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L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.
Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato.
La maggior parte delle liti che sorgono possono essere risolte attraverso:
-rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti
-transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si sanno reciproche concessioni
-compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice.
Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:
-non costituirsi a giudizio, ovvero rinunciare a difendersi
-costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore.
In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l'applicabilità delle norme citate dall'attore alla fattispecie in esame.
L'interpretazione della legge: il primo comma dell'articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell'attività di interpretazione della legge (attività rivolta ad attribuire un certo contributo di significati ad un segno - significato letterale delle parole costituenti la norma).
L'attività interpretativa si caratterizza in due profili :
profilo oggettivo individuazione del significato letterale delle parole;
profilo soggettivo modo in cui le parole vengono interpretate.
Sotto questo profilo distinguiamo tre interpretazioni:
-giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale
-dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche
-autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retro attivo)
La norma giuridica dipende dall'attività interpretativa; è possibile interpretare una disposizione di legge in diversi modi, tutti plausibili. L'art. 12 delle preleggi prescrive di non affidarsi esclusivamente il significato delle parole ma anche l'intenzione del legislatore. Si hanno quindi una serie di criteri interpretativi [art. 12 preleggi - primo comma]
criterio logico; si esclude il contrario di ciò che è detto, si confrontano le forme simili, si valuta se la norma a seguito di un'altra vada valutata a maggior ragione,, si elimina l'assurdo.
Criterio storico: si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico
Criterio sistematico: si valuta la norma nel quadro della materia disciplinata
Criterio equitativo, si escludono le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia
Qualora l'interpretazione logica coincide con quella letterale si avrà un'interpretazione dichiarativa, se invece l'interpretazione logica fornirà elementi quantitativamente maggiori rispetto all'interpretazione letterale si perverrà ad una interpretazione estensiva, nel caso opposto l'interpretazione si dirà restrittiva.
L'ANALOGIA:
Nella risoluzione di una lacuna il giudice può seguire due strade :
considerare il caso non rilevante in quanto non contemplato dall'ordinamento (argomento a contrario); se il legislatore regola taluni casi e non tali altri su può dedurre che la sua intenzione fosse quella di non regolamentarli; - teoria della norma generale esclusiva -
ricorrere ad una fattispecie simile a quella non contemplata (argomento a similis); se il legislatore non ha regolato la specifica fattispecie ma ne ha regolate altre simili è possibile dedurre che egli si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa; - teoria della norma generale inclusiva -
L'interpretazione per analogia consiste nel risolvere una lacuna dell'ordinamento ricorrendo a fattispecie simili; affinché il giudice possa ricorrere all'analogia è necessario [art. 12 preleggi] :
che non vi sia una disposizione che regoli lo specifico caso;
che esista una similitudine tra le due fattispecie e che sia proprio questo elemento comune a permettere l'estendibilità della legge al caso non disciplinato.(la similitudine tra le fattispecie va intesa nel senso che risalendo all'intenzione del legislatore si può dedurre che sarebbe stata sua intenzione accomunare la specifica fattispecie con l'altra simile).
L'analogia non è permessa per leggi penali.
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