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LE FONTI DEL DIRITTO PRIVATO, L'EFFICACIA DELLA LEGGE, LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Questa lezione si propone di illustrare brevemente i fondamenti del diritto
privato e le norme che disciplinano - dal punto di vista privatistico - il buon
funzionamento di qualsiasi aggregazione sociale.
Le fonti di cognizione del diritto (privato)
sono gli strumenti attraverso i quali le norme vengono identificate in concreto
e rese conoscibili. Le norme contengono sempre regole generali ed astratte,
valevoli, cioè, per la generalità degli individui e non per il
caso individuale/concreto.
L'art. 1 prel. prevede che fonti del diritto sono :
- le leggi = qualsiasi atto normativo posto in
essere dagli organi appositamente preposti e nelle forme previste dalla
Costituzione. In tale concetto si possono, pertanto, far rientrare leggi di
'rango superiore' (la Costituzione e le leggi costituzionali) e leggi
di 'rango inferiore' (le leggi ordinarie, i decreti legge e i decreti
legislativi).
- i regolamenti = qualsiasi norma giuridica
emanata dal potere esecutivo, nell'ambito dell'esercizio di una potestà
normativa autonoma riconosciuta dall'art. 87 della Costituzione.
- (le norme corporative ) = (da ritenersi
abrogate in seguito alla soppressione del regime corporativo, disposta con il
regio decreto legge 9.8.1943, n.721)
- gli usi = ripetizione costante ed uniforme
di determinati comportamenti da parte della collettività, caratterizzata
dal convincimento di uniformarsi ad un preciso obbligo giuridico.
N.B. A seguito
dell'adesione del nostro Paese al Trattato istitutivo della Comunità
Economica Europea (L.1203/57), la legislazione comunitaria è stata
sostanzialmente equiparata, nella gerarchia delle fonti, alle leggi di rango
costituzionale. Laddove una materia sia affidata alla competenza comunitaria,
questa ultima prevarrà sulla legislazione italiana, a meno che non violi
i principi ispiratori e fondamentali del nostro ordinamento.
Sebbene da non considerarsi propriamente fonti del diritto, vengono annoverate
come tali, in quanto ne favoriscono la conoscenza:
· equità , da intendersi come la giustizia del
caso concreto. Essendo il nostro ordinamento fondato sul principio della
certezza del diritto, il ricorso all'equità, cioè alla
valutazione di un singolo caso in base a dettati diversi rispetto a quelli
previsti dalle norme vigenti, è molto limitato, perché contrario al
comune senso di giustizia;
· giurisprudenza , nel senso di insieme delle
decisioni giudiziarie. Ha valore scientifico ed interpretativo, ma non
vincolante;
· dottrina , consistente nel risultato delle opinioni
e delle considerazioni derivanti dallo studio scientifico del diritto. Il loro
valore, la loro forza e la loro efficacia sono pertanto commisurati
all'autorità degli studiosi stessi.
Efficacia della legge
Affinché la norma giuridica (vedi approfondimento sull'interpretazione della
legge a . 4) possa esplicare la sua efficacia, ed entrare quindi in vigore,
sono necessari la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed un periodo di
vacatio legis (art. 10.1 prel.). Per contro, la legge può essere
abrogata (art. 15 prel.) con leggi posteriori che espressamente lo prevedano;
per incompatibilità con nuove disposizioni; per l'entrata in vigore di
nuove leggi regolanti la stessa materia.
· Efficacia della legge nel tempo
La legge, al fine di garantire la certezza del diritto e delle situazioni
giuridiche non dispone che per l'avvenire (art. 11.1 prel.). Tale
irretroattività temporale della legge è, in taluni casi,
eccezionalmente derogabile.
· Efficacia della legge nello spazio
La legge italiana si applica ai cittadini italiani e, in taluni casi, anche
agli stranieri. La legge 31.5.1995, n. 218 (disciplinante il 'diritto
internazionale privato') definisce in base a quali criteri si possa
estendere allo straniero il diritto italiano, ovvero si possa applicare al
cittadino italiano una legge straniera (mai, comunque, in caso di
contrarietà all'ordine pubblico).
Le situazioni giuridiche soggettive
(di vantaggio/attive o di svantaggio/passive) sono situazioni di vario genere o
tipo, conferite dal diritto oggettivo ai singoli destinatari dello
stesso.
- Il diritto soggettivo (c.d. facultas agendi) consiste
nel potere di agire per soddisfare un proprio interesse direttamente garantito
dal legislatore. Il potere di agire si può manifestare come signoria
sulla cosa oppure come una pretesa affinché altri si comportino in un
determinato modo. Fra le varie situazioni soggettive, i diritti in esame
rappresentano la categoria maggiormente tutelata.
La maggior parte della dottrina è solita distinguerli in:
1. diritti assoluti (altrimenti detti erga omnes)
garantiscono al loro titolare un potere da far valere indistintamente nei
confronti di chi, invece, è soggetto ad un generico obbligo di non
turbarne o impedirne il godimento stesso. Es.: diritti della
personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali.
2. diritti relativi (in personam), invece, garantiscono al
loro titolare un potere da far valere esclusivamente nei confronti di uno o
più soggetti determinati, i quali sono sottoposti all'obbligo di fare o
di non fare qualcosa (i diritti nascenti dai rapporti di obbligazione
appartengono a quest'ultimo gruppo).
3. diritti personali di godimento, al contrario, si
caratterizzano per partecipare delle peculiarità dei diritti assoluti e
dei diritti relativi. Se, infatti, da una parte è presente un rapporto
giuridico tipico, dall'altra sussiste un dovere generale di astensione, finalizzato
a rendere effettivo il godimento del bene da parte del titolare. Es.: nel
rapporto di locazione sussiste un rapporto di obbligazione fra locatario e
locatore, ma, al contempo, anche il diritto del locatario - nei confronti della
collettività - a godere pienamente della cosa locata.
· L'onere è il comportamento che un determinato
soggetto deve tenere, al fine di conseguire o conservare vantaggio giuridico.
Peculiare esempio è l'onere della prova: chi vuol far valere in giudizio
un diritto, deve provarne il fondamento.
· La potestà è un potere attribuito ad un
determinato soggetto di esercitare un diritto altrui. Tale potere, conferito
dalla legge o, a volte, dallo stesso interessato, è vincolato, perché
dovrà costantemente perseguire l'interesse del titolare del diritto
stesso, senza mai entrare in conflitto con esso. Esempio tipico di
potestà attribuita dalla legge è quella genitoriale; al
contrario, nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentato conferisce al
rappresentante il potere di agire per il raggiungimento dei suoi
interessi.
· L'aspettativa è una situazione soggettiva
caratterizzata dall'attesa che si completi e maturi un diritto soggettivo, ad
esso preliminare e strumentale. L'ordinamento giuridico tutela l'aspettativa di
diritto (cioè quella propriamente detta, e non anche quella di fatto, da
intendersi come la mera speranza della nascita di un futuro diritto
soggettivo), per garantire la possibilità che vengano ad esistenza gli
ultimi elementi costitutivi della fattispecie. Tale situazione, quindi,
è necessariamente provvisoria ed attribuisce al titolare poteri di
natura conservativa (finalizzati ad evitare che terzi possano impedire il
perfezionamento della fattispecie).
· L'interesse legittimo è una situazione che sorge
in seguito all'esercizio da parte di un terzo di una potestà. Si
realizza esclusivamente nel campo del diritto pubblico, laddove il potere
attribuito al terzo mira a realizzare interessi generali della
collettività. Esempio di scuola è il caso di un concorso pubblico:
i partecipanti non hanno alcun diritto soggettivo di vincere il concorso; al
contrario, sono titolari dell'interesse legittimo a che il concorso stesso si
svolga secondo i criteri di correttezza ed imparzialità previsti dalla
legge. Nel momento in cui ciò non avvenga, ad essere leso non
sarà pertanto un diritto soggettivo, bensì un interesse
legittimo; un'eventuale azione giudiziale, tuttavia, non sarà diretta a
far dichiarare il ricorrente vincitore, bensì a garantirgli la
possibilità di annullare il concorso e di bandirne uno nuovo.
· Gli interessi diffusi sono situazioni giuridiche che
appartengono ad una collettività nel suo complesso indifferenziato; i
membri della collettività si trovano, ciascuno, nella medesima posizione
rispetto a tale interesse, il cui oggetto non è suscettibile di
frazionamento. Diffusi sono gli interessi alla tutela dell'ambiente, dei beni
culturali, etc . .
Fonti del diritto: |
Situazioni giuridiche soggettive: |
Domande
Queste
sono delle domande che abbiamo preparato per darti un'idea di come si struttura
una domanda durante un esame universitario.
Se, invece, vuoi effettuare il test di valutazione su questa
lezione vedi al menù laterale.
Cosa sono le fonti di produzione del diritto?
Quali sono gli atti della legislazione comunitaria?
Che differenza c'è fra diritti assoluti e diritti relativi?
In quali casi eccezionalmente si deroga al principio di irretroattività
della legge?
Cosa si intende con il concetto di status?
1. Gli usi possono prevalere sulla legge?
2. Nell'ordinamento italiano è frequente il ricorso all'equità?
3. Nella potestà un determinato soggetto esercita un diritto:
4. L'interesse legittimo è:
A. Una situazione giuridica soggettiva che si rinviene nel diritto pubblico
B. Un diritto assoluto molto particolare
C. Un potere
5. Come si può definire il diritto soggettivo?
A. Signoria sulla cosa
B. Minaccia di una sanzione
C. Potestà di fatto
D. Pretesa che altri si comportino in un determinato modo
RISPOSTE
Glossario della lezione
A ABROGAZIONE = cessazione della vigenza di una
legge.
B
C
D DIRITTO OGGETTIVO = (norma agendi) è
l'insieme delle norme disciplinanti in astratto la condotta degli individui.
DIRITTO PUBBLICO = ramo del diritto che
disciplina l'organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici, nonché i
rapporti in cui una parte sia lo Stato, cui la legge espressamente conferisce
una condizione di maggiore autorità rispetto alle altre).
E EFFICACIA = capacità di un atto o di un fatto di avere 'effetti giuridici' che siano in grado di modificare la 'realtà giuridica'.
F
G
H
I
J
K
L
M
N NORMA GIURIDICA = precetto generale ed astratto, rivolto ai componenti di un ordinamento giuridico, col quale è imposta una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Si caratterizza per la generalità.
O
P PRELEGGI = (dette anche 'disposizioni sulla legge in generale' o 'disposizioni preliminari') sono disposizioni premesse al codice civile, che però riguardano l'intero sistema giuridico italiano. Sono 31 articoli raccolti in due gruppi (rispettivamente riguardanti le fonti del diritto e i criteri di applicazione della legge).
Q
R
S
T
U
V VACATIO LEGIS = periodo di tempo che deve necessariamente trascorrere dopo la pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale, affinché i destinatari ne possano venire a conoscenza. Trascorso questo periodo (che, salvo eccezioni, è di quindici giorni), la legge si presume essere conosciuta da tutti (ignorantia legis non excusat).
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