diritto |
ure di obbligazioni nascenti dalla legge sono la gestione di affari altrui, la ripetizione di indebito e l'arricchimento senza giusta causa.
Si ha gestione d'affari altrui quando una persona(gestore) svolge attività patrimoniale nell'altrui interesse,spontaneamente e scientemente. L'art 2028 prevede la gestione di affari solo quando l'interessato non sia in grado di provvedere a sé. La gestione di affari è fonte di obbligazione sia per il gestore che per l'interessato: il primo è obbligato a continuare tale gestione con la diligenza del buon padre di famiglia fino a quando l'interessato "dominus" non possa intervenire direttamente; il secondo è obbligato ad adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in suo nome ,ad indennizzarlo per le obbligazioni assunte in nome proprio e a rimborsarlo di tutte le spese necessarie o utili con gli interessi. Le obbligazioni a carico dell'interessato sorgono però solo se esistono due condizioni:
la gestione sia utilmente iniziata
gli atti di gestione non siano stati eseguiti contro il divieto dell'interessato.
Si ha la ripetizione di indebito quando una persona credendosi debitore esegue un amento non dovuto. La legge stabilisce che chi riceve il amento è tenuto alla restituzione di quanto ha ricevuto con i frutti e gli interessi(essi sono dovuti dal giorno della richiesta di restituzione se chi ha ricevuto è in buona fede altrimenti sono dovuti dal giorno del amento) e allo stesso modo,riconosce a colui che ha indebitamente ato il diritto alla ripetizione dell'indebito. L'azione di ripetizione è pero una azione personale e quindi se chi ha ricevuto l'indebito ha già alienato la cosa ad un terzo chi ha ato non può pretendere la restituzione dal terzo ma solo chiedergli il corrispettivo qualora non sia ancora dovuto. Se chi ha ricevuto il amento è incapace la legge consente la ripetizione solo nei limiti dell'arricchimento e quindi di ciò che è stato rivolto a suo profitto
Si distingue l'indebito oggettivo da quello soggettivo. Si ha indebito oggettivo quando una persona,credendosi debitore,esegue in amento,mentre non esiste alcuna obbligazione. Si ha indebito soggettivo quando una persona,credendosi debitore in base ad errore scusabile,esegue il amento di un debito altrui. Ove non sussista errore scusabile, ossia un errore tale da non poter essere evitato,il amento è valido come adempimento del terzo:quindi colui che ha ato non può pretendere la ripetizione ma subentra nei diritti del creditore verso il vero debitore. La legge inoltre non accorda la ripetizione di quanto erroneamente dato in esecuzione di un obbligazione naturale.
Si ha ingiustificato arricchimento quando il patrimonio di una persona si accresce a danno del patrimonio di un'altra senza che sussista ragione che giustifichi lo spostamento patrimoniale.
La legge(art. 2041) stabilisce il principio per il quale chi si arricchisce senza causa a danno di altri è tenuto,nei limiti dell'arricchimento,a indennizzare il danneggiato della correlativa diminuzione patrimoniale e qualora l'arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata,colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se ancora sussiste al tempo della richiesta di restituzione.
L'azione generale di arricchimento ha carattere sussidiario,cioè non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.
(Ex. Il proprietario che deve restituire una cosa può chiedere il rimborso delle migliorie apportate ad essa).
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