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L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE LEGITTIMA
LO STATO DI LIO LEGITTIMO à li legittimi sono quelli generati dai coniugi in circostanza di matrimonio. I presupposti della legittimità della filiazione legittima sono i seguenti:
matrimonio dei genitori;
parto della moglie;
concepimento in costanza di
matrimonio;
paternità del marito.
Mentre le prime due circostanze sono comprovabili dagli atti dello stato civile e dalla dichiarazione resa avanti l'ufficiale di stato civile in sede di redazione dell'atto di nascita; la data del concepimento e la paternità, di per sé incerte, vengono invece determinate attraverso le presunzioni dettate agli artt. 231 e 232 cc:
il matrimonio può essere
civile, ovvero religioso con effetti civili. Non è necessario che il
matrimonio sia valido, poiché all'art. 128 cc gli effetti del matrimonio valido
si producono anche rispetto ai li nati o concepiti durante il matrimonio
dichiarato nullo;
in ordine all'accertamento della
maternità in primo luogo deve mettersi in risalto che non
necessariamente la donna che ha dato alla luce un lio ne risulterà
giuridicamente la madre. Nell'atto di nascita sono individuati il luogo, il
mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza e
la residenza dei genitori legittimi, nonché di quelli che richiedono la
dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale. Sono altresì
indicati il sesso del bambino e il nome che gli viene dato;
l'art. 231 cc stabilisce che il
marito è padre del lio concepito durante il matrimonio; si tratta di
una presunzione in forza della quale la paternità del lio nato da
donna coniugata viene attribuita per legge, senza che sia necessaria alcuna
dichiarazione da parte del marito, né tanto meno una concreta ricerca
dell'effettiva paternità.
Giusta quanto disposto all'art. 232 cc si presume concepito durante il matrimonio il lio nato quando siano trascorsi centoottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non ne siano ancora trascorsi trecento dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'art. 233 cc prevede che il lio nato prima che siano trascorsi centoottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il lio stesso non ne disconoscono la paternità.
LA PROVA DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA à l'art. 236 cc stabilisce che la filiazione legittima si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L'atto di nascita prova legalmente la filiazione legittima e dunque fornisce la prova di tutti gli elementi che la costituiscono.
L'art. 237 cc dispone che il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso vengono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia cui pretende di appartenere. Le ure del possesso di stato e dell'atto di nascita differiscono dal punto di vista strutturale, in quanto la prima si riassume in un'insieme di fatti che a loro volta devono essere provati, mentre la seconda è prova documentale.
LE AZIONI DI STATO LEGITTIMO à con l'espressione azione di stato si definisce l'azione con la quale si chiede al giudice una pronunzia sullo stato della persona.
Le azioni di stato legittimo disciplinate dalla legge sono:
l'azione di riconoscimento della
paternità;
l'azione di contestazione della
legittimità;
l'azione di reclamo della
legittimità.
Dalle azioni di stato si distinguono le azioni di rettificazione degli atti dello stato civile, queste ultime differenti dalle prime in quanto essenzialmente rivolte alla correzione di errori materiali e ad integrare atti incompleti.
IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA' à è diretta a privare il lio dello stato di legittimità attribuitogli in forza degli artt. 231, 232, 233 cc.
Le azioni di disconoscimento della paternità sono due:
l'una disciplinata dall'art. 233
cc consente il disconoscimento del lio nato prima che siano trascorsi 180
giorni dalla celebrazione del matrimonio;
l'altra, di cui all'art. 235 cc si
esercita nell'ipotesi di lio concepito - in forza della presunzione di
legge -durante il matrimonio.
Sono legittimati ad agire oltre al marito anche la madre e il lio. L'esercizio di tale azione è subordinato a due presupposti:
la nascita del lio
l'esistenza del titolo di stato di
lio legittimo.
L'art. 235 cc consente l'azione di disconoscimento nei seguenti casi:
se i coniugi non hanno coabitato
nel periodo compreso tra il 300° e 180° giorno prima della nascita;
se durante il tempo predetto il
marito era affetto di impotenza anche solo di generare;
se nel detto periodo la moglie ha
commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita. Questa ipotesi
deve essere accomnata da prove del DNA.
LA DISCIPLINA DELL'AZIONE à il termine di decadenza per esercitare l'azione di disconoscimento della paternità è disciplinato dall'art. 244 cc:
la madre deve proporre l'azione
entro sei mesi dalla nascita del lio;
il marito può disconoscere
il lio nel termine di un anno, che decorre dal giorno della nascita quando
egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il lio,
oppure il giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il lio o in
cui è la residenza familiare se egli al tempo della nascita era lontano;
l'azione può essere
promossa dal lio entro un anno dal compimento della maggiore età o
dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile il disconoscimento.
La sentenza che accoglie l'azione travolge lo stato di legittimità del lio con effetto retroattivo.
LA CONTESTAZIONE DI LEGITTIMITA' à l'azione di contestazione di legittimità è diretta a far dichiarare l'inesistenza dello stato di legittimità dal soggetto contro cui è rivolta. Presuppone in capo al lio un titolo di stato di filiazione legittima o di un possesso di stato.
L'azione può essere esercitata attaccando uno dei seguenti presupposti di legittimità:
esistenza o validità del
vincolo matrimoniale dei genitori;
effettività del parto della
donna indicata come madre dall'atto di nascita;
corrispondenza tra
l'identità del nato e quella risultante dall'atto di nascita;
concepimento in matrimonio.
RECLAMO DI LEGITTIMITA' à art. 249 cc. I presupposti per il reclamo di legittimità sono:
la mancanza dell'atto di nascita o
del possesso di stato;
pur esistendo l'atto di nascita,
che il lio risulti come ignoto;
pur esistendo l'atto di nascita,
che il lio sia stato iscritto sotto falso nome per cui i genitori non sono
quelli indicati nell'atto.
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