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L'AZIENDA

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L'AZIENDA

L'impresa e quell'attività svolta mediante l'azienda (organizzazione di beni). E' sufficiente che l'imprenditore abbia il possesso di questi beni per produrre. L'azienda è secondo l'articolo 2555 il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa. I beni possono anche essere di non proprietà dell'imprenditore basta che quest'ultimo disponga su essi un titolo giuridico. Ci sono problemi quando l'azienda viene ceduta perché l'imprenditore non può più svolgere l'attività di impresa. X la cessione dell'azienda è necessario un atto scritto - ai fini della prova - se l'azienda è composta da beni mobili, mentre x i beni immobili necessita l'atto scritto - ai fini dell'esistenza giuridica dell'atto stesso

Nel linguaggio corrente i termini azienda e impresa vengono confusi.

I crediti e i contratti che assicuravano all'imprenditore alienante il godimento di quei beni aziendali  si trasferiscono con la cessione dell'azienda art. 2558. In questo caso il rapporto di lavoro continua con l'acquirente dell'azienda, e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Questo rende indissolubile il nesso economico esistente tra strumento produttivo di carattere reale e di carattere personale.

L'art 2560 prevede l'accollo da parte dell'acquirente dei debiti relativi all'azienda ceduta (anch'essa come conseguenza automatica della cessione). L'accollo dei debiti è operante solo se l'imprenditore alienante era obbligato per legge alla tenuta della scritture contabili, ossia era imprenditore commerciante non piccolo.


Chi aliena l'azienda deve astenersi, per 5 anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (divieto di concorrenza). Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda, il divieto di concorrenza vale solo per la durata di quest'ultimi. Questa norma assicura all'acquirente dell'azienda, all'usufruttuario o all'affittuario il godimento dell'avviamento. Esso è l'attitudine del complesso aziendale a produrre un reddito.



E' avviamento oggettivo quello intrinseco alla organizzazione aziendale: l'acquirente dell'azienda lo consegue automaticamente x aver acquistato l'azienda. L'avviamento soggettivo è quello che dipende dalle doti personali dell'imprenditore: dalla capacità di attirare la clientela. L'avviamento ho economicamente un proprio valore, che corrisponde alla capitalizzazione del profitto: l'acquirente dell'azienda a, oltre che il "valore netto patrimoniale" anche il "prezzo di avviamento". Giuridicamente l'avviamento non è un bene a se stante, ma una qualità dell'azienda, ossia l'attitudine di questa a procurare profitti all'imprenditore. L'alienante deve astenersi dallo sviare la clientela dell'azienda ceduta, x realizzare un preciso interesse dell'imprenditore, cioè aumentare il valore di mercato dell'azienda. Egli consegue come maggior valore dell'azienda, una somma supplementare al valore oggettivo dell'azienda che rappresenta il prezzo del proprio successo negli affari.


La legge sulla tutela giuridica all'avviamento commerciale stabilisce che in caso di cessazione della locazione di immobile, il conduttore uscente ha il diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione; somma che si raddoppia de l'immobile viene nuovamente adibito all'esercizio della medesima attività.





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