diritto |
|
|||||
LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO.
A) Funzione legislativa.
B) Funzione di controllo del governo.
C) Funzione di indirizzo politico.
L'esercizio della funzione legislativa è il compito più importante; cioè l'attività di preparazione, esame, e approvazione delle leggi: art. 70 Costituzione: L'approvazione delle leggi spetta a entrambe le camere. Le leggi vanno esaminate sotto tre profili: i contenuti, la forma, gli effetti.
I contenuti possono essere diversissimi: leggi che si limitano a porre direttive; leggi che erogano benefici; leggi che impongono comandi; leggi che impongono divieti; e che prevedono sanzioni in caso di in osservanza di comandi e divieti.
Gli effetti della legge sono strettamente collegati alla forma: la forma consente all'atto di acquistare un contenuto imperativo, generale e astratto nei confronti della totalità dei soggetti.
Cinque fasi (legge ordinaria diversa dalla legge costituzionale):
a) Iniziativa,
b) istruttoria,
c) discussione e approvazione
d) promulgazione.
e) pubblicazione.
f) L'iniziativa: presentazione di una proposta, cioè di un progetto di legge diviso in articoli, davanti a una delle due camere.
Per l'art. 71 Costituzione, l'iniziativa spetta:
al Governo (progetto o disegno di legge d. d. l. ).
a ciascun membro del Parlamento (proposta).
ai Consigli Regionali.
al CNEL.
al popolo (proposta di legge firmata da almeno 50 mila elettori).
Quindi; iniziativa legislativa a che non è titolare della funzione legislativa. Di fatto, il Governo è l'organo che maggiormente la esercita: Si tratta di disegni di legge, redatti dagli Uffici legislativi dei Ministeri, esaminati dal Consiglio dei Ministri, inviati al Presidente della Repubblica che li autorizza (deve!) con un proprio decreto; e presentati al Parlamento per la discussione e l'approvazione. (Esiste una iniziativa legislativa. RISERVATA al Governo: solo per la presentazione dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, dei disegni di legge finanziaria e di bilancio, e ella normativa in materia comunitaria.
L'istruttoria.
Le proposte di legge sono
presentate all'Ufficio di presidenza di una delle due Camere: esse vengono valutate
nella Conferenza dei capigruppo e iscritta all'ordine del giorno. art. 72 Costituzione
" . . . "commissione parlamentare permanente competente per materia perché compia l'ISTRUTTORIA
(commissione in sede referente). Niente istruttoria se la proposta si trovi in condizioni
di improcedibilità. Se la materia interessa più commissioni, queste
possono deliberare in comune; o si può chiedere il parere di altre commissioni.
Al termine dell'istruttoria,
La procedura descritta: in
sede "REFERENTE", perché
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta