano in misura attenutata nei seguenti casi:

  1. quando l’acquisto di azioni proprie sia destinato a dare esecuzione ad una deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale attraverso il riscatto e l’annullamento delle azioni;
  2. quando l’acquisto avvenga a titolo gratuito (es. donazione);
  3. quando l’acquisto di azioni proprie consegua ad una operazione di fusione o ad una successione a titolo universale;
  4. quando l’acquisto avvenga in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società nei confronti di un socio.

Nei casi 2/3/4 se il valore nominale delle azioni proprie acquistate supera il 10% del capitale sociale, le azioni eccedenti devono essere alienate entro 3 anni.

Per quanto riguarda le azioni complessivamente acquistate è stabilito che gli amministratori non ne possono disporre, se non a seguito di una deliberazione assembleare che stabilisca le modalità di alienazione.

In tutto il tempo in cui le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano proporzionalmente ai titolari delle altre azioni. L’assemblea può disporre, però, che il diritto di opzione relativo alle azioni proprie venga esercitato dagli amministratori.

Il diritto di voto relativo alle azioni proprie rimane sospeso, le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo del quorum costitutivo e di quello deliberativo dell’assemblea.

Per tutto il periodo in cui le azioni proprie rimangono in proprietà della società occorre accantonare una riserva indisponibile per un importo pari al valore complessivo delle azioni proprie.

La società può acquistare azioni proprie in circolazione, mentre non può sottoscrivere azioni proprie all’atto della loro emissione. Può sottoscrivere azioni proprie all’atto della loro emissione solamente nel caso in cui l’assemblea consenta agli amministratori l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento del capitale sociale.

Le azioni proprie che siano state eventualmente sottoscritte, in violazione di tale divieto, si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai soci fondatori se sottoscritte in sede di costituzione della società; se sottoscritte in caso di aumento del capitale sociale, devono essere liberate dagli amministratori.

Se eventualmente qualcuno avesse sottoscritto azioni della società in nome proprio, ma per conto della società, questo soggetto sarebbe comunque considerato sottoscrittore per conto proprio. Tuttavia della parte non liberata di queste azioni, risponderebbero solidalmente i soci fondatori o, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori (a meno che dimostrino di essere esenti da colpa).

La società non può accordare prestiti o fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. Analogamente la società non può accettare azioni proprie in garanzia, neppure per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona (es. concedere finanziamenti ai soci garantiti dal pegno di proprie azioni).

I limiti concernenti i prestiti e le garanzie non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l’acquisto di azioni da parte di dipendenti della società, o da parte di dipendenti di società controllate o controllanti; in questi casi i prestiti e le garanzie devono essere contenuti nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.


Acquisto di Azioni o Quote di Società Controllanti

Alle società controllate è consentito acquistare azioni o quote della società controllante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. il valore delle azioni o quote deve essere contenuto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio, regolarmente approvato;
  2. possono essere acquistate solo azioni o quote interamente liberate;
  3. il valore nominale delle azioni o quote non può eccedere il 10% del capitale sociale della società controllante, tenendosi anche conto delle azioni o quote possedute dalla stessa società controllante o da sue controllate.

Come per le azioni proprie è necessario accantonare una riserva indisponibile, per un importo pari alle azioni o quote della società controllante possedute. Tale riserva deve essere mantenuta fino a che le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata, che detenga azioni o quote della propria controllante, non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea di quest’ultima.

Le azioni o quote della controllante, che siano state acquistate in violazione delle condizioni limitative, devono essere vendute entro un anno dal loro acquisto, secondo le modalità determinate dall’assemblea.

In mancanza la società controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Qualora l’assemblea non provveda gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione venga disposta dal tribunale.

Le condizioni limitative si applicano in misura attenuata se l’acquisto di azioni o quote della controllante avvenga nei seguenti casi:

  1. a titolo gratuito (se le azioni sono interamente liberate);
  2. per effetto di successione universale o fusione o scissione;
  3. in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società.

In tali casi l’acquisto di azioni o quote della società controllante che ecceda il 10% del capitale sociale, comporta che l’eccedenza sia alienata entro 3 anni dall’acquisto, secondo modalità che devono essere determinate dall’assemblea.

Se il limite del 10% viene superato per effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante deve procedere entro 3 anni all’annullamento delle azioni o quote e alla riduzione del capitale sociale.

Analogamente a quanto avviene per le azioni proprie, non è consentito partecipare alla sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. Nel caso di violazione di tale divieto le azioni o quote si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori.

Se qualcuno avesse sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società controllata, azioni o quote della controllante, questi si intenderebbe sottoscrittore per conto proprio. Risulterebbero per altro responsabili in solido gli amministratori della società controllata.


Sottoscrizione Reciproca di Azioni

È posto un divieto assoluto di sottoscrizione reciproca di azioni da parte di due società, anche se la sottoscrizione avviene per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Sia nel caso di costituzione della società, sia nel caso di aumento del capitale sociale.


Società Controllate e Collegate

Una società esercita un controllo su di un’altra secondo tre possibili modalità:

  1. controllo di diritto, si ha nel caso in cui una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

(es.: A detiene il 70% delle azioni ordinarie di B);

  1. controllo di fatto, quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società.

(es.: A detiene il 30% delle azioni ordinarie di B);

  1. controllo contrattuale, quando una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società, in virtù di particolari vincoli contrattuali.

(ad es. il caso di una società con un unico cliente).

Ai fini dei numeri 1 e 2, cioè del controllo di diritto e di fatto, si devono computare anche i voti spettanti alle società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte.

Sono invece società collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

Si presume che vi sia un’influenza notevole quando una società dispone di almeno il 20% dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria o il 10%, se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.


Partecipazioni

È generalmente consentito che una società acquisti una partecipazione in un’altra società a condizione che sia previsto nell’atto costitutivo. La partecipazione tuttavia è vietata se per la sua misura o per l’oggetto risulti sostanzialmente modificato l’oggetto sociale previsto nello statuto.

L’assunzione di partecipazioni in società che comportino una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall’assemblea. È il caso ad esempio della partecipazione in una società in nome collettivo.

Se la società detiene tale tipo di partecipazione occorre che gli amministratori ne diano specifica informazione nella nota integrativa.


Società con un Unico Azionista

Quando tutte le azioni appartengono ad una sola persona fisica o giuridica, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente gli estremi identificativi di tale persona. Quando successivamente venga ricostituita la pluralità dei soci, cioè i soci diventino almeno due, gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una apposita dichiarazione che certifichi tale circostanza.

La dichiarazione in entrambi i casi deve essere depositata presso il registro delle imprese entro 30 giorni.

Qualora la società con un unico socio stipuli contratti o effettui operazioni con l’unico socio, è necessario che i contratti e le operazioni siano trascritte nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, o comunque risultino da atto scritto avente data certa. In caso contrario i contratti e le operazioni non sono opponibili ai creditori della società.


Modelli di Amministrazione e Controllo (Corporate Governance)

Per le Società per Azioni sono possibili tre modelli di amministrazione e controllo:

  1. Modello tradizionale o modello latino;
  2. Modello dualistico o alla tedesca;
  3. Modello monistico (di derivazione anglosassone).

Modello Tradizionale

Il modello tradizionale prevede la presenza di tre organi:

l’assemblea;

il consiglio di amministrazione;

il collegio sindacale.

A questi può affiancarsi in taluni casi un revisore contabile o una società di revisione.


Modello Dualistico

Si prevede la presenza di tre organi:

l’assemblea;

il consiglio di gestione;

il consiglio di sorveglianza.

A questi si affianca un revisore contabile o una società di revisione.


Modello Monistico

Si prevede la presenza di due organi:

l’assemblea;

il consiglio di amministrazione.

All’interno di quest’ultimo viene inoltre creato un comitato per il controllo di gestione. Anche in questo si affianca un revisore contabile o una società di revisione.


Lo statuto può disciplinare contestualmente i tre sistemi, fra i quali i soci sono tenuti a scegliere quello di cui in concreto si avvalgono. In tale caso il passaggio da un modello all’altro non richiede una modificazione statutaria.


L’Assemblea

L’assemblea deve essere convocata nel comune dove è posta la sede della società. Lo statuto può disporre che l’assemblea si tenga anche in luogo diverso. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.


Assemblea Ordinaria

  • Per il Modello Tradizionale e Monistico: l’assemblea ordinaria per questi due modelli ha le seguenti competenze:

I)       Approvazione del bilancio;

II)     Nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; dove previsto, nomina del revisore esterno e della società di revisione;

III)      Determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, salvo che sia stabilito dall’atto costitutivo;

IV)      Deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

V)   Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’assemblea e sulle eventuali autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento di alcuni atti degli amministratori (gli amministratori sono investiti del potere di compierli, ma solo se autorizzati). L’autorizzazione non esclude la responsabilità degli amministratori;

VI)      Deliberazione dell’eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro 120 gg. dalla chiusura dell’esercizio o nel minor termine stabilito dallo statuto. E’ consentito peraltro prevedere nello statuto un termine maggiore, ma comunque non superiore a 180 gg., nei seguenti due casi:

a)  quando la società ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato;

b)  quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

L’assemblea convocata una volta l’anno è chiamata ad approvare anzitutto il bilancio d’esercizio. Nel caso di approvazione nel termine più ampio dei 180 gg., gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.


  • Per il Modello Dualistico: in tale modello l’assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

I)       Nomina e revoca del consiglio di sorveglianza;

II)     Determinazione del compenso spettante al consiglio di sorveglianza, a meno che sia stabilito nello statuto;

III)      Deliberazioni sulla responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza;

IV)      Deliberazione in ordine alla distribuzione degli utili;

V)   Nomina il revisore contabile.

L’approvazione del bilancio d’esercizio e la nomina dei membri del consiglio di gestione non sono di competenza dell’assemblea, bensì del consiglio di sorveglianza.


Assemblea Straordinaria

L’assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

I)       Modificazioni dello statuto;

II)     Nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori;

III)      Deliberazioni sulle altre materie espressamente attribuite dalla legge.

Lo statuto può attribuire, in deroga a quanto sopra previsto, alla competenza del consiglio di amministrazione (modello tradizionale e monistico) o alla competenza del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza (modello dualistico), talune deliberazioni, quali ad esempio l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.


Convocazione dell’assemblea

L’assemblea viene convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione, essa viene fatta mediante un avviso di convocazione contenente le seguenti indicazioni:

Giorno e ora dell’adunanza;

Luogo dell’adunanza;

Elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale ovvero su un quotidiano almeno 15 gg. prima di quello fissato per l’adunanza. Nel caso di società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, cioè nel caso di società che non abbiano azioni diffuse tra il pubblico, è possibile prevedere nello statuto che la convocazione avvenga mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno 8 gg. prima dell’assemblea (es. lettera raccomandata, fax, e-mail). Quando non sia stata formalmente convocata, l’assemblea si considera comunque regolare se è rappresentato l’intero capitale sociale e se partecipano all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell’organo di controllo, in tale caso peraltro ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


Convocazione su richiesta della Minoranza

Tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, o la minore percentuale prevista nello statuto, possono richiedere la convocazione dell’assemblea, indicando gli argomenti da trattare; in tale caso gli amministratori (modello tradizionale o monistico) o il consiglio di gestione (modello dualistico) devono convocare senza ritardo l’assemblea. Se questi, o in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza, non provvedono alla convocazione, il presidente del tribunale, sentiti i componenti dell’organo amministrativo e dell'organo di controllo e verificato che il rifiuto di convocazione risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea designando la persona che deve presiederla.


Quorum Costitutivi e Quorum Deliberativi

Il quorum costitutivo è la percentuale di capitale sociale che deve essere presente in assemblea affinché l’assemblea stessa possa dirsi validamente costituita, cioè sia legittimata a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno. Il quorum deliberativo invece, è la percentuale di voti favorevoli, necessaria affinché una deliberazione possa essere assunta.

I quorum costitutivi e deliberativi sono diversi a seconda che si tratti di assemblea in prima convocazione o in seconda convocazione, e a seconda che l’assemblea sia ordinaria o straordinaria.


Assemblea di Prima Convocazione

Assemblea Ordinaria: quorum costitutivo almeno la metà del capitale sociale; quorum deliberativo la maggioranza relativa, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.

Assemblea Straordinaria: Abbiamo due casi differenti :

a)  Società che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: in questo caso il quorum costitutivo non è previsto, mentre il quorum deliberativo è più della metà del capitale sociale, a meno che lo statuto richieda una maggioranza più elevata;

b)  Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: quorum costitutivo è pari ad almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto, invece il quorum deliberativo deve essere di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.


Assemblea in Seconda Convocazione

Assemblea Ordinaria: quorum costitutivo, qualunque sia la parte di capitale rappresentata in assemblea; quorum deliberativo, la maggioranza del capitale presente.

Assemblea Straordinaria: Anche in questo caso abbiamo due casi:

a)  Società che NON fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: Quorum costitutivo oltre un terzo del capitale sociale; quorum deliberativo almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. E’ necessario peraltro un quorum deliberativo di più di un terzo del capitale sociale per deliberazioni concernenti particolari oggetti, quali ad es. il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della società e lo scioglimento anticipato;

b)  Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio: Quorum costitutivo oltre un terzo del capitale sociale e quorum deliberativo, almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può prevedere ulteriori convocazioni. Per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo è rappresentato da almeno un quinto del capitale sociale. E’ consentito fissare nell’avviso di convocazione il giorno per la prima convocazione e per le convocazioni successive.


Diritto di Intervento del Socio in Assemblea

Al fine di poter partecipare all’assemblea è possibile prevedere nello statuto che si debbano depositare le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell’avviso di convocazione.

A tale fine deve essere indicato il termine antecedente alla data dell’assemblea entro il quale il deposito deve avvenire. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine per il deposito non può essere superiore a 2 giorni.

È possibile prevedere statutariamente l’ammissibilità dell’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. È possibile anche prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

Presidente dell’Assemblea

L’assemblea deve essere presieduta dalla persona indicata nello statuto. Nel caso in cui lo statuto nulla preveda il Presidente dell’assemblea deve essere eletto dall’assemblea stessa a maggioranza dei presenti. Nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. La presenza del segretario è superflua quando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente dell’assemblea svolge le seguenti funzioni:

  1. verifica la regolarità della costituzione, cioè il quorum costitutivo, tenendo conto che le azioni senza diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione;
  2. accerta l’identità e la legittimazione dei presenti;
  3. regola lo svolgimento dell’assemblea, pone in discussione e votazione le varie materie indicate nell’ordine del giorno, eventualmente invertendone l’ordine;
  4. accerta i risultati delle votazioni, cioè determina il quorum deliberativo escludendo le azioni senza diritto di voto e i soci che abbiano dichiarato di astenersi perché in conflitto di interessi;

Il segretario dell’assemblea deve redigere un verbale nel quale sia esposto l’adempimento delle sopra elencate funzioni.

In caso di assemblea straordinaria la funzione del segretario è svolta da un notaio.


Rappresentanza nell’Assemblea

Salvo che sia diversamente disposto nello statuto, i soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza deve essere conferita in forma scritta. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

La delega deve riportare il nome del rappresentante, è pertanto vietata la procura in bianco. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti della società o delle società controllate. Sono poi previsti limiti alla concentrazione delle deleghe, in particolare una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 20 soci. Limiti più ampi sono previsti per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Per tali società i limiti sono parametrati al capitale sociale.


Conflitto di Interessi

Affinché una deliberazione possa qualificarsi in conflitto di interessi sono necessarie due condizioni:

  1. che la deliberazione sia approvata con il voto determinante dei soci che abbiano per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con quello della società;
  2. che la deliberazione sia anche soltanto potenzialmente dannosa.

La deliberazione in conflitto di interessi è annullabile, secondo le disposizioni che vedremo in seguito.

È fatto divieto agli amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità, analogamente i componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Il legislatore ha posto i divieti da ultimo elencati riconoscendo in queste ipotesi potenziali di conflitto di interessi.

Rinvio dell’Assemblea

È consentito ai soci intervenuti in assemblea che riuniscono un terzo del capitale in essa rappresentato, di chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre 5 giorni a condizione che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti in deliberazione.

Il diritto di rinvio può essere esercitato una sola volta per ciascun argomento.

Verbale dell’Assemblea

Il verbale dell’assemblea ordinaria è redatto dal segretario e deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Per le assemblee straordinarie deve essere redatto dal notaio.

Esso deve poi essere riportato sull’apposito libro. Il verbale deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

  1. data dell’assemblea;
  2. l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi;
  3. le modalità e il risultato delle votazioni;
  4. deve consentire l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;
  5. deve contenere in sintesi e a richiesta dei soci le loro dichiarazioni, pertinenti all’ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardi.

Assemblee Speciali

Vengono definite assemblee speciali le assemblee che riuniscono i soci portatori di particolari categorie di azioni. Ad esempio: azioni di risparmio o privilegiate.

Si stabilisce che le deliberazioni dell’assemblea generale, che pregiudichino i diritti di particolari categorie di azionisti, siano approvate anche dalla relativa assemblea speciale.

Le assemblee speciali osservano le regole di funzionamento delle assemblee straordinarie.


Invalidità delle Deliberazioni Assembleari

Le deliberazioni assembleari possono presentare vizi che ne determinano l’annullabilità, la nullità o l’inefficacia.

In passato era prevista dalla dottrina e dalla giurisprudenza anche l’ipotesi di inesistenza che, secondo la nuova normativa, sembra assorbita dalla nullità.

A)    Annullabilità

le deliberazioni assembleari sono annullabili quando sono contrarie alla legge o all’atto costitutivo. Sono legittimati ad impugnare tali deliberazioni i seguenti soggetti:

  1. soci assenti;
  2. soci dissenzienti o astenuti;
  3. componenti dell’organo amministrativo collegialmente;
  4. componenti dell’organo di controllo collegialmente.

Per poter impugnare le deliberazioni annullabili da parte delle prime due categorie di soggetti legittimati è necessario che questi riuniscano una certa percentuale del capitale sociale.

In particolare per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la percentuale è fissata nell’1‰ del capitale sociale.

Per le altre società la percentuale è del 5 %.

Per i soci che non riuniscono tale percentuale minima è previsto esclusivamente il diritto al risarcimento del danno, che sia loro direttamente derivato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto. La deliberazione non può in ogni caso essere annullata nei seguenti casi:

  1. mancanza di legittimazione alla partecipazione all’assemblea, salvo che senza la partecipazione delle persone non legittimate, non si sarebbe raggiunto il quorum costitutivo;
  2. per l’invalidità di singoli voti o per il loro indebito computo, salvo che senza tali voti non si sarebbe raggiunto il quorum deliberativo;
  3. per l’incompletezza o l’inesattezza del verbale, a meno che venga impedito l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L’azione di annullabilità o l’azione di risarcimento del danno sono soggette ad un termine di prescrizione breve pari a 90 giorni. I 90 giorni decorrono dalla data della deliberazione ovvero, se la deliberazione è soggetta ad iscrizione o deposito presso il registro delle imprese, dalla data di iscrizione o di deposito.

L’annullamento della deliberazione dispiega effetto rispetto a tutti i soci. L’annullamento obbliga, inoltre, il consiglio di amministrazione, il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Secondo la regola propria del diritto civile, sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi, sulla base di atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata. Tale disposizione è per proteggere l’interesse dei terzi che entrano in rapporto con la società e che il più delle volte sono imprenditori.

Analogamente al diritto civile, la deliberazione annullabile può essere sostituita con un'altra presa in conformità della legge o dello statuto.

L’impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società. Se ad impugnare la deliberazione sono le prime due categorie di soggetti legittimati, cioè i soci, questi devono dimostrare di essere possessori del numero minimo di azioni previste.

Il numero di azioni è da conteggiarsi al “tempo dell’impugnazione”; per cui l’azione non spetta a coloro che hanno ceduto le azioni dopo la data della deliberazione. E’ legittimato chi ha acquistato i titoli in epoca successiva.

Il soggetto che impugna la deliberazione annullabile può con ricorso, depositato contestualmente alla citazione, chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione. Il presidente del tribunale, in casi di eccezionale e motivata urgenza, provvede sull’istanza con decreto motivato.

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere decise con un unica sentenza e la trattazione della causa ha inizio decorso il termine di prescrizione trimestrale (in modo che tutte le impugnazioni relative alla deliberazione siano state proposte e non possono esserne proposte altre).

B)    Nullità

Può essere dichiarata nei seguenti casi:

Impossibilità o illiceità dell’oggetto della deliberazione;

Mancata convocazione dell’assemblea;

Mancanza del verbale.

Sono legittimati all’impugnazione tutti i soggetti che abbiano interesse, cioè secondo la dizione legislativa, propria del diritto civile, chiunque vi abbia interesse.

Il termine di prescrizione è più ampio ed è fissato in 3 anni, che decorrono dalla trascrizione della deliberazione sull’apposito libro, ovvero se la deliberazione vi è soggetta, dalla data dell’iscrizione o del deposito presso il registro delle imprese.

In via di eccezione non è previsto un termine di prescrizione per le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Si prevede poi che la convocazione non possa considerarsi mancante in caso di irregolarità dell’avviso di convocazione, purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

Che l’avviso di convocazione provenga da un componente dell’organo amministrativo o di controllo della società;

Che l’avviso di convocazione sia idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervento di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea.

Si prevede inoltre che il verbale non possa considerarsi mancante alle seguenti condizioni:

Se contiene la data della deliberazione e l’oggetto deliberato;

Se è sottoscritto dal presidente dell’assemblea o dal presidente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e dal segretario, o dal notaio.

La nullità può essere sanata nei seguenti casi:

Nell’ipotesi di mancata convocazione, l’azione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea. Per tali soggetti la nullità è implicitamente sanata;

La nullità per mancanza di verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva. La deliberazione in tale caso ha effetto dalla data in cui è stata assunta, ma sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Sono poi previsti termini, decorsi i quali, la nullità non può più essere attivata:

Nell’ipotesi di aumento del capitale sociale, di riduzione dello stesso o di emissione di obbligazioni, l’impugnazione non può più essere proposta, decorsi 6 mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese. Ovvero nel caso di mancata convocazione decorsi 3 mesi dall’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio nel corso del quale la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita;

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la nullità della deliberazione di aumento del capitale sociale non può più essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento è stato eseguito.

Inoltre, l’invalidità della riduzione del capitale o della deliberazione di emissione di obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.

C)    Inefficacia:

Come abbiamo detto le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudichino i diritti di portatori di azioni, appartenenti a categorie speciali, devono essere approvate anche dalle relative assemblee speciali. Nel caso in cui non sia avvenuta l’assemblea speciale o nel caso in cui, la deliberazione non sia stata approvata, le deliberazioni dell’assemblea generale sono inefficaci.





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