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GIUDICI ORDINARI E GIUDICI SPECIALI
Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la presenza, contestuale, di molteplici giurisdizioni. In Italia sono istituiti:
La competenza di tali giudici p stabilita dalla legge secondo criteri che tengono conto della materi o della posizione giuridica vantata dal soggetto di diritto.
1) I giudici ordinari amministrano la giustizia civile e penale attraverso organi giudicanti e organi requirenti.
Gli organi giudicanti sono:
organi giudicanti civili, che si dividono in:
organi di primo grado (giudice di pace e tribunale)
organi di secondo grado (corte d'appello)
le decisioni del giudice di pace si possono impugnare in appella davanti al tribunale; le decisioni del tribunale di primo grado si possono impugnare in secondo grado presso la corte d'appello.
organi giudicanti penali: che si dividono in :
organi di primo grado (giudice di pace, tribunale, tribunale dei minorenni, corte d'assise);
organi di secondo grado (corte d'appello,corte d'assise d'appello, tribunale delle libertà);
Gli organi requirenti sono i Pubblici Ministeri che esercitano l'azione penale e agiscono nel processo difendendo gli interessi pubblici. Il Pubblico Ministero, inoltre, agisce nei processi civili nei casi stabiliti dalla legge e a tutela di interessi pubblici.
Mentre nel processo civile l'intervento del PM è rimesso alla legge, nel campo penale nessuna legge può cancellare l'obbligo per il PM di esercitare l'azione penale poiché, tale obbligo è previsto all'ART. 112 della Costituzione.
Obbligo dell'azione penale significa che il PM non può scegliere discrezionalmente se avviare o meno l'azione in relazione ad un tipo di reato ma, è sempre tenuto a intraprendere la sua azione. Quindi il PM deve essere indipendente e deve essere garantito dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
I PM hanno i loro uffici presso i tribunali, presso la Corte d'Appello e presso la Corte di Cassazione. Presso quest'ultima è istituita anche la DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA che ha il compito di indagare sulla criminalità organizzata avvalendosi anche delle DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA.
Questa struttura non va confusa con la DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, istituita presso il Ministero dell'Interno che ha il compito di svolgere, in modo coordinato, delle investigazioni relative alla criminalità organizzata.
I Giudici amministrativi: sono i tribunali amministrativi regionali, istituiti in ciascuna Regione, ai quali è affidata la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, che prevede la possibilità di annullamento di atti della pubblica amministraizione.
Il consiglio di Stato: oltre ad avere poteri giurisdizionali, ha anche poteri consultivi che possono essere attivati dal Governo.
La corte dei conti: opera attraverso sezioni regionali (di primo grado) e centrali (di secondo grado). Essa, in generale, esercita la giurisdizione in tema di responsabilità degli amministratori pubblici qualora essi abbiano arrecato un danno economico ai soggetti pubblici dai quali dipendono.
I giudici tributari: esercitano la giurisdizione nelle controversie fra i cittadini e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
I giudici militari: in tempo di guerra, esercitano la giurisdizione secondo quanto stabilito dalla legge e, in tempo di pace, esercitano la giurisdizione solo sui reati commessi dagli appartenenti alle forze armate.
PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE
All'art. 25 la Costituzione afferma IL PRINCIPIO DELLA PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE, chiamato anche PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE. La Costituzione afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò significa che la legge deve indicare i criteri astratti con i quali è possibile predeterminare automaticamente suale sia l'organo competente a giudicare una certa questione. È quindi pure vietato istituire GIUDICI SPECIALI, cioè organi fuori dall'ordinamento giudiziario ART. 102. (VEDI 454).
DIRITTO DI DIFESA E GIUSTO PROCESSO
La Costituzione italiana garantisce il dirito di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Inoltre la costituzione afferma che la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ART. 24.
L'ART. 113 afferma inoltre che, la tutela giurisdizionale di diritti e interesse legittimi è azionabile sia nei confronti di soggetti privati che nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici.
La garanzia del diritto di difesa e del giudice naturale fondano la necessita che il processo si caratterizzi:
per il CONTRADDITTORIO fra le parti, che esige che vi sia un confronto paritario tra le parti processuali e lungo lo svolgimento di tutte le fasi processuali;
per la IMPARZIALITA' E LA TERZIETA' DEL GIUDICE, la cui decisione può essere accertata da chiunque ne abbia interessa in quanto proveniente da un soggetto competente ad applicare ed interpretare il diritto in modo imparziale.
Ma di fondamentale importanza è sicuramente il nuovo testo dell'ART. 111 che ha consacrato la formula del giusto processo, più precisamente i primi due commi stabiliscono.
la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge;
ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale.
Inoltre l'ART. 111 stabilisce che la legge deve assicurare la RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.
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