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Tra i requisiti del contratto, è essenziale il consenso, cioè l'incontro della volontà tra le parti, per questo l'ho scelto.
Inoltre l'accordo tra le parti è la manifestazione di volontà dei singoli individui diretta al medesimo scopo, quindi la manifestazione della libertà dell'individuo.
L'accordo si forma con l'incontro di una promessa e di un'accettazione; la promessa contrattuale prende il nome di offerta. L'offerta è un atto unilaterale che crea vincoli a carico del dichiarante anche prima del momento in cui è accettata dalla controparte; la controparte che ne è destinataria, può appropriarsene, può rifiutarla, può non dare alcun corso all'offerta, e l'offerente è vincolato finché l'offerta non sia revocata, accettata, o rifiutata.
Anche l'accettazione è un atto unilaterale; essa deve pervenire all'offerente perché il contratto si possa considerare formato.
"Il contratto è concluso nel momento e nel luogo in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta. art. 1326 c.c.)
Le soluzioni per la conclusione di un contratto possono essere diverse.
Si può scegliere la soluzione che vincola i contraenti nel momento in cui è emessa l'accettazione.
Si può stabilire che il contratto si concluda nel momento in cui avviene la spedizione dell'accettazione.
Si può stabilire che il momento sia quello della ricezione dell'accettazione, o il momento in cui l'offerente ha conosciuto l'accettazione.
Se il proponente stabilisce una determinata forma dell'accettazione, l'accettazione non è valida se non perviene nella forma indicata, mentre indifferente è il mezzo adoperato, anche se l'offerente ne ha previsto uno specifico.
L'accettazione può anche non esprimersi mediante una dichiarazione esplicita, ma mediante comportamento concludente: l'accettante inizia a svolgere l'accettazione, e da questo su comportamento inequivocabile, che indica chiaramente che ha colto l'offerta, si desume che il contratto si è concluso. L'accettante però, deve dare avviso all'altra parte dell'esecuzione iniziata: in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.
Se l'accettante ha iniziato a svolgere la prestazione prima che l'offerente revocasse la proposta, l'offerente è tenuto ad indennizzarlo delle spese e delle perdite subite; l'accettante può revocare l'accettazione. Ma la revoca ha effetto solo se giunge al proponente prima dell'accettazione; altrimenti il contratto è concluso.
Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo periodo di tempo, tale proposta è definita irrevocabile; ciò è tipica nella pratica commerciale.
La proposta e l'accettazione perdono l'efficacia in caso di morte dell'offerente o dell'accettante (art. 1330 c.c.)
Le parti devono comportarsi secondo buona fede, cioè con lealtà, perizia e correttezza. Questo significa che le parti non devono cercare di ingannarsi a vicenda e che ciascuna di esse ha il dovere di informare l'altra parte di un'eventuale causa di invalidità del contratto di cui è a conoscenza. Una parte non può troncare ingiustificatamente le trattative dopo aver indotto l'altra parte a confidare nella probabile conclusione del contratto. La violazione di una parte, del dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative, può produrre all'altra un danno economico. Chi viola la regola della buona fece nelle trattative, è responsabile dei danni che così provoca e li deve risarcire.
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