diritto |
LE DIVERSE FORME DI PROPRIETA'.
Art. 42 Costituzione , primo
comma: la proprietà è pubblica
o privata. I beni appartengono allo Stato, a Enti, o a privati; cioè,
Non tutti i beni, ma solo quelli di natura ECONOMICA.
L'appartenenza: statale, o privata, o a favore di Enti.
a) beni originariamente riservati alla mano pubblica, individuati tassativamente per legge; es. i beni del demanio marittimo.
b) Beni riservati alla proprietà pubblica a titolo derivativo; es. le foreste del demanio.
c) Beni a destinazione pubblica: assai eterogenei; es. strade, ferrovie, mercati comunali, navi da guerra.
d) Beni collettivi es. proprietà Comunitarie.
Beni di proprietà privata: art. 42 Costituzione ,secondo comma: istituto poliedrico.
Tra questi regimi, particolare rilievo:
I suoi urbani: Corte Costituzionale: diritto di edificare, come loro caratteristica innata.
Beni culturali.
La
proprietà terriera: apposito articolo, 44 Costituzione ".
Questione, agraria, latifondo. Una serie di leggi importanti:
a) Leggi sulla Riforma fondiaria del '50 (piccole proprietà).
b) Leggi sulla bonifica
c) Leggi sulla concessione di terre incolte.
d) Leggi di blocco, di proroga
e di trasformazione di cui spesso si è occupata
Mercato comune europeo; una normativa generale del '75 ha previsto l'attuazione dei provvedimenti comunitari. Politica governativa: risultati disastrosi per l'agricoltura italiana. Tutta, o quasi, l'attività del mercato agricolo alle Regioni, che sono anche chiamate all'attuazione delle direttive comunitarie. L'accesso alla proprietà e la sua funzione sociale.
art. 42 Costituzione, secondo comma:
"La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento ei limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. "
Nello Statuto Albertino l'attenzione era rivolta alla possibilità per tutti i proprietari di esercitare in modo pieno e senza particolari vincoli la proprietà; più che alla possibilità per tutti i cittadini di divenire proprietari.
Il nostro costituente sposta l'interesse al momento dell'ACCESSO, con l'intenzione di fare della proprietà un diritto accessibile a tutti i cittadini:
principio di uguaglianza, valore fondamentale.
Funzione sociale: secondo obbiettivo fissato dal secondo comma dell'art. 24 Costituzione; cioè, al legislatore è imposto, nell'atto di regolare le situazioni di proprietà, di tenere in considerazione anche gli interessi sociali che, nella fattispecie, entrano in gioco.
Si prevedono: limiti, vincoli, obblighi, requisizioni,espropriazioni; e ancora, per la sopravvenuta legislazione:
divieti, cioè un non facere
soggezioni, cioè patire attività altrui (scavi per linee telefoniche nell'interesse generale)
obblighi: un determinato facere: es. obbligo di conservare determinate coltivazioni).
Molti istituti giuridici previsti dalla Costituzione possono incidere sulle facoltà del proprietario (articoli 41, 42, 44), più espropriazione (art. 42); riserva originaria di impresa (art. 43) Prestazioni tributarie.
Istituto dell'espropriazione: art. 42 Costituzione, terzo comma. La dottrina individua la specificità dell'espropriazione, più che nell'effetto privativo (che pure sussiste,) nell'effetto appropriato per lo Stato. I limiti alla proprietà non sono indennizzabili, mentre lo è la sua espropriazione.
Espropriazione: sua identificazione attraverso i seguenti elementi:
a) I vincoli debbono essere imposti a TITOLO PARTICOLARE.
b) Le limitazioni debbono essere a TEMPO INDETRMINATO.
c) I limiti devono incidere in MISURA SOSTANZIALE sui poteri del privato proprietario.
Al privato espropriato: sicurezza di un adeguato ristori economico; e anche la certezza che la pubblica amministrazione operi secondo procedure garantite e nei limiti che la legge pone alla sua discrezionalità.
A tutela dei privati espropriati:
Riserva di legge relativa.
Ogni volizione della pubblica amministrazione deve trovare il proprio fondamento in una norma previa.
Imparzialità dell'amministrazione: art. 111 Costituzione: procedura di tutelA per gli espropriati, invocando i pincìpi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione. art. 97.
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