ePerTutti


Appunti, Tesina di, appunto diritto

LE GARANZIE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE

ricerca 1
ricerca 2

LE GARANZIE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE


Una particolare attenzione è rivolta alle tecniche giuridiche attraverso le quali l'ordinamento impone o garantisce tali contenuti di disciplina e l'effettvità delle situazioni giuridiche da questi derivanti.

L'intervento garantistico si realizza altresì attraverso discipline miranti a circondare di cautele e condizioni il verificarsi di vicende oggettivamente estintive dei diritti del lavoratore; assicurando ai crediti di lavoro adeguate priorità all'interno dei crediti privilegiati; proteggendo i diritti del lavoratore nei confronti delle iniziative di terzi e rafforzando la garanzia di taluni crediti alla cui soddisfazione sono chiamati soggetti distinti dal datore di lavoro.

La quasi totalità delle discipline legislative del rapporto di lavoro è inderogabile da parte dell'autonomia privata.

Questi vincoli rigorosi che attengono alla determinazione del regolamento del rapporto di lavoro si riflettono poi sll'intero svolgimento del rapporto incidendo sui negozi di dismissione posti in essere dal prestatore di lavoro.

L'art 2113 c.c. si occupa espressamente dlle rinunce e transazioni del lavoratore a diritti derivanti da norme inderogabili di legge, comminando per esse la sanzione dell'invalidità che consiste nell'annullabilità, dal momento che, essa può essere fatta valere solo entro un termine di decadenza.

L'articolo suddetto è una norma aggiuntiva rispetto al regime generale. Secondo una teoria oggettivistica, si reputa di poter individuare nella particolare rilevanza dei diritti ricompresi nell'art 2113 l'esigenza di sottrarre anche al titolare di questi la possibilità di disporne, cioè non  solo per la tutela del singolo, ma anche per la salvaguardia dell'interesse collettivo dei lavoratori.

All'impugnazione del negozio è legittimato solo il lavoratore. Il termine di decadenza decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione, se intervenute dopo l'estinzione del rapporto medesimo. La originaria previsione del codice civile viene novellata nel 1973 che estende l'ambito applicativo della norma sotto il profilo soggettivo anche ai lavoratori parasubordinati, e sotto il profilo oggettivo, anche ai diritti derivanti da disposizioni inderogabili degli accordi e dei contratti collettivi.



Questione a se stante è la QUIETANZA A SALDO: dichiarazioni sottoscritte dal lavoratore alla cesazione del rapporto, nelle quali il dipendente afferma di aver ricevuto il amento di ogni spettanza e di non aver più nulla da pretendere.

Se successivamente tale convinzione dovesse rivelarsi erronea, egli ben potrà rivendicare i propri diritti anche oltre il termine di 6 mesi e la quietanza potrà fungere solo da prova di quanto già percepito.

L'ultimo comma del 2113 sottrae le conciliazioni intervenute in sede giudiziaria al regime di invalidità previsto per le rinunzie e transazioni afferenti i diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili. Ragione di tale delega è ravvedibile attraverso un filtro rappresentato dall'intervento del giudice, che depura la rinunzia e la transazione di segno negativo riconducibili allo stato di soggezione del lavoratore in singolo.

L'intervento dell'organizzazione sindacale non deve risolversi in una mera formalità, ma deve corrispondere a requisiti di reale effettività, nel senso dell'apprestamento di una adeguata assistenza al lavoratore nella conclusione dell'accordo transattivi, mirante a fargli acquisire adeguata consapevolezza del negozio che compie.





Privacy

© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta