diritto |
LA SOCIETÀ
Definizione: In diritto il termine società viene utilizzato per individuare sia un'impresa collettiva sia
un contratto associativo.
Impresa Collettiva: È collettiva quando consiste in un'attività economica gestita da più soggetti
detti soci, i quali si ripartiscono il rischio d'impresa, cioè l'eventualità di non
riuscire a coprire i costi sostenuti con i ricavi conseguiti.
I Caratteri del contratto di società:
diversi da quelli predisposti dal legislatore.
società: S.r.l. (società a responsabilità limitata) che può essere
costituita con un atto unilaterale da un unico socio
all'esercizio comune di un'attività economica.
un comportamento concludente.
effettuare dei conferimenti.
N.B.
I conferimenti possono essere beni o servizi.
Classificazione della Società:
Società Semplice (s.s.)
Società in nome collettivo (s.n.c.) società di persone
Società in accomandita semplice (s.a.s.)
Società per azioni (s.p.a.)
Società per accomandita per azioni (s.a.p.a.) società di capitali
Società a responsabilità limitata (s.r.l.)
Classificazione della Società |
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A seconda del tipo di autonomia patrimoniale |
Società di persone e Società di Capitali |
A seconda dello scopo |
Società Lucrative e Società Mutualistiche |
A seconda dell'oggetto sociale |
Società Commerciali e Società non Commerciali |
caratterizzate da un autonomia patrimoniale imperfetta.
caratterizzate da un autonomia patrimoniale perfetta.
N.B.
Tutte le società hanno autonomia patrimoniale, sono cioè titolari di un patrimonio, costituito da un insieme di elementi attivi e spesso anche passivi.
L'autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta:
N.B.
La responsabilità del socio, verso i creditori della società, è infatti limitata alla quota conferita, che è quella parte di capitale sociale che si è obbligato a versare
non è totale.
N.B.
La responsabilità del socio è pertanto Illimitata e solidale:
debiti sociali con tutti i suoi beni presenti e/o futuri.
Società di Persone e Società di Capitali a confronto: |
||
Caratteristica |
Società Di Persone |
Società Di Capitali |
Tipologie |
s.s. - s.n.c. - s.a.s. |
s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. |
Personalità Giuridica |
Ne sono Prive |
Ne sono Dotate |
Autonomia Patrimoniale |
Imperfetta |
Perfetta |
Responsabilità Dei Soci |
Illimitata e solidale |
limitata |
Società Commerciali e Non Commerciali:
Sono Commerciali le società che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 2195 del codice civile:
Un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi;
Un'attività Intermediaria nella circolazione di beni;
Un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
Un'attività bancaria o assicurativa;
altre attività ausiliari alle precedenti.
Le società s.n.c. - s.a.s. s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. con eccezione delle s.s. (società semplici) possono per legge esercitare un attività commerciale e sono pertanto soggette alla disciplina prevista dallo Stato dell'imprenditore commerciale. Non sono commerciali le società: s.s. - s.n.c. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. che svolgono:
Attività Agricole: (coltivazione del fondo, allevamento del bestiame, silvicoltura.
e attività connesse.)
Attività di natura in forma associata: (di consulenza, pubblicità, ecc..)
Società commerciali e non Commerciali a confronto: |
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Caratteristiche |
Società Commerciali |
Società non Commerciali |
Tipologie: |
s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a - s.r.l. |
s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. |
Attività: |
Industriale, d'intermediazione, di trasporto, bancaria, assicurativa, ausiliaria. |
Agricola, Professionale. |
Società Lucrative e Mutualistiche:
Sono lucrative tutte le società disciplinate dal titolo V del Codice Civile: ( s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a - s.r.l.) il cui scopo è il conseguimento di un profitto e che comportano una divisione degli utili tra i soci.
Sono mutualistiche solo alcune tipe di società, disciplinate dal titolo VI del Codice Civile, cioè le cooperative e le mutue assicuratrici, il cui scopo non è la divisione degli utili ma bensì l'ottenimento di opportunità di lavoro.
Classificazioni Delle Società: |
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Modalità Di Classificazione: |
Società: |
Società di persone |
s.s. - s.n.c. - s.a.s. |
Società di capitali |
s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. |
Società commerciali |
s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. |
Società non commerciali |
s.s. - s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a |
Società lucrative |
s.n.c. - s.a.s. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.r.l. |
Società mutualistiche |
Coop. - Mutue Ass. |
La Società Semplice (S.S.):
Definizione: La Società Semplice è una Società di persone, priva di personalità giuridica, dotata di
autonomia patrimoniale imperfetta, i cui soci hanno responsabilità illimitata e solidale.
La Cosituzione della Società:
Il Contratto Sociale: non è soggetto a forme speciali. La società pertanto si costituisce tramite:
Accordo Verbale tra le parti.
Accordo Scritto nei casi previsti dalla Legge.
Accordo Tacito tra le parti.
La SottoIscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'Obbligo di conferimenti da parte dei soci.
L'atto Costitutivo: Indica la sede, l'oggetto e la duratura della Società, le generalità dei soci e le
loro quote e riporta inoltre eventuali altre clausole ( può venire modificato con il
consenso di tutti i soci, tranne quando l'atto stesso non preveda diversamente.)
La Registrazione Della Società: La Registrazione della Società Semplice è prevista in un apposita
sezione speciale del registro delle imprese presso la locale Camera
di Commercio. La sua iscrizione nella sezione speciale ha funzione
di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, in quanto è
finalizzata a fare conoscere una determinata situazione.
N.b.
La responsabilità di tutti i soci e illimitata e solidale.
Le Principali Caratteristiche della Società Semplice: |
|
Tipologia |
Società Di Persone |
Personalità Giuridica |
Ne è Priva |
Autonomia Patrimoniale |
Imperfetta |
Oggetto |
Attività Agricole/professionali |
Modalità di Costituzione |
Accordo Verbale, scritto o comportamento concludente |
Registrazione |
Sezione Speciale Ufficio del Registro delle Imprese |
Responsabilità dei Soci |
Illimitata e Solidale |
Disposizioni Relative al socio di una Società Semplice: |
Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci sono opponibili ai terzi |
Responsabilità Diretta del Socio |
Possibilità di chiedere la liquidazione anticipata della quota del Socio |
I creditori sociali possono indifferentemente rivolgersi alla società o a un qualsiasi socio, poiché questi ha una responsabilità personale e diretta.
Il socio, può però domandare al creditore la preventiva escussione del patrimonio sociale.
Se il socio non provvede a indicare tali beni dovrà personalmente are l'intero debito sociale.
Che pretese possono invece avanzare i creditori personali del socio nei confronti della Società?
I creditori personali del Socio non possono avanzare alcuna pretesa sul patrimonio sociale, in quanto esso è separato da quello di ogni singolo socio (principio dell'autonomia patrimoniale).
I Diritti Del Creditore Personale Del Socio: |
Diritto agli utili spettanti al socio |
Diritto a compiere atti conservativi della quota del socio |
Diritto a chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio |
Diritti e Obblighi dei Soci: |
|
Diritti |
Obblighi |
Percepire gli utili |
Effettuare i conferimenti |
Amministrare la società |
Partecipare alle perdite |
Rappresentare la società |
Astenersi dall'usare i beni sociali |
Controllare la società |
|
Il Funzionamento della Società:
Premessa: Il funzionamento di una società semplice avviene tramite i soci che hanno il potere di
amministrazione e di rappresentanza.
Definizione: Amministrare significa dirigere e gestire l'attività economica compiendo tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto sociale.
Funzioni Amministrative di una Società Semplice:
compimento di qualsiasi tipo di operazione.
vengono compiuti congiuntamente e quelli di ordinaria
amministrazione disgiuntamente.
Il potere di amministrazione implica solitamente quello di rappresentanza:
Definizione: Rappresentare significa agire in nome e per conto della società nei rapporti con i terzi
(banche, fornitori, clienti, consulenti), cioè assumere obbligazioni e acquistare diritti
rientranti nell'oggetto sociale.
Lo Scioglimento della Società:
Definizione: Lo scioglimento della società Semplice può avvenire nei casi indicati dalla legge
oppure in specifiche ipotesi riportate nell'atto costitutivo.
Le cause di scioglimento previste dalla legge sono le seguenti:
Le fasi della liquidazione:
La Società In Nome Collettivo (S.N.C.):
Definizione: La società in nome collettivo è una società di persone priva di personalità giuridica,
dotata di autonomia patrimoniale imperfetta.
N.B.
<<nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali>>
La Cosituzione della Società:
Il Contratto Sociale: è soggetto a forma scritta: atto pubblico o scrittura privata autenticata, in
quanto deve essere iscritto in un apposita sezione ordinaria del Registro delle
impresse presso la locale Camera di Commercio.
La SottoIscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci.
L'atto Costitutivo: deve indicare quanto previsto dalla legge:
Le generalità dei soci (nome, cognome, domicilio, cittadinanza).
La Ragione Sociale (denominazione della società, con indicazione del nomadi
uno o più soci e del rapporto sociale, cioè la sigla s.n.c).
I soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società.
La Sede della Società ed eventuali sedi secondarie.
l'oggetto sociale (attività economica commerciale e non commerciale).
I conferimenti di ogni socio, loro valore e modalità di valutazione
Le prestazioni di eventuali soci d'opera
Le Norme per la ripartizione degli utili e la quota di ciascun socio negli utili e
nelle perdite.
La durata della Società.
Le principali caratteristiche della società in nome collettivo |
|
Tipologia |
Società di Persone |
Personalità giuridica |
Ne è Priva |
Autonomia patrimoniale |
Imperfetta |
Oggetto |
Attività Commerciali o non Commerciali |
Modalità di costituzione |
Accordo Scritto (atto pubblico o scrittura privata) |
Registrazione |
Sezione ordinaria Ufficio del Registro (eff. Dichi.) |
Responsabilità dei soci |
Illimitata e Solidale |
N.B.
La responsabilità dei soci è illimitata e solidale.
Disposizione particolari relative al Socio di una S.N.C. |
Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci non opponibili ai terzi |
Responsabilità indiretta del socio |
Divieto di chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio |
Disposizione a tutela dei creditori: |
Divieto di ripartizione di utili fittizi |
Divieto di ripartizione di utili in caso di perdite |
Limite alla riduzione del capitale esuberente |
I Diritti e gli Obblighi dei Soci nella S.N.C. |
|
Diritti |
Obblighi |
Percepire gli utili |
Effettuare Conferimenti |
Amministrare la Società |
Partecipare alle perdite |
Rappresentare la Società |
Astenersi dall'usare i beni sociali |
Controllare la Società |
Astenersi dal fare Concorrenza |
Il funzionamento della Società:
Lo Scioglimento Della Società:
Lo scioglimento della S.N.C può avvenire:
La Società In Acommandita Semplice (S.A.S.):
Definizione: La società in accomandita semplice è una società di persone priva di personalità
giuridica, dotata di autonomia patrimoniale imperfetta.
ma per questi aspetti che essi non disciplinano espressamente, si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo.
La Cosituzione della Società:
Il Contratto Sociale: è Soggetto a forma scritta: atto pubblico o scrittura privata autenticata, in
quanto deve essere iscritto in un'apposita sezione ordinaria del registro delle
Imprese presso la locale Camera di Commercio.
La Sottoiscrizione del Contratto Sociale: Comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci.
L'atto Costitutivo: deve indicare quanto previsto dalla legge a proposito della società in nome
Collettivo:
Le Principali caratteristiche della S.A.S. |
|
Tipologia: |
Società Di Persone |
Personalità Giuridica: |
ne è priva |
Autonomia Patrimoniale: |
imperfetta |
Oggetto: |
attività commerciali o non commerciali |
Modalità di Costituzione: |
accordo scritto ( atto pubblico o scrittura privata autenticata) |
Registrazione: |
Sezione ordinaria ufficio del registro delle imprese |
Responsabilità dei Soci: |
illimitata e solidale per i soci accomandatari limitata alla quota conferita per i soci accomandanti. |
La Responsabilità dei Soci e la Posizione dei Creditori:
Definizione: La Responsabilità dei soli Soci Accomandatari e Illimitata e Solidale.
Disposizione Relative al Socio Accomandatario di una S.A.S. |
Clausole che limitano la responsabilità o escludono la solidarietà tra soci non opponibili ai terzi |
Responsabilità indiretta del socio |
Divieto di chiedere la liquidazione anticipata della quota del socio |
Divieto di Concorrenza |
La responsabilità dei soci accomandanti è limitata alla quota conferita.
Disposizione a tutela dei Creditori Sociali |
Divieto di ripartizione degli utili fittizi |
Divieto di ripartizione di utili in caso di perdite |
Limite alla riduzione del capitale esuberante |
Diritti e Obblighi dei Soci:
Il Socio Accomandatario ha gli stessi diritti e obblighi del socio di una società in nome collettivo:
I Diritti e gli Obblighi dei Soci Accomandatari nella S.A.S. |
|
Diritti |
Obblighi |
Percepire gli Utili |
Effettuare i Conferimenti |
Amministrare la Società |
Partecipare Alle Perdite |
Rappresentare La Società |
Astenersi dall'usare i beni Sociali |
Controllare La Società |
Astenersi dal fare Concorrenza |
Nominare e Revocare gli amministratori |
|
Il Socio Accomandante ha invece alcuni particolari obblighi e doveri:
Solo in base a una procura speciale.
Diritti e Obblighi del Socio Accomandante di una S.A.S. |
Divieto di amministrare e rappresentare la società |
Diritto di dare autorizzazioni ed esprimere pareri |
Diritto di ispezione e di controllo |
Diritto di nomina e revoca degli amministratori |
Il funzionamento della Società:
Gli Adempimenti degli amministratori: |
Iscrivere la società, le modifiche all'atto costitutivo |
Tenere i libri e le scritture contabili |
Depositare le firme autografe |
N.B.=> gli amministratori sono tenuti agli stessi adempimenti previsti per chi amministra una società in nome collettivo.
Lo Scioglimento Della Società:
Lo Scioglimento della S.A.S. può avvenire, oltre che nei casi previsti per la S.S. e per la S.N.C. anche in seguito al:
Venire meno di tutti i soci accomandatari.
Venire meno di tutti i soci accomandanti.
La Società Per Azioni (S.P.A.):
Definizione: La Società per Azioni è una società di capitali dotata di personalità giuridica e con
autonomia patrimoniale perfetta.
Oggetto Sociale: è un Attività Economica Commerciale. Per questo tipo di Società è previsto un
capitale minimo di 100mila Euro. È una forma societaria che consente di
effettuare considerevoli investimenti, in ragione della sua capacità di ricorrere al
mercato, cioè di raccogliere ingenti capitali provenienti anche da investitori, che
ne sottoscrivono i titoli di credito.
Disciplina: La Disciplina della S.P.A. è contenuta nel Codice Civile e si applica, se non sono previste disposizioni speciali, anche alle altre società di capitali: (s.r.l. & s.a.p.a.)
La Costituzione della Società:
Contratto Sociale: è soggetta a forma scritta: atto pubblico, da scrivere nella sezione ordinaria del
Registro delle Imprese presso la locale Camera di Commercio.
L'iscrizione ha efficacia costitutiva, con essa la società acquista personalità
Giuridica. In caso di mancata iscrizione la società non può esistere e si verificano
le seguenti conseguenze:
Per le obbligazioni sociali compiute prima dell'iscrizione rispondono
illimitatamente e solidalmente coloro che le hanno assunte.
Le azioni emesse e vendute prima dell'iscrizione sono nulle.
Sottoiscrizione del contratto sociale: comporta l'obbligo di conferimenti da parte dei soci. I
conferimenti non possono ma essere costituiti da prestazioni
d'opera o di servizi.
Atto costitutivo deve indicare quanto previsto dalla legge:
Le generalità dei soci e il numero di azioni sottoscritte.
La denominazione della società, la sede principale ed eventuali sedi secondarie.
L'oggetto Sociale.
L'ammontare del capitale sottoscritto e versato.
Il valore nominale e il numero delle azioni e se queste sono nominative o al portatore.
Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.
I criteri per la ripartizione degli utili.
La partecipazione agli utili eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori.
Il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando chi tra essi ha la rappresentanza.
Il numero dei componenti del collegio sindacale.
La durata della società.
L'importo globale delle spese per la costituzione della società.
Statuto: riguarda il funzionamento della società, si considera parte integrante dell'atto costitutivo e
va pertanto allegato a questo:
La Costituzione della S.P.A. |
|
Pubblica Sottoscrizione |
Sottoscrizione Simultanea |
Sottoscrizione capitale sociale |
Sottoscrizione capitale |
Versamento dei tre decimi |
Versamento dei tre decimi |
Eventuali autorizzazione |
Eventuali autorizzazioni |
Deposito |
Deposito |
Omologazione |
Omologazione |
Iscrizione |
Iscrizione |
Pubblicazione |
Pubblicazione |
N.B.
Qualsiasi modalità si scelga, per la costituzione della società si rende necessario quanto segue:
Le principali caratteristiche della società per azioni: |
|
Tipologia |
Società di Capitali |
Personalità Giuridica |
Ne è Dotata |
Autonomia Patrimoniale |
Perfetta |
Oggetto |
Attività Commerciali o non Commerciali |
Modalità di Costituzione |
Accordo Scritto (atto pubblico) |
Registrazione |
Sezione Ordinaria Ufficio del registro delle imprese (efficacia costitutiva) |
Responsabilità Soci |
Limitata alla quota conferita per tutti i soci |
La Responsabilità dei Soci e la posizione dei Creditori:
La responsabilità di tutti i soci è limitata alla quota conferita, cioè al valore delle azioni sottoscritte, pertanto il rischio d'impresa risulta ridotto e ripartito tra più persone.
I creditori sociali, potranno solo soddisfarsi sul patrimonio sociale, ma per tutelarli sono previste alcune particolari limitazioni legislative:
Divieto di ripartizione di utili fittizi.
Divieto di ripartizione degli utili in caso di perdite.
Limite alla riduzione del capitale sociale esuberante.
Riduzione obbligatoria del capitale sociale in caso di perdite gravi
Riduzione obbligatoria del capitale sociale sceso al di sotto del minimo legale
Limiti all'acquisto di azioni proprie, all'acquisto di azioni di una società controllante da
parte di una società controllata.
Divieto di sottoiscrizione di azioni proprie
Divieto di sottoiscrizione reciproca di azioni
Diritti e Obblighi dei Soci:
Il socio di una società per azioni ha i seguenti obblighi e diritti:
I Diritti e gli Obligghi dei soci nella S.P.A. |
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Diritti |
Obblighi |
Percepire gli utili |
Effettuare i conferimenti |
Ottenere la liquidazione della quota |
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Esercitare il diritto d'opzione |
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Intervenire e votare in assemblea |
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Convocare l'assemblea e impugnarne le deliberazioni invalide |
|
Ispezionare e Controllare |
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I Titoli di Credito della società:
Le Azioni:
Il temine azione ha due significati:
è una quota di partecipazione alla società, in quanto il possesso di una singola azione conferisce lo status di socio, e il suo valore rappresenta, una frazione del capitale sociale; infatti, se si somma il numero complessivo delle azioni per il loro valore nominale si ottiene il capitale sociale.
È un documento o titolo di credito che riporta, una serie di dati: denominazione, sede e durata della società, ecc..
Le caratteristiche comuni a tutti i tipi di azione sono le seguenti:
Le parti possono creare azioni caratterizzate da diritti diversi:
quello previsto per le azioni ordinarie, al rimborso al loro valore
nominale in caso di liquidazione della società, conferiscono ai soci
diritto di voto limitato alla sola assemblea straordinaria.
valore nominale.
L'assemblea decide di distribuire utili a loro,
emettendo azioni per un ammontare a essi
corrispondente.
particolari prestazioni per i soci che ne sono titolari.
Le Obbligazioni:
Anche il termine Obbligazione ha un duplice significato:
Le caratteristiche comuni alle obbligazioni sono le seguenti:
L'emissione di obbligazioni avviene in seguito alla delibera dell'assemblea straordinaria, soggetta a tutte le formalità previste per le modifiche dell'atto costitutivo, ma con dei limiti:
Il Funzionamento della Società:
Gli Organi della Spa: |
Assemblea |
Amministratori |
Colleggio Sindacale |
Assemblea Dei Soci:
Definizione: L'assemblea dei soci, che può essere ordinata o straordinaria, è l'organo collegiale che
esprime la volontà dei soci con deliberazioni prese a maggioranza.
L'Assemblea |
|
Composizione |
Soci Iscritti nel libro dei soci |
Durata |
Finche dura la Società |
Funzioni |
Deliberative |
Assemblea Ordinaria & Straordinaria :
Assemblea Ordinaria & Straordinaria : |
|
Assemblea Ordinaria |
Assemblea Straordinaria |
Approva il Bilancio |
Modifica L'atto costitutivo |
Nomina e Revoca amministratori, sindaci e presidente del collegio sindacale. |
Emette Obbligazioni |
Decide in merito ad altri oggetti |
Nomina i Liquidatori |
Gli Amministratori:
Definizione: L'organo amministrativo, costituito da uno o più amministratori, svolge Funzioni
Esecutive, Direttive, Gestionali e Contabili.
Organo Amministrativo |
|
Composizione |
Da uno o Più Membri |
Nomina |
Atto Costitutivo o Assemblea |
Durata Incarico |
3 Anni |
Funzioni |
Esecutive, Direttive, Gestionali e Contabili. |
Le Funzioni Degli Amministratori:
Agli amministratori è fatto divieto di:
Il Colleggio Sindacale:
Definizione: Il collegio sindacale è un organo di controllo interno, composto da tre o cinque membri
effettivi, soci o non soci e da due sindaci supplementi.
Il Collegio Sindacale |
|
Composizione |
3 o 5 Sindaci + 2 supplementi |
Nomina |
Assemblea Ordinaria |
Durata Incarico |
3 Anni |
Funzioni |
Ispettive e di Controllo |
Hanno il Compito di:
ORGANI ESTERNI:
ORGANI ESTERNI: |
|
Tribunale |
Tutte le Società |
Consob |
Solo Società quotate in Borsa |
Società di Revisione |
Solo Società quotate in Borsa |
Lo Scioglimento Della Società:
Privacy
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