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LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTO ILLECITO

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LE OBBLIGAZIONI NASCENTI DA ATTO ILLECITO

Il comportamento contrario alla legge che provoca ad altri un danno ingiusto prende il nome di fatto illecito.

I fatti illeciti rientrano tra le fonti dell'obbligazione in quanto secondo l'art. 2043 da essi deriva l'obbligo di risarcimento del danno,per colui che ha commesso il fatto. I fatti illeciti sono una fonte non negoziale dell'obbligazione,in quanto l'obbligo di risarcire nasce come conseguenza non voluta dall'autore del fatto ma bensì prevista dalla legge. Il risarcimento del danno rileva non tanto una sanzione repressiva a carico del danneggiante,quanto come mezzo di riparazione di un danno ingiusto.  Il legislatore,nel campo della responsabilità civile,però,non ha elencato le singole ure di fatto illecito,ma si è limitato a sancire un principio generale(art. 2043)e a prevedere alcune particolari fattispecie generatrici di responsabilità:principio dell'atipicità dell'illecito civile.


N.B. il danno consiste per definizione nella lesione di un diritto altrui e tale danno deve essere ingiusto. Secondo l'opinione tradizionale è ingiusto,e quindi risarcibile,solo il danno consistente nella lesione di un diritto soggettivo assoluto poiché solo tali diritti si fanno valere verso la generalità dei soggetti e quindi ciascuno è in condizioni di violarli. Tuttavia tale opinione è superat in considerazione del fatto che vi sono molte situazioni nelle quali il risarcimento è dovuto senza che vi sia un diritto soggettivo assoluto leso. Si ritiene,perciò,oggi che sia,più in generale,ingiusto il danno che leda un interesse meritevole di tutela e come tale protetto dall'ordinamento.




Dall'art. 2043 si riescono a desumere gli elementi del fatto illecito,elementi che devono sussistere perché un fatto possa qualificarsi come illecito e sia quindi fonte di obbligazione:

1)la colpa e il dolo: per l'art 2043 il danno è risarcibile solo se provocato da colpa o dolo. L'atto illecito è colposo quando l'evento dannoso non è voluto ma è cagionato per negligenza,imprudenza o imperizia,ovvero per inosservanza di leggi,regolamenti ordini o discipline. La colpa dunque consiste nella violazione di un dovere di diligenza,cautela o perizia verso terzi. La colpa quindi è esclusa se il fatto si verifica per caso fortuito,forza maggiore o,comunque per cause che il danneggiante non ha potuto evitare o non poteva prevedere.

L'atto illecito è doloso quando chi lo ha commesso ha agito con la coscienza e la volontà di cagionare l'evento dannoso. La distinzione tra dolo e colpa ha rilevanza nel diritto penale mentre la normativa civilistica è ispirata ad un principio di equivalenza tra colpa e dolo in ordine alle conseguenze del fatto dannoso.

2)l'imputabilità:per l'art 2046 perché il fatto dannoso possa essere addossato all'agente occorre che esso si capace di intendere e  di volere al momento in cui ha commesso il fatto. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere,il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace,salvo che esso provi di non aver potuto impedire il fatto. L'incapacità è giudicata caso per caso senza dar valore alle regole legali che attengono alla capacità negoziale.

3)nesso di casualità: l'art. 2043 parla di fatto che cagioni ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di fatto sono compresi sia il comportamento della persona che l'evento dannoso. In particolare il comportamento può consistere in un atto positivi(fatto commissivo),dal quale cioè il soggetto avrebbe dovuto astenersi,o in una astensione(fatto omissivo),la quale è rilevante ai fini dell'obbligazione di risarcimento solo quando chi ne è l'autore aveva il dovere giuridico di agire e  non l'ha fatto. Per il sorgere della responsabilità si richiede che tra la condotta e l'evento dannoso esista un nesso di casualità, ossia il danno deve essere cagionato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti,la sua condotta deve essere stata causa dell'evento pregiudizievole. In ogni caso il danneggiante è tenuto a risarcire solo i danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta del suo comportamento illecito. Quando più persone hanno concorso a provocare il danno,tutte sono responsabili verso il danneggiato.

Cause di giustificazione

Talvolta si verificano circostanze particolari,le quali fanno sì che un danno,normalmente considerato ingiusto,non possa essere considerato tale e quindi non implichi il risarcimento. Si parla in tal caso delle c.d. cause di giustificazione che sono:

la legittima difesa per cui non è responsabile del danno chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro il pericolo attuale di un offesa ingiusta,sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

lo stato di necessità per cui non è responsabile del danno chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo di un danno grave alla persona e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato. Tuttavia al danneggiato spetta un'equa indennità,la cui misura è rimessa alla valutazione del giudice. Se la situazione di pericolo è causata dal terzo il danneggiato può agire contro il terzo.


Il risarcimento del danno

Il danno ingiusto da risarcire può avere diverso contenuto. In particolare,si distingue il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.

Si definisce danno patrimoniale quello che si traduce,direttamente o indirettamente,in un pregiudizio al patrimonio. Il danno patrimoniale a sua volta si distingue in danno emergente,consistente in una diminuzione del patrimonio,ed in lucro cessante,rappresentato dal mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.

Danno non patrimoniale è,invece ogni pregiudizio recato direttamente alla persona,senza colpire,il patrimonio o la capacità produttiva della stessa c.d. danni morali. L'importo del risarcimento in tale caso è fissato dal giudice. Peraltro la legge al fine di evitare richieste spropositate di risarcimento per danni morali a fronte di qualsiasi tipo di illecito ne ha escluso in linea di principio la risarcibilità salvo nei casi espressamente previsti dalla legge(quando cioè il fatto illecito è considerato reato). Il campo in cui più frequente si registra la richiesta di risarcimento per danni morale è quello del danno alla persona che può riguardare sia l'integrità fisica che quella morale.

Il risarcimento può essere corrisposto per equivalente,cioè con il versamento di una somma di denaro corrispondente alla perdita subita e al mancato guadagno,o in forma specifica(art. 2058),cioè ripristinando,qualora sia in tutto o in parte possibile,la situazione di fatto preesistente(es.mediante la restituzione del bene sottratto). Se il risarcimento in forma specifica risulta essere troppo oneroso per il debitore,il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente.


N.B. In tema di danno alla persona particolare importanza la ha il c.d. danno biologico. Tale danno non è riconosciuto dal codice civile ma ha rilevanza per la giurisprudenza e per la dottrina. Con esso ci si riferisce al pregiudizio arrecato all'integrità fisica soprattutto, ritenuta  risarcibile sempre e a prescindere da ogni riflesso patrimoniale,dal danno morale e dalla lesione subita.


Ipotesi di responsabilità aggravata

Accanto alla responsabilità per colpa prevista dall'art 2043 il codice civile prevede casi che prescindono dalla colpa(responsabilità oggettiva)e che sono disciplinati in modo diverso,più grave per il responsabile del danno. I casi più noti di tale responsabilità aggravata sono:

esercizio di attività pericolose(art. 2050):chiunque cagiona ad altri danno nello svolgimento di una attività pericolosa,per sua natura o per l'uso dei mezzi adoperati,è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Ne sono esempio la caccia la produzione di gas in bombole ecc..

circolazione di veicoli(art 2054):tale disposizione si riferisce solo ai veicoli senza guida di rotaie e disciplina una responsabilità per il conducente(proprietario e conducente coincidono). Il conducente è responsabile e quindi deve risarcire il danno prodotto se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.  Nel caso di scontro tra due veicoli si presume che entrambe i conducenti abbiano la stesa responsabilità.

danno cagionato da cose in custodia(art 2051):ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,salvo che provi il caso fortuito. Custode è sia il proprietario,sia il possessore o il detentore.

danno cagionato da animali(art 2052): il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso,è responsabile dei danni cagionati dall'animale,sia che fosse sotto sua custodi,sia che fosse smarrito o fuggito,salvo che provi il caso fortuito. Usa l'animale chi ha il potere di governarlo pur senza aver necessariamente quello di sfruttarlo.

rovina di edificio(art 2053):il proprietario di un edificio e responsabile per i danni causati dalla sua rovina;egli può liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra che si tratta di danni non derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. Anche se tale norma fa riferimento solo al proprietario essa va estesa anche al titolare di un diritto reale di godimento.


N.B La responsabilità del produttore di una merce è sancita senza bisogno di alcuna prova di una specifica colpa,e dipende dal fatto oggettivo della lesione arrecata al cliente da un difetto del prodotto. Un difetto sussiste quando il prodotto non offre la sicurezza che si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. Tale responsabilità è stato introdotta con il D.P.R. d24 maggio 1988, n 224 e quindi va applicato in riferimento a tutte i prodotti messi in circolazione dopo la sua emanazione.


Responsabilità indiretta

La responsabilità per fatto illecito,per colpa o aggravata,è diretta in quanto l'obbligo di risarcire il danno incombe su colui che ha commesso il fatto. ½ sono però casi eccezionali nei quali la legge prevede la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto illecito e si parla in tal caso di responsabilità indiretta. Le principali ipotesi di responsabilità indiretta sono le seguenti:

dei padroni e dei committenti(art 2049):i datori di lavoro rispondono per i danni arrecati dal fatto illecito dei suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti,e da tale responsabilità non possono liberarsi nemmeno dimostrando di non aver potuto impedire il fatto.

per danni cagionati dalla circolazione di veicoli(art 2054 co.3): Il proprietario,se non coincide col conducente,per non essere considerato responsabile,deve provare che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Per provare questo estremo non è sufficiente dimostrare che non si sapeva o non si voleva che il veicolo venisse usato bensì occorre la specifica prova di avere adottato tutte le precauzioni necessarie per impedire che altri si impossessassero del veicolo e lo facesse circolare.

dei genitori e dei tutori(art 2048):i genitori o il tutore rispondono per il danno cagionato dal fatto illecito dei li minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi,salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto. Analoga responsabilità è prevista per i precettori e i maestri d'arte per i fatti illeciti dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.


Responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale

La responsabilità per fatto illecito prende il nome di responsabilità extra-contrattuale. Tale responsabilità è nettamente distinta dalla responsabilità contrattuale o per inadempimento. La responsabilità si ha nel caso di violazione di un dovere specifico derivante da un precedente rapporto obbligatorio. Si ha invece responsabilità extra nel caso di violazione del generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica.

La distinzione tra i due tipi di responsabilità assume particolare rilevanza in considerazione della diversa disciplina prevista dalla legge in riguardo alla capacità,l'onere della prova,l'area dei danni risarcibili e la prescrizione.

Con riguardo alla capacità,mentre per la responsabilità contrattuale occorre la specifica capacità di obbligarsi,cioè la capacità di agire per quella extra è sufficiente la capacità naturale ossia quella di intendere e volere.

Con riguardo all'onere della prova mentre nella responsabilità contrattuale l'attore(creditore dell'obbligazione inadempiuta)deve dimostrare solo l'esistenza dell'obbligazione e l'oggettivo inadempimento,ed è a carico del debitore l'onere di provare che l'inadempimento non è a lui imputabile,nella responsabilità extra chi vuole il risarcimento deve dimostrare il fatto materiale,cioè la condotta dell'agente e il danno conseguente(a meno che non si tratti di responsabilità aggravata o indiretta).

Con riguardo all'area dei danni risarcibili,mentre nella responsabilità contrattuale sono risarcibili solo i danni prevedibili nel tempo in cui è sorta l'obbligazione a meno che l'inadempimento della stessa non dipenda dal solo debitore,nella responsabilità extra sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza diretta della condotta dell'agente

Con riguardo alla prescrizione nella responsabilità contrattuale il diritto al risarcimento in caso di inadempimento si prescrive di regola nel termine di 10 anni(con numerose eccezioni) nel caso di responsabilità extra tale diritto si prescrive di regola in 5 anni.  Se il danno è prodotto dalla circolazione di veicoli la prescrizione è di 2 anni.








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