La tutela della proprietà e del possesso si
realizza attraverso i seguenti strumenti:
azioni petitorie: azioni disciplinate dal
Codice Civile a difesa della proprietà, volte ad accertare chi sia
l'effettivo titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale su
di un bene. Così divise:
azioni per la
tutela della proprietà
azioni per la
tutela dei diritti reali limitati
azioni possessorieà azioni per la tutela del possesso; ripristino
dello stato di fatto delle cose;
azioni di nunciazioneà azioni di denuncia;
Le azioni
petitorie
Si dividono in:
azioni per la tutela della proprietà; divise in:
rivendicazione: si chiede la consegna o
la restituzione della cosa al proprietario. L'azione si svolge contro chiunque
tiene presso di se la cosa. Chi agisce in rivendicazione deve provare di essere
proprietario (onere della prova) accertando un acquisto a titolo originario. La
rivendicazione non si prescrive.
azione negatoria: è diretta a far
dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa quando il
proprietario ha motivo di temerne pregiudizio. Nel caso azione inibitoria e
risarcimento.
azione di regolamento dei confini, che spetta ad
entrambi (non c'è l'onere della prova). Si chiede al giudice una
sentenza che stabilisca i confini, con l'eventuale utilizzo delle mappe
catastali.
azioni per la difesa dei diritti reali limitati; divise in:
azioni per la difesa delle servitù
qazione confessoria: dichiarazione
dell'esistenza della servitù;
qazione inibitoria: provvedimento
per cessazione delle molestie e turbative;
qchiedere la rimessione
in pristino;
qchiedere il risarcimento
dei danni.
altri diritti: si applica per analogia la norma
sull'azione confessoria.
Le azioni
possessorie
Le azioni possessorie si dividono in due gradi di
protezione del possesso:
azioni di reintegrazioneà protezione contro lo
spoglio; tutela dello status quo (stato di fatto);
azioni di manutenzioneà protezione contro
molestie e privazione non violenta se sussistono i requisiti dell'usucapione e
il possesso continuo da almeno un anno (vedi libro pg.213).
Le azioni di
nunciazione(spettano sia al proprietario sia al possessore)
Denuncia di nuova opera, esperita qualora
si abbia ragione di temere che da una nuova opera possa derivare un danno alla
propria cosa.
Denuncia di danno temuto, che si riferisce
al pericolo di un danno grave e prossimo ma derivante da uno stato di cose
già esistente.