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LE FONTI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO: STATO
COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
-Leggi costituzionali: procedimento
Il procedimento di formazione della legge costituzionale italiano è uno dei più semplici, è una variazione del procedimento ordinario: mentre quest'ultimo richiede una sola deliberazione, a maggioranza relativa, di ciascuna Camera sullo stesso testo e seguita dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, il procedimento per le leggi costituzionali disciplinato dall'art. 138 prevede due deliberazioni successive da parte di entrambe le Camere.
-La prima deliberazione è a maggioranza relativa: basta che i "si" superino i "no". In questo caso, siccome le Camere possono introdurre qualsiasi emendamento alla legge costituzionale,il progetto passa fra Camera e Senato finché ottiene in voto favorevole di entrambe le parti.
-La seconda deliberazione può essere effettuata solo dopo che siano trascorsi 3 mesi dalla prima. In questa fase i regolamenti delle Camere vietano di introdurre degli emendamenti perché altrimenti il procedimento dovrebbe ripartire dall'inizio. In questa fase inoltre, si aprono due strada: da un lato, la legge può essere promulgata dal Presidente della Repubblica se in consenso della riforma è così ampio da ottenere in entrambe le Camere la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri; dall'altro lato, se questo non avviene è sufficiente che la legge sia approvata con la maggioranza assoluta, ovvero con la metà più uno. in questo caso non si parla però di un'approvazione definitiva, infatti il testo approvato deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale in modo da renderlo pubblico ed entro tre mesi dalla pubblicazione può essere chiesto un referendum popolare per sottoporre il testo ad approvazione del popolo. Questo referendum può essere richiesto da minoranze del corpo elettorale, da minoranze territoriali e politiche. Se durante il referendum, che non chiede un quorum di voti favorevoli, i consensi superano i "no", la legge viene promulgata.
Dato, inoltre, che in Italia il procedimento per la modificazione del testo costituzionale e il procedimento per le riforme di grande rilievo è lo stesso, negli ultimi 2 anni, per evitare un lungo procedimento di approvazione da parte delle Camere prima e del popolo dopo, si sono varate delle leggi costituzionali di "deroga" in vista di un progetto di revisione delle "parte II" della Costituzione. Ma il tentativo è fallito a causa delle divisioni politiche che rendono difficili le riforme.
-I limiti della revisione costituzionale
Non tutta
Un'altra interpretazione estensiva è quella che riguarda l'art.2:
questo dichiara "inviolabili" i
diritti dell'uomo e metterebbe a riparo dalla revisione anche tutte quelle
libertà contenute negli artt.13 e successivi; inoltre l'art.5, dichiarando
LEGGE FORMALE ORDINARIA E ATTI CON FORZA DI LEGGE
La legge formale è l'atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. Fra queste si sono sia leggi che, nella gerarchia delle fonti, occupano lo stesso gradino della Costituzione (leggi costituzionali), sia leggi che occupano il gradino immediatamente inferiore (leggi formali ordinarie).
Gli atti con forza di legge, invece, sono atti normativi che non hanno la forma della legge (non sono prodotti dalla deliberazione delle Camere e promulgati dal Presidente della Repubblica), ma occupano la stessa posizione nella scala gerarchica della legge formale ordinaria e quindi hanno la stessa capacità di abrogarla.
Insieme, le leggi formali ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono le fonti primarie, contrapposte alle fonti secondarie, poste ad un gradino inferiore nella gerarchia delle fonti e formate dai regolamenti amministrativi.
-Tipicità e tassatività delle fonti primarie
Secondo l'art.70 "La funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere"; gli
art.71-74 parlano in linea di massima del procedimento di formazione della
legge formale. Gli atti con forza di legge rappresentano un' eccezione alla regola, rappresentata dal fatto che la funzione legislativa è
affidata alle Camere. E proprio
-art.75: il referendum abrogativo delle leggi;
-art.76: il decreto legislativo delegato;
-art.77: il decreto-legge;
-art.78: i decreti del Governo in caso di guerra.
A questi, le leggi costituzionali che hanno approvato gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale ne hanno aggiunto un altro:
-il decreto di attuazione dello Statuto.
Questi sono gli atti con forza di legge dello Stato previsti ora nel nostro ordinamento. Ogni tentativo da parte del legislatore di introdurne di nuovi sarebbe un atto illegittimo per violazione dell'art.70. Nuovi atti con forza di legge possono essere introdotti solo con legge costituzionale.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
Il procedimento è una serie coordinata di atti rivolti ad uno stesso risultato finale, ovvero la legge formale. Esso è formato da 3 atti fondamentali, ognuno legato a quello precedente:
- l'iniziativa legislativa;
- la deliberazione legislativa;
- la promulgazione.
-L'iniziativa legislativa
Consiste nella presentazione di un progetto di legge ad una Camera. Se il progetti viene presentato dal Governo si parla di disegno di legge, altrimenti si parla di proposta di legge.
Esso comunque formato da 2 parti:
-il testo dell'articolo che viene sottoposto ad esame pero essere trasformato in legge,
-la relazione che accomna l'articolo, con scopi e caratteristiche.
L'iniziativa legislativa è riservata ad alcuni soggetti indicati dalla Costituzione:
--Iniziativa governativa. Il Governo è l'unico soggetto che ha il potere di iniziativa su tutte le materie, anzi, alcune materie come i trattati internazionali sono espressamente indicate dalla Costituzione come competenza del Governo. La formazione del disegno di legge ha un suo procedimento:
- c'è l'iniziativa di uno o più ministri;
- la deliberazione del Consiglio dei ministri;
- l'autorizzazione del Presidente della Repubblica;
- la presentazione alla Camera.
--Iniziativa parlamentare. Ogni deputato e senatore può presentare il progetto della legge alla propria Camera, tranne perle materie di competenza del Governo. In genere le proposte sono collettive, cioè sottoscritte da più parlamentari.
--Iniziativa popolare. Secondo l'art. 71.2, anche il popolo elettore può presentare un progetto di legge senza alcun limite, salvo per quelle materie di competenza del Governo.
--Iniziativa regionale. Secondo l'art. 121.2 i Consigli regionali possono presentare progetti di legge alle Camere: anche qui non c'è alcun limite particolare.
--Iniziativa del CNEL. Secondo l'art. 99, anche il CNEL ha il potere di proporre un progetto di legge, senza alcun limite, previsti, in passato, dalla legge istitutiva.
L'iniziativa legislativa non crea mai un obbligo da parte della Camere, di deliberare: il progetto è presentato a tutti i membri della stessa e poi è a discrezione dei capigruppo se inserire la discussione nei programmi della Camera. Il fenomeno dell'insabbiamento, quindi, è il semplice frutto del disinteresse da parte di capigruppo di prendere in considerazione la proposta.
-L'approvazione delle leggi
Prima di essere discusso dalle Camere, il progetto di legge deve essere discusso dalla commissione permanente competente: ognuna ha funzioni diverse in base alla sede e in base alle diverse sedi, ogni assemblea (o aula) ha funzioni diverse. Per cui si distinguono 3 procedimenti diversi:
--Procedimento ordinario per commissione referente. Il Presidente della Camera individua una commissione competente per materia; il presidente della commissione, o un suo relatore, espone in linea generale il progetto di legge, dando origine ad una discussione; avviene una discussione articolo per articolo e avviene una votazione degli eventuali emendamenti (modifiche al testo originale); si nomina un comitato ristretto per migliorare la formulazione dell'articolo; infine il testo viene approvato assieme ad una relazione finale; viene nominato un relatore che deve riferire all'aula.
In aula poi, la discussione procede per tre letture:
--Procedimento per commissione deliberante. Questo tipo di procedimento, ereditato dal fascismo, fa sì che la commissione assorbe tutte e tre le letture, sostituendo l'aula e senza che il progetto di legge debba essere discusso e votato dall'assemblea. ciò implica la presenza di garanzie:
- alcune materie sono escluse da questo tipo di procedimento, dato è prescritto il procedimento ordinario per le proposte di legge costituzionale, per le leggi in materia elettorale, per le leggi di delegazione legislativa, per le leggi di ratifica dei trattati internazionali, per le leggi di approvazione dei bilanci.
- per la composizione di questa commissione,
- l'assegnazione della proposta alla commissione nel Senato spetta al presidente e non è opponibile; nella Camera il presidente ha solo un potere di proposta. In qualsiasi momento il progetto di legge è rimesso all'assemblea quando il Governo, le minoranze o la commissione stessa lo richiedono.
--Procedimento per commissione redigente. Questo procedimento è una via di mezzo dei due precedenti e non è previsto dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari, con differenze tra Camera e Senato. In entrambi i casi però, questo procedimento serve a sgravare l'assemblea dalla discussione e dall'approvazione di emendamenti, riservando all'aula l'approvazione finale. Valgono i questo caso le stesse garanzie del procedimento per commissione deliberante.
Oltre a questi tre procedimenti, i regolamenti delle Camere prevedono delle procedure abbreviate per quei casi di progetto di legge definiti urgenti: si tratta di meccanismi di riduzione dei tempi.
Alla fine dei lavori in una Camera, il progetto viene passato all'altra Camera che può apportare qualsiasi emendamento: in questo modo il progetto passa tante volte, fra una camera e l'altra, quante ne servono finché entrambe approvano lo stesso testo. La fase dell'approvazione è conclusa.
-La promulgazione della legge (fase "integrativa dell'efficacia")
Dopo che la il testo è stato approvato, la legge è perfetta, ma non efficace. La legge diventa efficace dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Il Governo trasmetta la legge al Presidente della Repubblica, che la deve promulgare entro 30 giorni. Egli svolge un controllo formale (in quanto il testo approvato da entrambe le Camere deve essere identico) e sostanziale (egli ha il potere di rinviare la legge alle Camere con un messaggio motivato). Questo rinvio può avvenire per motivi di illegittimità costituzionale, ma non per motivi attinenti all'indirizzo politico.
-entrambi, sia l'atto di promulgazione che il messaggio di rinvio però devono essere controfirmati dal Governo;
-il rinvio può avvenire una sola volta: questo è una forma di "controllo con richiesta di riesame", quindi si risolve con la riapprovazione della legge stessa.
Dopo la promulgazione c'è la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
LEGGI RINFORZATE E FONTI ATIPICHE
Non tutte le leggi sono uguali: attraverso il meccanismo della riserva
di legge, e in particolare della riserva
di legge rinforzata,
-le leggi rinforzate sono tali non perché rafforzano il procedimento parlamentare prescritto per la loro formazione, ma perché il procedimento di formazione del progetto di legge è più complesso dell'ordinario: il Governo deve svolgere una fase di acquisizione del consenso degli interessati prima di formalizzare il proprio disegno di legge e il Parlamento non potrà procedere unilateralmente all'emendamento del testo proposto dal Governo, perché questo a sua volta è il frutto di un procedimento costituzionale vincolato.
-negli ultimi anni si procede verso la formazione di leggi rinforzate: ad es. il procedimento introdotto per l'amnistia e per l'indulto. Oltre a subire il rafforzamento dl processo di formazione della legge, esso deve essere approvato dalla maggioranza assoluta.
-i procedimenti rinforzati sono procedimenti "rafforzati" che servono per produrre leggi "specializzate". All'interno del sistema delle fonti esse si distinguono dalla leggi comuni sia per forza attiva (possono abrogare solo quelle leggi che hanno quello specifico contenuto), sia per forza passiva (possono essere abrogate solo le leggi formate con quello specifico provvedimento). Le leggi rinforzate quindi sono anche esempi di fonti atipiche.
-Fonti atipiche
Per fonti atipiche si intendono quegli atti che non rientrano nelle leggi ordinarie perché, a causa della loro forza, hanno una posizione particolare nel sistema delle fonti, anche se hanno la stessa forma della legge. Le fonti atipiche possono essere tali per 2 motivi:
le leggi di approvazione del bilancio. Sono approvati con legge sia il bilancio di previsione dello Stato che il rendiconto consuntivo. La legge di approvazione del rendiconto consultivo è sicuramente una legge priva di contenuti normativi: il Parlamento prende semplicemente atto dei risultati presentati dal Governo, senza che li possa modificare altrimenti si incorrerebbe nella crisi di Governo; la legge di approvazione del bilancio di previsione, invece, è più complessa: attraverso la qualificazione di natura giuridica, la legge passava una fase di lotta tra Parlamento e Governo. Oggi è la legge a stabilire dei limiti, rendendola per questo una legge atipica per la sua forza passiva (per le modalità di abrogazione). Essa ha efficacia temporale limitata all'anno a cui si riferisce e non può essere modificata in toto dalla legge successiva.
Un altro esempio è la legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. Essa è atipica perché, in seguito ad una legge formale secondo cui il Presidente della Repubblica ha il potere di ratificare il trattato, la stessa non ha forza attiva, ovvero non innova le leggi ordinarie.
LEGGE DI DELEGA E DECRETO LEGISLATIVO DELEGATO
La legge di delega è la legge con cui le Camere possono attribuire al Governo il proprio potere legislativo; il decreto legislativo è il conseguente atto con forza di legge emanato dal governo in seguito alla delega da parte delle Camere: esso è usato in casi in cui si affrontano argomenti tecnici e complessi.
--La legge di delega
La delega di funzioni legislative al Governo è un'eccezione alla regola, dato che essa è svolta dal Parlamento. L'art.76 limita il potere di delega fissando alcuni vincoli che, se violati, portano a vizi di illegittimità.:
Deve restringere l'ambito tematico della funzione delegata indicando un oggetto definito, spetta
al Parlamento definire se l'argomento sia a mono esteso;
Deve restringere l'ambito temporale ella funzione delegata, indicando un tempo limitato entro il
quale il decreto deve essere emanato: anche in questo caso è il Parlamento a decidere;
· Deve restringere l'ambito della discrezionalità del governo, indicando principi e criteri direttivi
che servono alla guida dell'esercizio del potere delegato. Anche in questo caso le competenze
sono del Parlamento.--> raramente però una legge di delega può essere illegittima perché non
molti sono i criteri direttivi e i principi fissati dalla legge di delega: esse aprono la strada alle
norme del decreto delegato.
-Il decreto legislativo delegato
Il potere esecutivo esercita le proprie funzioni attraverso la forma del decreto. I decreti sono anche quegli atti che emana il Governo nell'esercizio delle attribuzioni legislative che gli vengono riconosciute dalla Costituzione. I decreti emanati con forza di legge di delega seguono un determinato procedimento per la loro formazione:
- proposta del Ministro o dei Ministri proponenti;
- delibera del Consiglio dei Ministri;
- eventuali adempimenti ulteriori;
- eventuale deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri;
- emanazione da parte del Presidente della Repubblica.
La premessa deve indicare tutte queste fasi; inoltre essi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale col nome di decreto legislativo e con la stessa numerazione progressiva delle leggi.
DECRETO LEGGE E LEGGE DI CONVERSIONE
Il decreto-legge è un atto con forza di legge che il Governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza. Esso entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma gli effetti sono provvisori perché perdono di efficacia se il Parlamento non li approva entro 60 giorni.
-Procedimento
Il decreto legge
deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato dal Presidente della
Repubblica e immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Lo stesso giorno della pubblicazione deve
essere presentato alle Camere che anche se sono sciolte, sono convocate e
devono riunirsi entro 5 giorni per convertirlo in legge entro 60 giorni e, come
spesso accade, la legge di conversione può apportare emendamenti, cioè
modifiche, al testo dell'originario, che avranno efficacia dal giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione. Se ciò non avviene il decreto-legge perde di efficacia sin
dall'inizio, ovvero decade. Anche di
ciò ne viene data subito notizia sulla Gazzette
Ufficiale. Siccome però il decreto legge produce subito effetti, se esso
poi decade tutti gli effetti che ha prodotto sono ritenuti illeciti. Per
ovviare a ciò
responsabilità penale, i singoli ministri rispondono degli eventuali reati commessi con l'emanazione del decreto-legge;
responsabilità civile, i ministri rispondono solidalmente dei danni provocati a terzi;
responsabilità amministrativo-contabile, i ministri che hanno espresso il voto favorevole al decreto-legge devono rispondere solidalmente degli eventuali danni provocati a terzi.
ALTRI DECRETI CN FORZA DI LEGGE
-decreti emanati dal Governo in caso di guerra,
-decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, è un decreto legislativo emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La loro emanazione avviene sena una delega da pare del Parlamento.
REGOLAMENTI PARLAMENTARI
Il regolamento
parlamentare è l'atto con cui
Anche altri organi costituzionali hanno la stessa autonomia delle Camere?
Il Governo no, il regolamento interno del Consiglio dei Ministri non può essere ritenuto come una fonte primaria;
il Presidente della Repubblica adotta dei regolamenti, ma non si tratta di fonti dell'ordinamento generale;
i regolamenti assunti dalla Corte costituzionale sono discussi: non c'è un'esplicita previsione nella Costituzione.
IL REFERENDUM ABROGATIVO COME FONTE
Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una determinata questione. È quindi uno strumento di democrazia diretta. La nostra costituzione prevede fondamentalmente 4 tipi di referendum (vedi REFERENDUM).
-Procedimento
Il procedimento è molto lungo e complesso e può essere richiesto da 50.000 elettori o da 5 Consigli regionali.
richiesta popolare parte dai promotori, ovvero da almeno 10 cittadini iscritti alle liste elettorali che devono far presente alla Corte di cassazione il quesito che vogliono sottoporre a referendum. Poi devono raccogliere almeno 50.000 firme autenticate e consegnarle alla cancelleria di Cassazione;
richiesta regionale, i Consigli di almeno 5 Regioni devono approvare la richiesta della maggioranza assoluta devono depositare la domanda presso la cancelleria di Cassazione.
Presso
I quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità;
Se in referendum è dichiarato ammissibile, il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione tra il 5 aprile e il 15 giugno, in cui gli elettori dovranno votare "si" o "no";
L'Ufficio centrale accerta che alla votazione abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto al voto e proclama il risultato del referendum. Se il referendum ha risultati negativi. Esso può essere riproposto entro 5 anni;
Se, invece, la legge viene abrogata, il presidente della Repubblica lo comunica, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'abrogazione ha effetto dal giorno successivo.
REGOLAMENTI DELL'ESECUTIVO
Con il termine regolamenti si indicano quegli atti normativi difficilmente riconducibili ad un'unica tipologia ci sono i regolamenti espressione delle autonomia organizzativa delle Camere, ci sono i regolamenti emanati dagli organi delle Regioni e degli enti locali, i regolamenti della Comunità europea.
I regolamenti dell'Esecutivo sono atti formalmente amministrativi sotto il profilo soggettivo, in
quanto emanati da organi del potere esecutivo e atti sostanzialmente normativi sotto il profilo
oggettivo, in quanto contenenti norme destinate ad innovare l'ordinamento giuridico.
Sono regolamenti dell'esecutivo:
i regolamenti del Governo
i regolamenti ministeriali
i regolamenti interministeriali
I regolamenti del Governo non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi e i
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono contenere norme contrarie ai regolamenti
del Governo. Per i regolamenti ministeriali ed interministeriali è più opportuno, quindi, parlare di fonti terziarie essendo subordinati anche ai regolamenti del Governo.
I regolamenti del Governo, i regolamenti ministeriali nonché quelli interministeriali possono essere
adottati solo nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.
Secondo l'art. 117, la potestà regolamentare spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo il seguente riparto:
allo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale
alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale
agli enti locali in ordine alla disciplina e alla organizzazione delle funzioni pubbliche loro attribuite
Le Regioni possono eccezionalmente esercitare la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale in caso di delega da parte dello Stato.
Tipologie di regolamento:
Regolamenti di esecuzione. Disciplinano l'esecuzione delle leggi, dei decreti legislativi e dei regolamenti comunitari svolgendo una funzione applicativa e interpretativa; i regolamenti di stretta esecuzione possono intervenire anche nelle materie coperte da riserva assoluta di legge.
Regolamenti di attuazione e integrazione Attuano ed integrano le norme di principio contenute nelle leggi e nei decreti legislativi. I regolamenti in oggetto si distinguono dai precedenti perché non si limitano a portare ad esecuzione la norma di legge, ma contribuiscono ad integrarla dettando la normativa di dettaglio. Tali regolamenti non sono ammissibili nelle materie coperte da riserva assoluta di legge, mentre sono leciti nei casi di riserva di legge relativa.
Regolamenti indipendenti. Sono emanati nelle materie in cui manca la disciplina da parte delle leggi o di atti avente forza di legge. Non possono comunque intervenire nelle materie riservate alla legge (sia che si tratti di riserve assolute che relative). Tali regolamenti non hanno pertanto alle spalle nessuna previa legge che soddisfi il principio di legalità sostanziale. Si è molto dubitato in passato della legittimità costituzionale di tali regolamenti. Si tratta comunque di una tipologia regolamentare poco utilizzabile data la difficoltà di trovare materie in cui manchi completamente una disciplina legislativa.
Regolamenti di organizzazione Provvedono all'organizzazione e al funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Prescrive in tale materia una riserva di legge relativa sicché tali regolamenti sono assimilabili ai regolamenti attuativi. Va sottolineato che a seguito della legge n. 59/97, art. 13, l'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni non è più soggetta ai tradizionali regolamenti di organizzazione, essendo la materia stata "delegificata".
Regolamenti ministeriali ed interministeriali. L'art. 17 della legge n. 400/1988, attribuisce la potestà regolamentare anche ai singoli organi del potere esecutivo. Tali regolamenti possono essere emanati esclusivamente se una legge di volta in volta lo autorizzi. Possono essere adottati solo nelle materie di competenza del singolo ministro (compreso il Presidente del Consiglio) o di più ministri insieme nel caso dei regolamenti interministeriali. Sotto il profilo procedimentale i regolamenti in oggetto si differenziano da quelli governativi perché non sono deliberati dal Consiglio dei ministri, ma semplicemente comunicati al Presidente del Consiglio e anziché essere emanati dal Presidente della Repubblica sono adottati con decreti ministeriali ovvero interministeriali
Regolamenti c.d. "delegati" o "autorizzati" (delegificazione). Disciplinano materie regolate precedentemente da norme di rango legislativo, sostituendosi a queste secondo il modello stabilito dall'art. 17, legge 400/88. Condizioni per l'adozione di tali regolamenti sono:
a) che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge;
b) che l'esercizio di tale potestà regolamentare sia autorizzato con legge;
c) che, nell'adottare la legge di autorizzazione, il Parlamento determini le norme generali regolatrici della materia;
d) che nella legge di autorizzazione si indichino altresì le norme di legge che risulteranno abrogate con l'entrata in vigore delle norme regolamentari. La ratio sottesa a tale tipologia di regolamenti è quella di diminuire l'ipertrofia legislativa. Mediante la delegificazione si sottraggono alla competenza delle Camere settori che da quel momento in poi possono essere disciplinati con regolamenti del Governo. Avviene perciò una declassamento della materia dalla legge al regolamento.
Il procedimento
Il procedimento di adozione dei regolamenti governativi segue il seguente procedimento
1. Iniziativa di uno o più ministri o del Presidente del Consiglio;
2. Parere del Consiglio di Stato (si tratta di un parere obbligatorio, ma non vincolante; il Governo può discostarsene indicandone i motivi);
3. Deliberazione del Consiglio dei ministri;
4. Emanazione del regolamento da parte del Presidente della Repubblica (la forma dell'atto è il decreto del Presidente della Repubblica (art. 87, comma 5 Cost.);
5. Controllo della Corte dei Conti (attraverso il visto e la
registrazione,
6. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Entrata in vigore (di norma 15 giorni dopo la pubblicazione, salvo l'indicazione di un termine più breve).
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