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LE FONTI DEL DIRITTO REGIONALE
a. Statuti
b. leggi regionali
c. i regolamenti regionali
(Gli statuti delle regioni speciali sono fonti di rango costituzionale)
a. Gli Statuti ordinari
- Il loro procedimento è bifasico. La prima fase è necessaria l'altra eventuale.
1. Approvazione dello Statuto da parte del consiglio regionale. Avviene con due deliberazioni a distanza non inferiore a due mesi. Il testo deve essere approvato in entrambe a maggioranza assoluta art.123,2 Cost.
2. Possibile intervento del corpo elettorale mediante referendum.
- Atto fonte sovraordinato alla legge regionale per contenuto e procedura aggravata di approvazione.
Incostituzionalità derivata: La Corte costituzionale valuta la conformità della legge regionale rispetto alle disposizioni dello statuto.
LEGGE REGIONALE
Approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale.
- Stessi limiti generali previsti per la legge statale art. 117,1 Cost.
- Nuovo testo art. 117 elenca materie di competenza esclusiva dello Stato e le materie concorrenti stabilisce inoltre che allo Stato è attribuita la competenza legislativa residuale art.117,4.
- I principi fondamentali non necessitano di una legge statale ad hoc poichè possono essere desunti dalla legislazione esistente.
- Assenza di qualsiasi limite alla potestà legislativa residuale.
Regolamenti regionali
Art. 117,6 Cost. la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni mentre per tutte le altre materie spetta alle regioni.
Art.121,2 e 4 Cost. il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e il presidente della regione promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
I regolamenti regionali sono subordinati sia alla legge statale sia a quella regionale e possono intervenire nelle materie di competenza degli enti locali.
Statuti speciali
Art.116 Cost. :
- Friuli Venezia Giulia
- Sardegna
- Sicilia
- Valle d'Aosta
- Trentino Alto Adige
Dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti adottati con legge costituzionale.
l. cost. 31 genn 2001 n.2 art.138 procedimento di adozione:
- Se l'iniziativa della revisione statutaria è del governo o di un parlamentare il progetto deve essere comunicato all' assemblea rappresentativa regionale che ha due mesi per esprimere un parere.
- Non si fa luogo a referendum nazionale. In tal modo si fa del solo Parlamento l'unico soggetto cui è affidata la tutela dell'interesse nazionale.
LE FONTI DEGLI ENTI LOCALI
Statuti
- i regolamenti
Previste da nuovo testo art.114 e 117,6 Cost. e disciplinati da testo unico su enti locali e art.4 l.131/2003.
Statuti
- atto fondamentale; procedimento aggravato per approvazione.
- Art.6 TUEL Statuti di comuni e province sono deliberati e revisionati dai rispettivi consigli a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non viene raggiunta si rivota lo Statuto dopo 30 giorni e si delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Regolamenti
Art.7 TUEL e 117,6 Cost. La potestà regolamentare spetta al consiglio dell'ente locale.
I regolamenti degli uffici e dei servizi sono adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- Sono subordinati allo Statuto e alle leggi statali e regionali relative.
I limiti delle fonti locali: Lo Statuto ha limite nella legge statale.
Il regolamento sia statale che regionale.
LE FONTI ESPRESSIONE DI AUTONOMIA COLLETTIVA
I contratti collettivi di lavoro:
Producono norme generali ed astratte
2. Legittimate a podurre atti ad efficacia erga omnes
3. Sono assistite per l'osservanza dei loro precetti da apparati dello Stato
4. Hanno trattamento proprio delle fonti pubbliche
- Disciplinano rapporto di lavoro tra datore di lavoro e lavoratori.
Art.39 stabilisce riserva di competenza per i contratti colletivi. Esso prevede che i sindacati registrati e dotati di personalità giuridica possono rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti stipulare contratti collettivi di lavoro.
Inattuazione dell'art. 39 e tecniche usate per ottenere lo stesso fine:
- contratti collettivi di diritto civile stipulati ai sensi del codice civile che vincolano solo gli aderenti alle organizzazioni, imprenditoriali e sindacali, che li stipulano.
- Art. 36 prevede un diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata individuando nei contratti un minimo contrattuale dovuto.
Le fonti del diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni:
- contratti collettivi del lavoro nelle pubbliche amministrazioni:
1. Procedure per la stipulazione fissati dalla legge
2. Norme per soggetto contraente pubblico e requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali.
3. Vincolanti per tutti i dipendenti pubblici
4. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
LE FONTI ESTERNE RICONOSCIUTE
Sono fonti dell'ordinamento italiano anche le fonti appartenenti ad un altro e distinto ordinamento cui il nostro, per oggetti specifici, faccia rinvio.
1. Rinvio mobile o rinvio alla fonte; rinvio a tutte le norme che la fonte è in grado di richiamare nel tempo
2. Rinvio fisso o rinvio alla disposizione: rinvio a determinata disciplina storicamente individuabile
Esempi:
1- Adattamento automatico delle norme riconosciute dall'ordinamento giuridico internazionale; via consuetudinaria. art.10,1 Cost.
2-L'ordine d'esecuzione atraverso il quale vengono recepite nell'ordinamento interno le norme contenute in accordi internazionali.
Norme interne di riconoscimento= fonti sulla produzione giuridica:
- Norme di diritto internazionale privato l. 31 maggio 1995 n.218 queste norme operano un rinvio all'ordinamento straniero complessivamente considerato, dato che la legge straniera è applicata secondo i propri criteri d'interpretazione e di applicazione nel tempo.
Norme esterne richiamate= fonti di produzione. Non tutte possono essere applicate. Limiti:
- Insistono norme italiane di necessaria applicazione
- Effetti legge straniera sono contrari all'ordine pubblico: in contrasto con Cost. eversivi convivenza sociale.
Principio di apertura del sistema costituzionale all'integrazione con altri ordinamenti nazionali o sovranazionali.
LE FONTI FATTO
Fonte fatto per eccellenza la consuetudine. Due elementi necessari:
1. Comportamento ripetuto nel tempo
2. Convinzione del corpo sociale che ripetere quel comportamento sia giuridicamente dovuto.
Senza questa convinzione saremmo di fronte a mera prassi
- Le consuetudini sono subordinate gerarchicamente alle fonti atto.
Sono valide:
- secundum legem ( conformi norme giuridiche fonti atto)
. praeter legem (al di fuori di qualsiasi norma)
Sono vietate:
- Consuetudini contra legem; in contrasto disposizioni fonti atto.
- Le fonti fatto in materia costituzionale integrano le norme costituzionali scritte, definendo la posizione e regolando l'attività degli organi costituzionali:
1. Consuetudini costituzionali: hanno rango costituzionale e devono essere in armonia con sistema costituzionale. Cosicchè s'impongono a tutte le fonti subordinate, atti legislativi compresi.
Le consuetudini possono costituire paramentro di costituzionalità utilizzabile dalla Corte costituzionale in sede sia di giudizio sulle leggi sia di conflitto di attribuzioni.
Fonti fatto anche le convenzioni costituzionali tentativo trasposizione nostro ordinamenti di una categoria del diritto anglosassone: simili a nostre consuetudini costituzionali.
Diverse sono le norme di correttezza costituzionale; non hanno natura giuridica e rappresentano il galateo tra rapporti organi costituzionali.
FONTI DI COGNIZIONE, TESTI UNICI, PUBBLICITA' DELLE FONTI
Fonti di cognizione: atti scritti non aventi forza normativa volti esclusivamente a rendere conoscibile il diritto oggettivo:
- Atti con valore legale o privilegiato es. Gazzatta Ufficiale
- Atti a solo scopo notiziale
I testi unici ( testi che raccolgono atti normativi preesistenti che disciplinano la stessa materia allo scopo di unificare e coordinare le norme giuridiche da essi prodotte):
1. Testi unici di mera compilazione : agevola conoscenza di diritto esistente in certa materia; lascia immutata legislazione preesistente.
2. Testi unici normativi: ha natura di atto di produzione del diritto. In questo caso non si limita solo a raccogliere in un unico atto le norme vigenti, ma provvede ad armonizzare la legislazione, modificando sostanzialmente la disciplina positiva, sostituendosi agli atti fonte che l'hanno stabilita; novazione di fonte: innova e coordina il diritto, abroga gli atti preesistenti.
Il procedimento di formazione dei testi unici normativi, abilitati a produrre diritto oggettivo:
1. Sono deliberati dal governo in forma di decreti legislativi su base di legge di delegazione del Parlamento
I testi unici compilativi invece solitamente vengono formati dal governo in atti senza portata normativa ma amministrativa adottati:
- Mera autorizzione del Parlamento
- Su iniziativa dell'esecutivo.
I testi unici misti l. 50/1999
disposizioni legislative
- disposizioni regolamentari
La pubblicazione delle fonti normative
art.73,3 Cost. e art 10 preleggi:
Tutti gli atti normativi devono essere necessariamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le leggi e i regolamenti regionali anche nel Bollettino Ufficiale della Regione
Il ministro della giustizia, il guardasigilli
Cura la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale di:
- atti e decreti del Pres Rep, Pres Consiglio e singoli ministri
Nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana:
- accordi internazionali
- dispositivi sentenze Corte costituzionale
A solo scopo notiziale la Gazzaetta Ufficiale pubblica:
a. Leggi e regolamenti delle regioni autonome
b. direttive e regolamenti dell'UE
c. Il testo integrale delle sentenze della Corte Costituzionale.
La denominazione degli atti normativi
Art. 70 atto normativo attribuito alle Camere, la legge, è promulgato col nome di legge dal Pres della Repubblica e pubblicato come tale; lo stesso vale per le leggi costituzionali.
- Gli atti normativi del governo deliberati dal Consiglio dei Ministri vengono emanati con decreto del Pres della Repubblica e indicati poi con nomi diversi da diversa natura (decreto legislativo, decreto-legge e per regolamenti; decreto del Pres. della Repubb.)
- Regolamenti non deliberati dal Consiglio dei ministri; l'emanazione non avviene con decreto del pres. della Rep. ma sarà decreto del Pres del Consiglio dei Ministri, o decreto ministeriale; o o decreto interministeriale.
Leggi e altri atti normativi primari e secondari
Citati indicano giorno/mese/anno da promulgaz. o emanaz. + n. progressivo attribuito in base a ordine di pubblicazione.
Questi atti numerati annualmente tenendo conto della data di pubblicazione.
Le leggi cost. anno numerazione progressiva annuale autonoma.
Atti legislativi e regolamentari entrano in vigore al 15 giorno seguente a pubblicazione (termine di vacatio legis)
Le fonti comunitarie sono pubblicate nella GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA nelle venti lingue ufficiali dell'UE.
I regolamenti e le direttive entrano in vigore dalla data da essi pubblicata o in mancanza di essa al ventesimo giorno dalla pubblicazione. Nel caso delle direttive da tenere conto il termine di recepimento che il più delle volte è di qualche anno.
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