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LE COMPETENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Sezione I del Titolo Quinto della Costituzione (art. 134 e successivi della Costituzione)
Tali competenze sono disciplinate organicamente da leggi costituzionali e da leggi ordinarie che il Parlamento ha approvato in attuazione dell'art. 137 della Costituzione.
Ecco le competenze della Corte Costituzionale (art. 134 della Costituzione e della normativa vigente):
a) giudizio di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.
b) conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; nonché tra i poteri dello Stato.
c) giudizio di accusa contro il Presidente della Repubblica.
d) giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo.
SI PRECISA che l'effettività
del principio di RIGIDITA' della Costituzione è garantita dall'esistenza
di un organo costituzionale che ha per compito quello di assicurare
Prima di parlare delle funzioni della Corte Costituzionale, due parole sulla sua composizione.
15 giudici, nominati un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento in seduta comune, un terzo dalle supreme magistrature, ordinarie e amministrative (Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti), art. 135 della Costituzione.
La scelta dei giudici avviene nell'ambito di queste tre categorie:
magistrati delle funzioni superiori ( cioè coloro che abbiano ottenutola nomina al grado massimo di magistrato di Cassazione)
professori ordinari universitari in materie giuridiche.
gli avvocati con almeno venti anni di esercizio.
Si tratta, evidentemente,
di una scelta di tipo tecnico. Sono nominati per nove anni (legge del 1967) e non
possono essere nominati di nuovo.
L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di consigliere regionale, di avvocato e di ogni altra carica e ufficio indicato dalla legge. I giudici non possono essere rimossi o sospesi, se non per decisione della Corte, a maggioranza di due terzi per " sopravvenuta incapacità fisica o civile, o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni": così la legge costituzionale numero 1 del 1948.
I giudici godono della insindacabilità e delle immunità come i parlamentari (vedi art. 68 della Costituzione.) Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, oltre ai 15 giudici ordinari si aggiungono altri 16 membri, tratti a sorte da un elenco di 45 cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento redige ogni 9 anni.
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