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LA TUTELA IN SEDE DI GRAVAME.- L'APPELLO

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LA TUTELA IN SEDE DI GRAVAME.- L'APPELLO

Alle sentenze di primo grado emanate dal tribunale in funzione di giudice del lavoro sono  cmq applicabili le norme relative ai mezzi di impugnazione del processo ordinario di cognizione (art. 323-328 cpc) in quanto non derogate, e cmq compatibili con le norme disciplinanti l'appello nel rito speciale del lavoro (433-441).

Verso la sentenza di I° grado sono esperibili tutti i mezzi di impugnazione del rito ordinario (appello, ricorso x cassazione, revocazione, opposizione di terzi).

La l. 533/73 modificata dal d. lgs. 81/98 ha dettato una disciplina specifica x l'appello.


Il giudizio di 2° grado si limita a una revisio prioris instantiae di un novum iudicium, cioè un rifacimento del processo già celebrato.

Infatti al giudice di appello, cui vengono attribuiti poteri diversamente del merito è preclusa ogni attività istruttoria volta alla ricostituzione complessiva dei fatti.

Vige il divieto dello ius novorum in appello, cioè il divieto di introdurre nuove domande e nuove eccezioni ( il giudice deve pronunciarsi sullo stesso thema decidendum formatosi nel I° grado di giudizio.)





- PROPOSIZIONE

Ai sensi dell'art. 433 cpc "Giudice di Appello". L'Appello contro le sentenze (pronunciate nei processi) relativi alle controversie previste dall'art. 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla Corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Vale a dire davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza.

Sono appellabili tutte le sentenze emanate secondo il rito del lavoro. In ogni caso non deve trattarsi di una controversia di valore inferiore a lire 50 mila (( 25,82) (pur essendo impugnabili in Cassazione).


Nel giudizio di II° grado vigono le stesse norme e gli stessi principi che regolano la fase antecedente (competenza, forma dell'atto, deposito ecc.). infatti l'introduzione del giudizio d'appello, come in I° grado, si ha con la proposizione di un ricorso che deve essere depositato nella cancelleria della Corte entro 30 gg dalla notificazione della sentenza (40 gg se il provvedimento va notificato all'estero).


Ai sensi dell'art. 434 "Deposito del ricorso in appello": Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e la specificazione dei motivi dell'impugnazione, oltre che i motivi indicati nell'art. 414, richiesti x l'atto introduttivo di I° grado.

Si intende che il ricorso deve indicare chiaramente gli elementi di fatto e di diritto su cui deve fondarsi il riesame del giudice di appello.


L'instaurazione del contraddittorio in appello, ex art. 435, è basata sugli stessi principi che disciplinano il I° giudizio (415 cpc).

A differenza del II° grado del processo ordinario, la proposizione della domanda (l'edictio actionis) che avviene col deposito del ricorso nella cancelleria della Corte, è sempre .costituzione dell'appellante; la vocatio in iud si realizza atteaverso la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'appellato avviene in un momento successivo.


Depositato il ricorso in cancelleria viene fissata, ai sensi dell'art. 435, entro 5 gg, l'udienza di discussione ("contraddittorio in appello"), con un decreto del Presidente della Corte.


Spetta all'appellante notificare entro 10 gg il ricorso insieme al decreto all'appellato, nel rispetto di un termine dilatorio intercorrente fra la notificazione e l'udienza di discussione non inferiore a 25 gg.



- ISTANZE DI SOSPENSIONE ( INIBITORIA)

Sulla scorta dell'art 431, co 2 cpc, che prevede la possibilità di iniziare l'esecuzione in forza del solo dispositivo in pendenza del termine x il deposito della sentenza, è consentito alla parte soccombente in 1° grado, ove si verifichi tale eventualità, di promuovere un particolare tipo di impugnazione. Infatti a norma dell'art 433, ove l'esecuzione sia iniziata, prima della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi, che dovranno essere presentati entro 30 gg dalla ratifica della sentenza o entro 40 gg se all'estero.

Tale tipo di gravame consente al soccombente in 1 ° di proporre appello contro il solo dispositivo, riservandosi di esplicare i motivi dell'impugnazione e prospettando al giudice del 2° il problema dell'eventuale sospensione della esecutorietà della sentenza; in tal caso l'appellato dovrà costituirsi allo scopo esclusivo di addurre fatti e ragioni che impediscono la sospensione dell'esecuzione della sentenza.

L'istanza di sospensione, detta inibitoria, dell'esecutorietà della sentenza di 1°, proponibile sia con l'atto di appello completo con tutti i suoi elementi, sia con l'impugnazione con riserva dei motivi, può essere deciso anche prima della scadenza del termine di 25gg e cmq sempre dal collegio investito del gravame.

Si deve ritenere che il giudice investito del gravame, nel ponderare se concedere o no l'inibitoria, non possa procedere ad alcuna valutazione circa la fondatezza dell'impugnazione, ma debba limitarsi a considerare la gravità del danno, restando insindacabile nel merito la sentenza provvisoriamente esecutiva.

L'art 431 dispone infatti che il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte un gravissimo danno.

Le parti di una controversia individuale di lavoro possono chiedere soltanto la sospensione dell'esecuzione, non già la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza prima che l'esecuzione sia iniziata.

Il " gravissimo danno" cui è condizionata la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, è stato inteso in senso restrittivo ed è stato concretamente ravvisato nella seria compromissione dello svolgimento dell'att dell'impresa, o nel vicolo di cessazione dell'azienda

Il 4° co dell'art 431 cpc prevede anche l'ipotesi di una sospensione parziale dell'esecuzione, in relazione al danno minacciato.

In ogni caso non è ammessa la sospensione dell'esecuzione quando la condanna riguardi il amento di somme inferiori a £ 500.000, e in tali limiti l'esecuzione resta sempre autorizzata. L'importo ormai divenuto inattuale, avrebbe dovuto consentire entro certi limiti, il sostentamento del lavor nelle more dell'appello, senza determinare un grave danno al soggetto passivo.


sentenza favorevole al lavor: sospensione gravissimo danno

sentenza favorevole al dat    : sospensione gravi motivi



- DIFESA DELL'APPELLATO E APPELLO INCIDENTALE

Art. 436 "costituzione dell'appellato" APPELLO INCIDENTALE.

L'appellato deve costituirsi almeno 10 gg prima dell'udienza depositando in cancelleria il fascicolo e una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta l'esposizione di tutte le sue difese. Il termine di 10gg prima dell'udienza di discussione, entro il quale l'appellato deve costituirsi, è stato ritenuto perentorio da una giurisprudenza  di merito minoritaria, nel senso che il mancato rispetto determinerebbe l'inammissibilità della costit, ma sembra doversi condividere l'orientamento, accolto anche dalla Cassazione, alla cui stregua il termine suddetto si considera perentorio limitatam ad alcune preclusioni, spt a quella dell'appello incidentale


Ai sensi del co 3 art. 436 l'appellato può anche proporre appello incidentale. Deve proporlo a pena di decadenza, nella memoria difensiva con l'esposizione dei motivi specifici su cui si fonda l'impugnazione e deve notificarlo alla controparte almeno 10 gg prima dell'udienza di discussione.



- LA DISCUSSIONE

Nel rispetto degli intenti di rapida definizione delle liti l'art. 437 prevede che la trattazione della causa debba avvenire in un'unica udienza di discussione, ad eccezione delle ipotesi in cui si renda necessaria l'assunzione di mezzi istruttori. Poiché l'art 437 fa riferimento al giudice incaricato di fare la relazione, si ritiene che la trattazione orale della causa debba svolgersi di fronte al collegio, non essendo prevista, x l'appello nel rito del lav, la ura del giudice istruttorio. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza: omessa lettura determina la nullità della sentenza, con conseguente rinvio al giudice di merito x la ripetizione della discussione.



- LIMITI DEL GIUDIZIO

In questa fase non sono ammesse nuove domande ed eccezioni (n.b.: si hanno nuove domande quando muta il petitum, i soggetti e la causa petendi) e sono ammessi soli mezzi di prova nuovi, che siano ritenuti anche d'ufficio indispensabili ai fini della decisione (identificabili in quelli che non sono stati dedotti in I° grado), salva sempre la possibilità x le parti di deferire il giuramento decisorio e x il giudice di disporre il giuramento estimatorio.

I mezzi di prova se ammessi, devono essere assunti in un udienza successiva da tenersi entro 20 gg.

La sentenza deve essere depositata entro 15 gg dalla pronuncia (art. 438).

Si ritengono ammissibili in 2° grado le domande relative agli interessi, frutti ,accessori, maturati dopo la sentenza impugnata, nonchè al risarcimento dei danni patiti dopo la sentenza: interpretazione ricavabile dal disposto ex art. 345 co 1 che disciplina i nova in appello nel rito ordinario.



- POSSIBILITA' ISTRUTTORIE

Il divieto assoluto, che colpisce la proponibilità di nuove domande ed eccezioni, subisce attenuazioni rispetto alla ammissibilità di mezzi di prova nuovi, identificabili in quelli che non sono stati dedotti in primo grado.

Il 2° co dell'art 437 cpc, infatti, dispose che, ad eccezione del giuramento estimatorio e di quello decisorio, che può essere deferito alle parti in ogni momento, non sono ammessi nuovi mezzi di prova, a meno che non siano ritenuti indispensabili dal collegio ai fini della decisione della causa.


Il concetto di INDISPENSABILITA' dibattuto in giurisprudenza e in dottrina,per DELL'OLIO non è opportuna una determinazione aprioristica del concetto stesso, la cui definizione risulta correlata ai diversi aspetti della situazione concreta, pertanto l'indispensabilità è valutata dal giudice d'appello coc discrezionalità.

Cmq si ritiene che non sono ammesse le prove nuove che la parte era in grado di produrre nel I° grado di giudizio.

Per contro sono ammissibili le prove relative a circostanze sopraggiunte, o connesse alle conseguenze di un intervento di 3° in appello.

Altra considerazione merita la prova documentale che la dottrina esclude dal sistema delle preclusioni, sul presupposto che il divieto posto dall'art 437 si riferisce non alle prove "costituite" (documentali) ma a quelle "costituende" (quelle che si formano in giudizio), x le quali si rende necessaria l'assunzione da parte del giudice, ritenuta in contrasto con il principio di concentrazione del processo.

Con riferimento al giuramento, la lex non pone limiti di ammissibilità x quello decisorio, che può essere deferito in qls momento della causa, né x quello estimatorio, che viene deferito d'ufficio dal giudice al fine di stabilire il valore del bene richiesto, ove non sia possibile accertarlo diversamente.


Per quanto riguarda la consulenza tecnica in appello, ex art. 441, deve dirsi che essa non costituisce un mezzo probatorio nella disponibilità delle parti, ma espressione del potere del giudice. La nomina del consulente tecnico, ove disposto dal collegio, deve avvenire nell'udienza di discussione, attraverso l'emanazione di una ordinanza, con la quale possono essere adottati provvedimenti di cui all'art 423    ( ordinanze x il amento di somme)



- LA DECISIONE.

La pronuncia sui motivi di appello, proposti davanti al collegio è preceduta da alcune fasi procedimentali che riguardano la verifica della regolarità della notifica del ricorso.

Ai sensi dell'art. 438 (che richiama la disciplina ex art. 430 x il I° grado) la sentenza di appello dovrebbe essere depositata entro 15 gg. Dalla pronuncia con immediata comunicazione alle parti a cura della cancelleria.

La stessa norma consente l'esecuzione della sentenza procedendo con la sola copia del dispositivo.

L'originale della sentenza deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e deve contenere oltre al dispositivo e agli elementi di identificazione, una concisa esposizione dello svolgimento del processo, dei motivi in fatto e in diritto, la data della pronuncia.



- RICORSO IN CASSAZIONE

È un mezzo di impugnazione che non dà luogo a nuova valutazione del merito della causa.

In linea generale, il giudizio di Cassazione, in materia di lavoro segue le regole di quello ordinario (art. 360 ss); in realtà la l. 533/73 al riguardo contiene un'unica norma, l'art. 19 istitutiva presso la Corte di Cassazione della Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, che giudica con numero invariabile di 5 votanti, poi adattato anche x le altre sezioni.



- CASI, CONTENUTI, PRONUNZIE

Il ricorso in Cassazione può essere proposto entro un anno dalla pubblicazione dell'intera sentenza (art. 327 cpc) e non dal deposito del dispositivo di appello. Conformemente alla disciplina generale restano ferme l'inammisibilità del ricorso verso l'ordinanza di sospensione della sentenza di I° grado e del ricorso avverso l'ordinanza di amento di somme (art. 423 co 2 cpc).


Compito fondamentale della Cassazione è la verifica dell'interpretazione dell'applicazione da parte dei giudici di merito, delle norme di diritto (art. 360 n. 3 cpc).

Gli altri motivi deducibili sono quelli attinenti alla giurisdizione, la violazione delle norme sulla competenza (quando non è prescritto da regolamento di competenza) è omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia  art. 360 n. 1, 2, 5 cpc.


Più complesso è il problema della nullità della sentenza o del procedimento determinato dalla violazione o falsa applicazione delle norme sul rito speciale; questa ultime assumono rilevanza quali motivi di ricorso x Cassazione, quando si tratta di disposizioni che incidono sulla facoltà delle parti e sui poteri del giudice.


Le norme del procedimento applicabili al giudizio di legittimità in materia di lavoro davanti alla Corte di Cassazione sono quelle del codice di rito, e tra queste, specificamente, l'art. 380 cpc (deliberazione della sentenza) e l'art. 141 delle disposizioni attuative cpc (deliberazione o provvedimenti).



- GIUDIZIO DI CASSAZIONE E CONTRATTO COLLETTIVO NEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO.

Nella controversia di lavoro coi dipendenti della P.A può essere proposto ricorso in Cassazione "anche x violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali".


  1. Innanzitutto ci si chiede se i contratti collettivi del pubblico impiego possano ritenersi "fonte del diritto" in senso formale. La risposta è negativa, va considerato che anche i contr del pubb impiego, proprio per il loro procedimento di formazione, rimangono strumenti di composizione di interessi e sono quindi  sono atti negoziali.
  2. ci si chiede se l'esame condotto dalla Cassazione, circa la loro violazione, interpretazione e applicazione, comporti o no la risoluzione di una questione e la formulazione di un giudizio "di fatto" con stravolgimento dei principi che governano il processo di legittimità ( l'interpretazione e la corretta applicazione del contratto collettivo nel pubblico impiego costituiscono "questioni di diritto".)

L' interrogativo deve essere risolto nel senso che l'interpret e la corretta applicazione del contr coll nel pubblico impiego costituiscono questioni di diritto.

Il legisl ha previsto che ,nelle solo le controversie individuali dei dipendenti pubbl privatizzati, qualora sia necessario risolvere una questione pregiudiziale che concerne l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contr o accordo coll di rilevanza nazionale, il giudice di merito su istanza di parte o d'ufficio, può emettere una ordinanza con la quale avvia un complesso procedimento teso ad ottenere dalle parti sociali una interpretazione autentica della clausola dubbia, ovvero la sua rimozione o sostituzione.

L'ordinanza è dichiarata non impugnabile dalla legge, sicchè non può essere modificata o revocata dal giudice che l'ha pronunciata. L'ordinanza stabilisce, non prima di 120gg, una nuova udienza di discussione, ed è comunicata alla cancelleria dell'ARAN, unitamente al ricorso introduttivo e alla memoria difensiva.

L' ARAN entro 30gg dalla comunicazione, deve convocare le organizzazioni sindacali che stipularono l'accordo in cui è contenuta la clausola del testo ambiguo, affinché entro 90gg dalla comunicazione raggiungano l'accordo sull'interpretazione autentica del contr o accordo coll, ovvero sulla modifica della clausola controversa.


Se è raggiunto un accordo, il nuovo testo è trasmesso a cura dell' ARAn alla cancelleria del giudice procedente che avvisa le parti almeno 10gg prima dell'udienza.

Se le parti non raggiungono un accordo è il giudice a decidere con sentenza non definitiva sulla questione relativa alla interpretazione della clausola controversa, impartendo provvedimenti x l'ulteriore istruzione o x la prosecuzione della causa.

Per espressa volontà del legisl, la sentenza è impugnabile solo con ricorso immediato x Cassazione.


Il ricorso può proporsi entro 60gg dalla comunicazione dell'avviso del deposito della sentenza, x tutti i motivi previsti dall'art 360.

Dopoi la notificazione alle altre parti, il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del giudice presso cui pende la causa, cosi da determinare la sospensione del processo originario.

Se il ricorso è accolto, la s.c rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

In ogni caso, e quindi anche in caso di rigetto o accoglimento senza rinvio del ricorso, la parti possono riassumere la causa entro il termine perentorio + breve di quello ordinario, di 60gg dalla comunicazione della sent di Cassazione.

In caso di dir ke fissa la corretta interpretazione della clausola ambigua, conservano efficacia inter partes. Una volta intervenuta la decisione della cassazione, il giudice del proc sospeso a monte di quello principale, fissa, anke d'ufficio l'udienza x la prosecuzione del processo.



- GIUDIZIO DI RINVIO

Si intende sostituire alla sentenza cassata una nuova sentenza. Si verifica nel caso in cui la sentenza è cassata, ma la Corte riscontra la nullità della sentenza e rinvia al giudice di I° grado.


Il giudizio di rinvio si svolge secondo il rito del lavoro: l'art. 394 stabilisce, infatti che in sede di rinvio si osservano le norme stabilite x il procedimento davanti al giudice al quale la Corte ha rinviato la causa.

Le parti conservano nel giudizio di rinvio la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

La riassunzione è fatta con ricorso notificato personalmente alla parte e che il termine ex art. 392 cpc è osservato col deposito del ricorso stesso.

Nel giudizio di rinvio non sono ammesse domande ed eccezioni in senso proprio nuove, nè nuovi mezzi di prova (ad eccezione del giuramento estimatorio e decisorio); non è ammesso il ricorso ai poteri officiari del giudice del lavoro (ex art. 421) e del giudice d'appello (ex art. 437) riferibili solo ai primi 2 gradi del giudizio e non estensibili a quelli di Cassazione e di rinvio.



- LE ALTRE IMPUGNAZIONI.

Nel silenzio della disciplina speciale si ritiene ammissibile x le sentenze in materia di lavoro la REVOCAZIONE x motivi di cui all'art. 395 n. 1-5 e a questa si applicano le norme del rito del lavoro in forza dell'art. 400 cpc x cui "davanti al giudice adibito si applicano le norme stabilite x il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da questo capo".

La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

La revocazione è data x motivi esterni al processo ed è ammessa in ipotesi tassative. Può essere

ordinaria

straordinaria.

L'art. 399 cpc stabilisce che la "citazione, una volta notificata, deve essere depositata in cancelleria, a pena di improcedibilità, entro 20 gg, con la copia autentica della stessa impugnata.

Questa disposizione x parte della dottrina è inapplicabile al rito del lavoro, in cui il ricorso è già stato depositato, mentre x altri sarebbe necessario un proprio deposito.


Un ultimo cenno merita l'OPPOSIZIONE DI TERZO, che è un mezzo di impugnazione concesso ad un 3° che non è stato parte in causa x rimuovere gli effetti pregiudizievoli che una sentenza pronunciata fra altri ha prodotto nei suoi confronti.

La sentenze x essere opponibile deve essere passata in giudicato, ma la giurisprudenza ammette l'opposizione anche nei confronti dei provvedimenti definitivi che siano suscettibili di passare in giudicato. L'opposizione di terzo può essere proposta contro il decreto ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori.


L'opposizione di terzo può essere:

ordinaria ( 404,co 1 ( è data a qualsiasi 3° leso;)

revocatoria ( 404, co 2 ( è data ai creditori o aventi causa.)

La domanda si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza opposta.




MOTIVI DEL RICORSO (art. 360 cpc).


  1. Motivi attinenti alla giurisdizione;
  2. Violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il negozio di comp.;
  3. Violazione o falsa applicazione di una norma di diritto;
  4. Nullità della sentenza o del procedimento;
  5. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Art. 366: la domanda ha la forma del ricorso, è soggetta a determinati requisiti, a pena di inammisibilità. Deve essere proposta entro 1 anno dalla pubblicazione dellasentenza.


Art. 370: la parte contro cui è diretto il ricorso, se intende contraddire, deve farlo attraverso controricorso.

Se la parte che presenta il controricorso vuole a sua volta impugnare la sentenza può proporre ricorso incidentale.





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