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LA TUTELA GIURISDIZIONALE
il sistema di tutela giurisdizionale si articola in 2 piani procedurali distinti ma collegati :
il controllo diretto della Corte di Giustizia e/o del Tribunale (la decisione della causa spetta al giudice comunitario)
il controllo indiretto della Corte di Giustizia (la decisione della causa spetta al giudice nazionale)
► IL CONTROLLO DIRETTO SULLA LEGITTIMITA' DEGLI ATTI COMUNITARI
È attribuito alla competenza esclusiva del giudice comunitario e si realizza attraverso più procedure e con effetti diversi :
Azione di annullamento regolata dall'ART. 230
consiste nell'impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie che si pretende viziato o pregiudizievole.
Gli atti impugnabili in questo caso:
sono quelli adottati congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento, gli atti posti in essere dal Consiglio o dalla Commissione o dalla Banca Centrale che non siano pareri o raccomandazioni, nonché gli atti del Parlamento Europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di Terzi.
Quindi sono impugnabili unicamente gli atti vincolanti
Quindi in via di principio solo le direttive, i regolamenti e le decisioni;
ma nel corso degli anni la categoria si è allargata, infatti la Corte ha aggiunto tutti gli atti posti in essere da istituzioni comunitarie che producano, o mirino a farlo, effetti vincolanti per i destinatari; quindi indipendentemente dal "nomen iuris" dell'atto.
Sono cmq gli atti definitivi ( non i preparatori come le comunicazioni al denunciante che non ci sono elementi per un'apertura di procedura di violazione di qlc norma o le comunicazioni ad un'impresa dell'apertura una procedura d'inchiesta)
Chi è legittimato ad impugnare:
ART.230 ->gli Stati Membri, il Consiglio, la Commissione, il Parlamento, le persone fisiche e giuridiche( queste ultime solo contro decisioni prese nei loro confronti direttamente e individualmente ed in primo grado non dinanzi alla Corte ma al Tribunale)
-> la Corte dei Conti e la BCE solo per la salvaguardia delle proprie prerogative
Termine per l'impugnazione:
2 mesi dalla pubblicazione dell'atto; non c'è decadenza quando si parla di invalidità ed inesistenza dell'atto
I vizi che possono essere fatti valere:
incompetenza quando l'istituzione che aveva emanato l'atto non aveva il potere per farlo
violazione delle forme sostanziali cioè mancanza di un requisito di forma essenziale per la formulazione dell'atto come il difetto di motivazione o la mancata consultazione di un'altra istituzione ( Consiglio-Parlamento)
violazione di legge , il più frequente,violazione di norme del trattato o di diritto derivato o di principi generali o di norme consuetudinarie
sviamento di potere quando l'amministrazione esercita un potere con lo scopo di raggiungere fini diversi da quelli per cui il potere le è stato conferito
sviamento di procedura vedi sopra
il ricorso al giudice non a effetto sospensivo per l'atto mal'ART. 242 prevede la possibilità di chiedere alla Corte la "sospensione in via cautelare"; la Corte può poi adottare misure diverse dalla sospensione ma che ritiene necessarie.
La misura viene decisa dal Presidente della Corte
Esito del giudizio :
in caso di accoglimento del ricorso si ha l'annullamento dell'atto impugnato con efficacia dal giorno della pronuncia, in caso contrario l'atto esce indenne dalla procedura
Azione in carenza o ricorso in carenza ART. 232
Constatazione da parte della Corte di Giustizia della omissione di atti dovuti da parte di istituzioni che a ciò erano tenute = illegittima inattività
Soggetti legittimati a ricorrere:
Stati membri, istituzioni diverse da quelle imputate ( ricorrenti privilegiati) persone fisiche o giuridiche (ricorrenti secondari).
Procedura:
l'istituzione a cui è rimproverata l'inerzia deve essere formalmente invitata a prendere posizione ( cioè adottare le misure richieste) ; dalla messa in mora ha 2 mesi per farlo in caso contrario il ricorso può avvenire nei 2 mesi successivi.
Se la Corte ordinerà l'osservanza dell'atto l'istituzione sarà obbligata a porlo in essere.
Eccezione di invalidità ART. 241
In particolare si rivolge al regolamento, ed è un'eccezione che si può sollevare durante un procedimento già aperto per altri motivi davanti alla Corte per richiedere l'inapplicabilità del regolamento per gli stessi motivi dell'ART. 230
Azione di responsabilità extracontrattuale ART. 235
Dispone che la Corte è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di danni (art. 288) causati dalle istituzioni o dagli agenti della Comunità nell'esercizio delle loro funzioni.
La Comunità è tenuta a risarcire il danno ( anche per quelli provocati dalla BCE pur non essendo istituzione comunitaria)
Questa è una competenza esclusiva
La responsabilità della Comunità avviene anche con l'emanazione di atti illegittimi.
Si deve cmq verificare un danno certo e reale ed un rapporto di causalità diretto
È risarcibile sia il danno morale che il materiale
Contenzioso in materia di personale ART. 236
Tra la Comunità ed i suoi agenti, in primo grado passa attraverso il Tribunale.
Obbligatoria ed esclusiva è la competenza
Deve essere fatto entro 3 mesi dalla decisione che porta al reclamo.
Il tutto è regolato dallo statuto del personale art. 90-91
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