diritto |
E' il contratto in base al quale una parte (agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata (art. 1742 c.c.). Il contratto deve essere provato per iscritto.
L'agente si distingue dal procacciatore di affari che svolge un'attività promozionale saltuaria senza vincolo di stabilità.
La necessità di coordinazione tra l'attività dell'agente con le direttive del preponente e la stabilità del rapporto fanno si che questo tipo di contratto venga inquadrato in una categoria intermedia tra il lavoro subordinato e quello autonomo (lavoro subordinato).
Adempiere con diligenza media all'incarico affidatogli in coerenza con le istruzioni ricevute.
Riscuotere (se autorizzato) i crediti del preponente con facoltà di concedere sconti e dilazioni.
Concludere e perfezionare (se rappresentante) i contratti da lui promossi spendendo il nome del preponente.
Fornire al preponente informazioni sullo stato di mercato nella zona di pertinenza.
Osservare gli obblighi che gravano sul commissionario, esclusi quelli derivanti dall'apposizione della clausola dello star del credere.
Dare avviso immediato al preponente della sua impossibilità ad eseguire l'incarico (infortunio o malattia).
Sopportare le spese d'agenzia, se non previsto un rimborso da parte del preponente.
Il rischio della mancata esecuzione è a carico dell'agente salvo alcune eccezioni.
Affari eseguiti solo parzialmente: all'agente spetta la provvigione solo in proporzione alla percentuale dell'affare effettivamente conclusa.
Affari conclusi direttamente dal preponente: nella zona riservata all'agente: la provvigione spetta all'agente comunque (salvo patto contrario).
Affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto d'agenzia: l'agente ha diritto alla provvigione se la conclusione è merito prevalentemente suo.
Affari che non conclusi per colpe del preponente: l'agente conserva il diritto alla provvigione se l'affare non si è concluso per comportamento colposo o doloso del preponente.
Affari non eseguiti in tutto o in parte per accordo stipulato tra preponente e terzo: l'agente ha diritto alla provvigione per la parte non eseguita.
Scioglimento del contratto a tempo determinato:
- alla scadenza del termine e non è consentito alle parti di recedere
- se continua oltre la scadenza si trasforma in contratto a tempo indeterminato,
Scioglimento del contratto a tempo indeterminato:
- sempre consentito con preavviso entro termine stabilito.
PATTO DI NON CONCORRENZA limita la concorrenza dell'agente per attività successiva in proprio conto o per terzi. Tale patto richiede forma scritta e deve riguardare la medesima zona dove opera l'agente (dura massimo 2 anni).
INDENNITA' DI CLIENTELA è un'indennità che il preponente corrisponde all'agente se:
- l'agente ha procurato nuovi clienti al preponente o abbia sviluppato affari quindi il preponente riceve ancora vantaggi,
- il amento di tale indennità sia equo in relazione agli affari prodotti dall'agente.
L'indennità è dovuta anche se il rapporto cessa per morte dell'agente.
Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Tale attività consiste in un'attività materiale, non giuridica rivolta a favorire l'incontro di duo o più parti per la conclusione di un AFFARE. Il mediatore deve rispettare la posizione di imparzialità e indipendenza (requisito essenziale per la mediazione). Il mediatore deve quindi agire nell'interesse di entrambe le parti e non deve esservi legato da divrsi rapporti.
La mediazione si distingue da: |
perché: |
MANDATO |
Il mandato è obbligatorio allo svolgimento di un'attività giuridica nell'interesse e per conto del mandante; invece il mediatore non è obbligato a mettere in relazione le parti, ma acquista solo l'onere della provvigione e svolge interesse per entrambe le parti. |
AGENZIA |
L'agente pur essendo come il mediatore un lavoratore autonomo è legato al preponente con un rapporto stabile di collaborazione. |
PROCACCIATORE DI AFFARI |
Al pari dell'agente svolge attività imparziale, ma collabora occasionalmente con la ditta preponente, quindi matura il diritto di provvigione alla conclusione dell'affare. |
BROKER ASSICURATIVO |
È un mediatore che mette in relazione cliente e impresa di assicurazione in posizione indipendente e imparziale rispetto alla parti, ma svolge funzione di consulenza e assistenza a favore degli assicurati (contratto atipico). |
POSIZIONE GIURIDICA DEL MEDIATORE
Il mediatore non ha l'obbligo di svolgere attività di intermediazione ma l'onere a cui deve adempiere per avere diritto alla provvigione (più obbligo di correttezza e diligenza).
Inoltre è soggetto a obblighi particolari:
- comunicare le circostanze dell'affare che posso influire sulla sua conclusione,
- garantire l'autenticità della sottoscrizione delle scritture.
Il MEDIATORE ha diritto a una provvigione (da entrambe le parti), se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Se l'affare è concluso da più mediatori ciascuno di esse ha diritto a una quota di provvigione (diritto di credito dipende dunque dalla conclusione dell'affare).
CONTRATTO PRELIMINARE vincola le parti a concludere nel futuro un contratto definitivo.
Il mediatore non è tenuto a rispondere dell'esecuzione del contratto concluso mediante il suo intervento. Inoltre il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento.
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