ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

ricerca 1
ricerca 2

L'APPLICAZIONE E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE.

Per applicazione della legge si intende la concreta realizzazione,nella vita collettiva,di quanto è ordinato dalle regole che compongono il diritto dello Stato. L'applicazione delle norme di diritto pubblico è garantita dallo Stato mentre per quelle di diritto privato essa è lasciata ,di solito,alla prudenza e al buon senso dei singoli. Comunque ed inevitabilmente insorgono sempre liti tra privati ma la maggior parte di tali liti si risolvono senza ricorso al giudice attraverso:

  • rinuncia alla lite da parte di uno dei litiganti
  • transazione, ossia accordo tramite il quale le parti si fanno reciproche concessioni
  • compromesso in cui il giudizio è lasciato a terzi, in genere al giudice.

Quando le liti non si risolvono una parte può ricorrere al giudice dello Stato chiamando in giudizio la controparte.



Di fronte ad una iniziativa giudiziale il convenuto può:

  • non costituirsi a  giudizio, ovvero rinunciare a difendersi
  • costituirsi in giudizio per opporsi all'accoglimento della domanda dell'attore.In questo caso il convenuto può promuovere eccezioni di fatto, ovvero contestare e provare la falsità dei fatti, eccezioni di diritto ovvero contestare l'applicabilità delle norme citate dall'attore alla fattispecie in esame.
  • costituirsi in giudizio per opporre a sua volta delle domande riconvenzionali contro l'attore (es 40)

L'interpretazione della legge: il primo comma dell'articolo 12 delle preleggi fornisce gli strumenti a cui attenersi nell'attività di interpretazione della legge "bisogna valutare non soltanto il significato proprio delle parole secondo la connessione tra esse ma anche la intenzione del legislatore".

L'attività interpretativa si caratterizza  quindi in due profili:

profilo oggettivo individuazione del significato letterale delle parole;

profilo soggettivo modo in cui le parole vengono interpretate. Sotto questo profilo si hanno una serie di criteri interpretativi [art. 12 preleggi - primo comma]:

  1. criterio logico;si esclude il contrario di ciò che è detto,si confrontano norme simili,si estende la norma in modo da includervi fenomeni che a maggior ragione meritano il trattamento riservato a quello risultante dal contenuto letterale della disposizione,si elimina l'assurdo.
  2. criterio storico: si analizzano le leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie e se ne ricava un filo logico
  3. criterio sistematico: si valuta la norma nel quadro complessivo dell'ordinamento in cui va inserita
  4. criterio equitativo, si escludono le interpretazioni che vanno contro il senso comune di giustizia
  5. criterio sociologico,valutare la norma anche in relazione secondo gli aspetti socio-economici dei rapporti regolati

Qualora l'interpretazione logica coincide con quella letterale si avrà un'interpretazione dichiarativa, se invece l'interpretazione logica fornirà elementi quantitativamente maggiori rispetto all'interpretazione letterale si perverrà ad una interpretazione estensiva, nel caso opposto l'interpretazione si dirà restrittiva.

In base ai soggetti che interpretano la leggi si distinguono tre interpretazioni:

giudiziale che è quella che nasce dal lavoro dei giudici compiuta nell'esercizio della funzione giurisdizionale

  1. dottrinale costituita dagli apporti di studio dei cultori di materie giuridiche
  2. autentica che è quella che si ha ogni qual volta il legislatore emana una nuova norma con lo scopo di chiarire il significato di una legge già in vigore. (questo è il caso in cui le leggi hanno effetto retro attivo)

L'analogia:è impossibile che il legislatore riesca a disciplinare l'intero ambito dell'esistenza umana e quindi molto spesso il giudice si trova a risolvere le controversie senza che vi sia una norma di legge applicabile per il caso(lacuna legge).

Il giudice riesce però a risolvere tali controversi in virtù dell'art 12 delle preleggi ossia applicando l'analogia legis: deve ricorrere ad una fattispecie simile a quella non contemplata (argomento a similis),infatti se il legislatore non ha regolato la specifica fattispecie ma ne ha regolate altre simili è possibile dedurre che egli si sarebbe comportato nello stesso modo anche per questa. Nel caso in cui ricorrendo alla analogia il caso non è ancora risolto si deve far ricorso all'analogia iuris:ossia ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ricavando così una norma non scritta , non già da specifiche disposizioni ma dai grandi orientamenti del sistema legislativo.

Il ricorso all'analogia nel nostro ordinamento è sottoposto a limiti infatti non è concesso per le leggi penali e per quelle eccezionali.


Antinomia tra norme: si verifica qualora nell'ordinamento esistano due norme che collegano effetti diversi alla medesima fattispecie.

L'antinomia si risolverà :

se le norme appartengono a diversi livelli gerarchici prevarrà quella di livello superiore (criterio gerarchico); la norma di livello gerarchico inferiore verrà dichiarata incostituzionale;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico preverrà quella più recente (criterio cronologico); la norma più antica si considererà tacitamente abrogata;

se le norme appartengono allo stesso livello gerarchico e sono coeve l'antinomia viene risolta senza abolire uno dei due termini del conflitto ma modificandoli.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta