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LA SOCIETÀ

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LA SOCIETÀ


Definizione: In diritto il termine società viene utilizzato per individuare sia un'impresa collettiva sia

un contratto associativo.


Impresa Collettiva: È collettiva quando consiste in un'attività economica gestita da più soggetti

detti soci, i quali si ripartiscono il rischio d'impresa, cioè l'eventualità di non

riuscire a coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.


I Caratteri del contratto di società:


  • Tipico: In quanto è regolato dalla legge, e le parti non possono stipulare contratti societari

diversi da quelli predisposti dal legislatore.




  • Bilaterale e Plurilaterale: Poiché è sottoscritto da due o più soggetti. Esiste un solo tipo di

società: S.r.l. (società a responsabilità limitata) che può essere

costituita con un atto unilaterale da un unico socio


  • Associativo: In quanto più persone decidono di dar vita a un'organizzazione finalizzata

all'esercizio comune di un'attività economica.


  • Consensuale: Si perfeziona per effetto del semplice consenso delle parti.

  • Formale-Informale: Prevede una forma scritta e, a volte, è sufficiente un accordo verbale o

un comportamento concludente.


  • Durata: è l'attività economica che viene svolta per un certo tempo.

  • A titolo Oneroso: In quanto i soci, all'atto della sotto iscrizione del contratto, si obbligano a

effettuare dei conferimenti.


N.B.

I conferimenti possono essere beni o servizi.


Classificazione della Società:


Società Semplice (s.s.)

Società in nome collettivo (s.n.c.)  società di persone

Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Società per azioni (s.p.a.)

Società per accomandita per azioni (s.a.p.a.)    società di capitali

Società a responsabilità limitata (s.r.l.)


Classificazione della Società

A seconda del tipo di autonomia patrimoniale

Società di persone e Società di Capitali

A seconda dello scopo


Società Lucrative e Società Mutualistiche

A seconda dell'oggetto sociale

Società Commerciali e Società non Commerciali


  • Società Di Persone: (s.s - s.n.c. - s.a.s.) Sono prive di personalità giuridica e sono

caratterizzate da un autonomia patrimoniale imperfetta.


  • Società Di Capitali: (s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.) Sono dotate di personalità giuridica e sono

caratterizzate da un autonomia patrimoniale perfetta.

N.B.


Tutte le società hanno autonomia patrimoniale, sono cioè titolari di un patrimonio, costituito da un insieme di elementi attivi e spesso anche passivi.

L'autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta:


  • Perfetta: Quando la Società è dotata di personalità giuridica.

N.B.

La responsabilità del socio, verso i creditori della società, è infatti limitata alla quota conferita, che è quella parte di capitale sociale che si è obbligato a versare


  • Imperfetta: Quando la separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale dei soci

non è totale.


N.B.

La responsabilità del socio è pertanto Illimitata e solidale:


  • Illimitata: Quando supera il valore della sua quota, in quanto egli è tenuto a rispondere dei

debiti sociali con tutti i suoi beni presenti e/o futuri.

  • Solidale:  Egli è obbligato a rispondere per l'intero ammontare del debito sociale.


Società di Persone e Società di Capitali a confronto:

Caratteristica

Società Di Persone

Società Di Capitali

Tipologie

s.s. - s.n.c. - s.a.s.

s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.

Personalità Giuridica

Ne sono Prive

Ne sono Dotate

Autonomia Patrimoniale

Imperfetta

Perfetta

Responsabilità Dei Soci

Illimitata e solidale

limitata


Società Commerciali e Non Commerciali:


Sono Commerciali le società che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile:


Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;

Un'attività Intermediaria nella circolazione di beni;

Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

Un'attività bancaria o assicurativa;

altre attività ausiliari alle precedenti.


Le società s.n.c. - s.a.s. s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. con eccezione delle s.s. (società semplici) possono per legge esercitare un attività commerciale e sono pertanto soggette alla disciplina prevista dallo Stato dell'imprenditore commerciale. Non sono commerciali le società: s.s. - s.n.c. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. che svolgono:


Attività Agricole: (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura.

e attività connesse.)

Attività di natura in forma associata: (di consulenza, pubblicità, ecc..)


Società commerciali e non Commerciali a confronto:

Caratteristiche

Società Commerciali

Società non Commerciali

Tipologie:

s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a - s.r.l.

s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.

Attività:

Industriale, d'intermediazione, di trasporto, bancaria, assicurativa, ausiliaria.

Agricola, Professionale.


Società Lucrative e Mutualistiche:

Sono lucrative tutte le società disciplinate dal titolo V del Codice Civile: ( s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a - s.r.l.) il cui scopo è il conseguimento di un profitto e che comportano una divisione degli utili tra i soci.

Sono mutualistiche solo alcune tipe di società, disciplinate dal titolo VI del Codice Civile, cioè le cooperative e le mutue assicuratrici, il cui scopo non è la divisione degli utili ma bensì l'ottenimento di opportunità di lavoro.


Classificazioni Delle Società:

Modalità Di Classificazione:

Società:

Società di persone

s.s. - s.n.c. - s.a.s.

Società di capitali

s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.

Società commerciali

s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.

Società non commerciali

s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a

Società lucrative

s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l.

Società mutualistiche

Coop. - Mutue Ass.


La Società Semplice (S.S.):


Definizione: La Società Semplice è una Società di persone, priva di personalità giuridica, dotata di

autonomia patrimoniale imperfetta, i cui soci hanno responsabilità illimitata e solidale.


La Cosituzione della Società:


Il Contratto Sociale: non è soggetto a forme speciali. La società pertanto si costituisce tramite:


Accordo Verbale tra le parti.

Accordo Scritto nei casi previsti dalla Legge.

Accordo Tacito tra le parti.


La SottoIscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'Obbligo di conferimenti da parte dei soci.


L'atto Costitutivo: Indica la sede, l'oggetto e la duratura della Società, le generalità dei soci e le

loro quote e riporta inoltre eventuali altre clausole ( può venire modificato con il

consenso di tutti i soci, tranne quando l'atto stesso non preveda diversamente.)



La Registrazione Della Società: La Registrazione della Società Semplice è prevista in un apposita

sezione speciale del registro delle imprese presso la locale Camera

di Commercio. La sua iscrizione nella sezione speciale ha funzione

di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in quanto è

finalizzata a fare conoscere una determinata situazione.

N.b.

La responsabilità di tutti i soci e illimitata e solidale.


Le Principali Caratteristiche della Società Semplice:

Tipologia

Società Di Persone

Personalità Giuridica

Ne è Priva

Autonomia Patrimoniale

Imperfetta

Oggetto

Attività Agricole/professionali

Modalità di Costituzione

Accordo Verbale, scritto o comportamento concludente

Registrazione

Sezione Speciale Ufficio del Registro delle Imprese

Responsabilità dei Soci

Illimitata e Solidale



Disposizioni Relative al socio di una Società Semplice:

Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci sono opponibili ai terzi

Responsabilità Diretta del Socio

Possibilità di chiedere la liquidazione anticipata della quota del Socio


  • Ma come si devono comportare i creditori sociali per esigere il amento dei loro crediti?

I creditori sociali possono indifferentemente rivolgersi alla società o a un qualsiasi socio, poiché questi ha una responsabilità personale e diretta.

Il socio, può però domandare al creditore la preventiva escussione del patrimonio sociale.

Se il socio non provvede a indicare tali beni dovrà personalmente are l'intero debito sociale.


Che pretese possono invece avanzare i creditori personali del socio nei confronti della Società?

I creditori personali del Socio non possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale, in quanto esso è separato da quello di ogni singolo socio (principio dell'autonomia patrimoniale).


I Diritti Del Creditore Personale Del Socio:

Diritto agli utili spettanti al socio

Diritto a compiere atti conservativi della quota del socio

Diritto a chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio



Diritti e Obblighi dei Soci:

Diritti

Obblighi

Percepire gli utili

Effettuare i conferimenti

Amministrare la società

Partecipare alle perdite

Rappresentare la società

Astenersi dall'usare i beni sociali

Controllare la società





Il Funzionamento della Società:


Premessa: Il funzionamento di una società semplice avviene tramite i soci che hanno il potere di

amministrazione e di rappresentanza.


Definizione: Amministrare significa dirigere e gestire l'attività economica compiendo tutti gli atti

che rientrano nell'oggetto sociale.


Funzioni Amministrative di una Società Semplice:


  • Amministrazione Disgiuntiva: Significa che ogni socio può compiere atti sia di ordinaria  e sia di straordinaria amministrazione, e può prendere decisioni separatamente rispetto agli altri soci, cioè senza consultarli né informarli. In tal caso ogni socio amministratore potrà opporsi, prima che vengano effettuate.

  • Amministrazione Congiuntiva: È necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il

compimento di qualsiasi tipo di operazione.


  • Amministrazione Mista: Gli atti più importanti cioè di straordinaria amministrazione,

vengono compiuti congiuntamente e quelli di ordinaria

amministrazione disgiuntamente.


Il potere di amministrazione implica solitamente quello di rappresentanza:


Definizione: Rappresentare significa agire in nome e per conto della società nei rapporti con i terzi

(banche, fornitori, clienti, consulenti), cioè assumere obbligazioni e acquistare diritti

rientranti nell'oggetto sociale.


Lo Scioglimento della Società:


Definizione: Lo scioglimento della società Semplice può avvenire nei casi indicati dalla legge

oppure in specifiche ipotesi riportate nell'atto costitutivo.


Le cause di scioglimento previste dalla legge sono le seguenti:


  1. il decorso del termine.
  2. il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità ad adempierlo.
  3. la volontà di tutti i soci.
  4. il venire meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non è ricostruita.
  5. le altre cause previste dal contratto sociale.

Le fasi della liquidazione:


  1. Prendere in consegna i beni e i documenti sociali.
  2. Redigere l'inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale.
  3. are i creditori sociali, dopo aver venduto i beni della società e chiesto ai soci i conferimenti ancora dovuti.
  4. Ripartire l'eventuale attivo residuo tra i soci.


La Società In Nome Collettivo (S.N.C.):


Definizione: La società in nome collettivo è una società di persone priva di personalità giuridica,

dotata di autonomia patrimoniale imperfetta.


N.B.

<<nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le

obbligazioni sociali>>


La Cosituzione della Società:


Il Contratto Sociale: è soggetto a forma scritta: atto pubblico o scrittura privata autenticata, in

quanto deve essere iscritto in un apposita sezione ordinaria del Registro delle

impresse presso la locale Camera di Commercio.


La SottoIscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci.


L'atto Costitutivo: deve indicare quanto previsto dalla legge:


Le generalità dei soci (nome, cognome, domicilio, cittadinanza).

La Ragione Sociale (denominazione della società, con indicazione del nomadi

uno o più soci e del rapporto sociale, cioè la sigla s.n.c).

I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società.

La Sede della Società ed eventuali sedi secondarie.

l'oggetto sociale (attività economica commerciale e non commerciale).

I conferimenti di ogni socio, loro valore e modalità di valutazione

Le prestazioni di eventuali soci d'opera

Le Norme per la ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e

nelle perdite.

La durata della Società.



Le principali caratteristiche della società in nome collettivo

Tipologia

Società di Persone

Personalità giuridica

Ne è Priva

Autonomia patrimoniale

Imperfetta

Oggetto

Attività Commerciali o non Commerciali

Modalità di costituzione

Accordo Scritto (atto pubblico o scrittura privata)

Registrazione

Sezione ordinaria Ufficio del Registro (eff. Dichi.)

Responsabilità dei soci

Illimitata e Solidale



N.B.

La responsabilità dei soci è illimitata e solidale.







Disposizione particolari relative al Socio di una S.N.C.

Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci non opponibili ai terzi

Responsabilità indiretta del socio

Divieto di chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio

Disposizione a tutela dei creditori:

Divieto di ripartizione di utili fittizi

Divieto di ripartizione di utili in caso di perdite

Limite alla riduzione del capitale esuberente









I Diritti e gli Obblighi dei Soci nella S.N.C.

Diritti

Obblighi

Percepire gli utili

Effettuare Conferimenti

Amministrare la Società

Partecipare alle perdite

Rappresentare la Società

Astenersi dall'usare i beni sociali

Controllare la Società

Astenersi dal fare Concorrenza


Il funzionamento della Società:


  • Iscrivere La Società (entro 30gg dall'avvenuta stipulazione) ed effettuare le modifiche all'atto costitutivo e i fatti per cui è previsto l'obbligo d'iscrizione

  • Tenere I Libri e le Scritture Contabili previsti dalla legge.

  • Depositare firme autografe, se hanno la rappresentanza della Società, nel Registro Dell'Impresa.

Lo Scioglimento Della Società:


Lo scioglimento della S.N.C può avvenire:


  • Fallimento: se la Società svolge un'attività commerciale.
  • Provvedimento dell'autorità governativa: nei casi stabiliti dalla legge.

La Società In Acommandita Semplice (S.A.S.):


Definizione: La società in accomandita semplice è una società di persone priva di personalità

giuridica, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta.


  • Oggetto Sociale: è un attività economica commerciale oppure non commerciale.

  • Disciplina: la disciplina della s.a.s. è costituita da alcune particolari norme del codice civile

ma per questi aspetti che essi non disciplinano espressamente, si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo.


La Cosituzione della Società:



Il Contratto Sociale: è Soggetto a forma scritta: atto pubblico o scrittura privata autenticata, in

quanto deve essere iscritto in un'apposita sezione ordinaria del registro delle

Imprese presso la locale Camera di Commercio.


La Sottoiscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci.


L'atto Costitutivo: deve indicare quanto previsto dalla legge a proposito della società in nome

Collettivo:


  • I Soci accomandatari e i soci accomandanti.
  • La ragione sociale è la denominazione della società, con indicazione del nome di uno o più soci accomandatari e del rapporto sociale, cioè la sigla s.a.s.

Le Principali caratteristiche della S.A.S.

Tipologia:

Società Di Persone

Personalità Giuridica:

ne è priva

Autonomia Patrimoniale:

imperfetta

Oggetto:

attività commerciali o non commerciali

Modalità di Costituzione:

accordo scritto ( atto pubblico o scrittura privata autenticata)

Registrazione:

Sezione ordinaria ufficio del registro delle imprese

Responsabilità dei Soci:

illimitata e solidale per i soci accomandatari

limitata alla quota conferita per i soci accomandanti.


La Responsabilità dei Soci e la Posizione dei Creditori:


Definizione: La Responsabilità dei soli Soci Accomandatari e Illimitata e Solidale.


Disposizione Relative al Socio Accomandatario di una S.A.S.

Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci non opponibili ai terzi

Responsabilità indiretta del socio

Divieto di chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio

Divieto di Concorrenza


La responsabilità dei soci accomandanti è limitata alla quota conferita.


Disposizione a tutela dei Creditori Sociali

Divieto di ripartizione degli utili fittizi

Divieto di ripartizione di utili in caso di perdite

Limite alla riduzione del capitale esuberante



Diritti e Obblighi dei Soci:


Il Socio Accomandatario ha gli stessi diritti e obblighi del socio di una società in nome collettivo:


  • In particolare il potere di amministrare la società può essere conferito solo ai soci accomandatari.
  • Il decreto di nomina e di revoca degli amministratori, nel caso indicato dal secondo comma  dell'articolo 2259 del Codice Civile, viene esercitato con il consenso unanime di tutti gli accomandatari.





I Diritti e gli Obblighi dei Soci Accomandatari nella S.A.S.

Diritti

Obblighi

Percepire gli Utili

Effettuare i Conferimenti

Amministrare la Società

Partecipare Alle Perdite

Rappresentare La Società

Astenersi dall'usare i beni Sociali

Controllare La Società

Astenersi dal fare Concorrenza

Nominare e Revocare gli amministratori



Il Socio Accomandante ha invece alcuni particolari obblighi e doveri:


  • Astenersi dall'amministrare la società: può compiere atti in nome e per conto della Società

Solo in base a una procura speciale.


  • Dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione di sorveglianza: solo se previsto dall'atto costitutivo.

  • Ottenere e controllare i documenti contabili: il bilancio annuale, il conto dei profitti e delle perdite, i libri e le scritte della società.

  • Nominare e Revocare gli amministratori, ai sensi del 2° comma dell'articolo 2259 C.C. con delibera da parte di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto.

Diritti e Obblighi del Socio Accomandante di una S.A.S.

Divieto di amministrare e rappresentare la società

Diritto di dare autorizzazioni ed esprimere pareri

Diritto di ispezione e di controllo

Diritto di nomina e revoca degli amministratori


Il funzionamento della Società:


Gli Adempimenti degli amministratori:

Iscrivere la società, le modifiche all'atto costitutivo

Tenere i libri e le scritture contabili

Depositare le firme autografe


N.B.=> gli amministratori sono tenuti agli stessi adempimenti previsti per chi amministra una società in nome collettivo.





Lo Scioglimento Della Società:


Lo Scioglimento della S.A.S. può avvenire, oltre che nei casi previsti per la S.S. e per la S.N.C. anche in seguito al:


Venire meno di tutti i soci accomandatari.

Venire meno di tutti i soci accomandanti.





La Società Per Azioni (S.P.A.):


Definizione: La Società per Azioni è una società di capitali dotata di personalità giuridica e con

autonomia patrimoniale perfetta.


Oggetto Sociale: è un Attività Economica Commerciale. Per questo tipo di Società è previsto un

capitale minimo di 100mila Euro. È una forma societaria che consente di

effettuare considerevoli investimenti, in ragione della sua capacità di ricorrere al

mercato, cioè di raccogliere ingenti capitali provenienti anche da investitori, che

ne sottoscrivono i titoli di credito.


Disciplina: La Disciplina della S.P.A. è contenuta nel Codice Civile e si applica, se non sono previste disposizioni speciali, anche alle altre società di capitali: (s.r.l. & s.a.p.a.)


La Costituzione della Società:


Contratto Sociale: è soggetta a forma scritta: atto pubblico, da scrivere nella sezione ordinaria del

Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio.

L'iscrizione ha efficacia costitutiva, con essa la società acquista personalità

Giuridica. In caso di mancata iscrizione la società non può esistere e si verificano

le seguenti conseguenze:


Per le obbligazioni sociali compiute prima dell'iscrizione rispondono

illimitatamente e solidalmente coloro che le hanno assunte.


Le azioni emesse e vendute prima dell'iscrizione sono nulle.


Sottoiscrizione del contratto sociale: comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci. I

conferimenti non possono ma essere costituiti da prestazioni

d'opera o di servizi.


Atto costitutivo deve indicare quanto previsto dalla legge:


Le generalità dei soci e il numero di azioni sottoscritte.

La denominazione della società, la sede principale ed eventuali sedi secondarie.

L'oggetto Sociale.

L'ammontare del capitale sottoscritto e versato.

Il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore.

Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.

I criteri per la ripartizione degli utili.

La partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori.

Il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando chi tra essi ha la rappresentanza.

Il numero dei componenti del collegio sindacale.

La durata della società.

L'importo globale delle spese per la costituzione della società.


Statuto: riguarda il funzionamento della società, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e

va pertanto allegato a questo:



La Costituzione della S.P.A.

Pubblica Sottoscrizione

Sottoscrizione Simultanea

Sottoscrizione capitale sociale

Sottoscrizione capitale

Versamento dei tre decimi

Versamento dei tre decimi

Eventuali autorizzazione

Eventuali autorizzazioni

Deposito

Deposito

Omologazione

Omologazione

Iscrizione

Iscrizione

Pubblicazione

Pubblicazione


N.B.

Qualsiasi modalità si scelga, per la costituzione della società si rende necessario quanto segue:


  1. L'integrale sottoscrizione del capitale sociale.
  2. Il versamento, presso un istituto di credito autorizzato, di almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro.
  3. L'ottenimento delle autorizzazioni e le altre condizioni previste dalla legge.
  4. Il deposito dell'atto costitutivo presso l'ufficio del registro delle imprese.
  5. L'omologazione del tribunale costitutivo e dello statuto ossia la presenza di tutti gli elementi essenziali indicati nel codice civile.
  6. Iscrizione nel Registro delle Imprese.
  7. Pubblicazione dell'atto costitutivo e dello statuto sul bursal.

Le principali caratteristiche della società per azioni:

Tipologia

Società di Capitali

Personalità Giuridica

Ne è Dotata

Autonomia Patrimoniale

Perfetta

Oggetto

Attività Commerciali o non Commerciali

Modalità di Costituzione

Accordo Scritto (atto pubblico)

Registrazione

Sezione Ordinaria Ufficio del registro delle imprese (efficacia costitutiva)

Responsabilità Soci

Limitata alla quota conferita per tutti i soci


La Responsabilità dei Soci e la posizione dei Creditori:


La responsabilità di tutti i soci è limitata alla quota conferita, cioè al valore delle azioni sottoscritte, pertanto il rischio d'impresa risulta ridotto e ripartito tra più persone.


I creditori sociali, potranno solo soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma per tutelarli sono previste alcune particolari limitazioni legislative:


Divieto di ripartizione di utili fittizi.

Divieto di ripartizione degli utili in caso di perdite.

Limite alla riduzione del capitale sociale esuberante.

Riduzione obbligatoria del capitale sociale in caso di perdite gravi

Riduzione obbligatoria del capitale sociale sceso al di sotto del minimo legale

Limiti all'acquisto di azioni proprie, all'acquisto di azioni di una società controllante da

parte di una società controllata.

Divieto di sottoiscrizione di azioni proprie

Divieto di sottoiscrizione reciproca di azioni



Diritti e Obblighi dei Soci:


Il socio di una società per azioni ha i seguenti obblighi e diritti:


  1. Effettuare conferimenti.
  2. Percepire gli utili netti in proporzione alla propria quota.
  3. Ottenere la liquidazione della quota in caso di scioglimento della società
  4. esercitare il diritto di opzione in  caso di emissione di nuove azioni e obbligazioni convertibili in azioni
  5. Intervenire e votare in assemblea
  6. convocare l'assemblea e impugnane le deliberazioni invalide
  7. ispezionare e controllare

I Diritti e gli Obligghi dei soci nella S.P.A.

Diritti

Obblighi

Percepire gli utili

Effettuare i conferimenti

Ottenere la liquidazione della quota


Esercitare il diritto d'opzione


Intervenire e votare in assemblea


Convocare l'assemblea e impugnarne le deliberazioni invalide


Ispezionare e Controllare



I Titoli di Credito della società:


Le Azioni:


Il temine azione ha due significati:


è una quota di partecipazione alla società, in quanto il possesso di una singola azione conferisce lo status di socio, e il suo valore rappresenta, una frazione del capitale sociale; infatti, se si somma il numero complessivo delle azioni per il loro valore nominale si ottiene il capitale sociale.

È un documento o titolo di credito che riporta, una serie di dati: denominazione, sede e durata della società, ecc..


Le caratteristiche comuni a tutti i tipi di azione sono le seguenti:


  1. Non possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale.
  2. sono indivisibili
  3. le azioni dello stesso tipo devono avere lo stesso valore e conferire ai loro possessori uguali diritti.
  4. possono essere nominative.

Le parti possono creare azioni caratterizzate da diritti diversi:


  • Azioni Privilegiate: Danno diritto ad un dividendo privilegiato, quindi superiore rispetto a

quello previsto per le azioni ordinarie, al rimborso al loro valore

nominale in caso di liquidazione della società, conferiscono ai soci

diritto di voto limitato alla sola assemblea straordinaria.

  • Azioni Di Risparmio: I soci che le posseggono esercitano comunque i loro diritti tramite un rappresentante comune e partecipano a un'assemblea speciale.
  • Azioni Di Godimento: Sono a favore dei soci le cui azioni sono state rimborsate, al loro

valore nominale.

  • Azioni a favore dei prestatori di lavoro: Sono destinate ai dipendenti della società, quando

L'assemblea decide di distribuire utili a loro,

emettendo azioni per un ammontare a essi

corrispondente.

  • Azioni con prestazioni accessorie: Sono azioni nominative, che comportano l'obbligo di

particolari prestazioni per i soci che ne sono titolari.


Le Obbligazioni:


Anche il termine Obbligazione ha un duplice significato:


  • Non è una quota di partecipazione alla società, in quanto il possesso di una singola obbligazione conferisce lo status di obbligazionista ossia creditore della società.
  • È un documento o titolo di credito che riporta una serie di dati.

Le caratteristiche comuni alle obbligazioni sono le seguenti:


  1. Possono essere emesse per una somma inferiore al loro valore nominale, cioè sotto la pari.
  2. Possono essere nominative al portatore.
  3. Danno diritto a un interesse fisso e al rimborso della somma prestata
  4. Danno diritto di intervenire e votare in un'apposita assemblea degli obbligazionisti.
  5. Danno diritto di intervenire e che provvede a tutelari gli interessi degli obbligazionisti.

L'emissione di obbligazioni avviene in seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria, soggetta a tutte le formalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ma con dei limiti:


  • Il divieto di emettere obbligazioni per una somma eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato.
  • Necessità di opportune garanzie da parte della società.

Il Funzionamento della Società:


Gli Organi della Spa:

Assemblea

Amministratori

Colleggio Sindacale


Assemblea Dei Soci:


Definizione: L'assemblea dei soci, che può essere ordinata o straordinaria, è l'organo collegiale che

esprime la volontà dei soci con deliberazioni prese a maggioranza.


L'Assemblea

Composizione

Soci Iscritti nel libro dei soci

Durata

Finche dura la Società

Funzioni

Deliberative


Assemblea Ordinaria & Straordinaria :


Assemblea Ordinaria & Straordinaria :

Assemblea Ordinaria

Assemblea Straordinaria

Approva il Bilancio

Modifica L'atto costitutivo

Nomina e Revoca amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale.

Emette Obbligazioni

Decide in merito ad altri oggetti

Nomina i Liquidatori




Gli Amministratori:


Definizione: L'organo amministrativo, costituito da uno o più amministratori, svolge Funzioni

Esecutive, Direttive, Gestionali e Contabili.


Organo Amministrativo

Composizione

Da uno o Più Membri

Nomina

Atto Costitutivo o Assemblea

Durata Incarico

3 Anni

Funzioni

Esecutive, Direttive, Gestionali e Contabili.


Le Funzioni Degli Amministratori:


  • Iscrivere la Società (entro 30 gg dall'avvenuta stipulazione).
  • Tenere i Libri e le scritture contabili previste dalla legge.
  • Depositare le firme autografe nel registro delle imprese.

Agli amministratori è fatto divieto di:


  • Operare in concorrenza con la società.
  • Agire in conflitto d'interessi con la società.

Il Colleggio Sindacale:


Definizione: Il collegio sindacale è un organo di controllo interno, composto da tre o cinque membri

effettivi, soci o non soci e da due sindaci supplementi.




Il Collegio Sindacale

Composizione

3 o 5 Sindaci + 2 supplementi

Nomina

Assemblea Ordinaria

Durata Incarico

3 Anni

Funzioni

Ispettive e di Controllo


Hanno il Compito di:


  • Controllare i libri, le scritture contabili e il bilancio.
  • Controllare la consistenza di cassa ogni trimestre.
  • Vigilare sull'andamento delle operazioni sociali.
  • Indagare sui fatti denunziati loro dai soci

ORGANI ESTERNI:


  • Tribunale:
  • Consob
  • Società di Revisione

ORGANI ESTERNI:

Tribunale

Tutte le Società

Consob

Solo Società quotate in Borsa

Società di Revisione

Solo Società quotate in Borsa


Lo Scioglimento Della Società:


  1. Decorso del termine
  2. Conseguimento dell'oggetto Sociale o Sopravvenuta Impossibilità a conseguirlo
  3. Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea.
  4. Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale
  5. Deliberazione dell'assemblea
  6. Altre cause previste dall'atto costitutivo
  7. Fallimento
  8. Provvedimento dell'autorità governativa.






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