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LE SANZIONI DI CARATTERE PENALE

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LE SANZIONI DI CARATTERE PENALE

Le linee generali del nuovo sistema tributario entrato in vigore nel 2000. L'attuale DIRITTO TRIBUTARIO è stato introdotto nel nostro ordinamento non tantissimo tempo fa: nel 1999. Entrato in vigore nel 2000, sostituisce completamente il precedente SISTEMA SANZIONATORIO PENALE introdotto nel 1982. L'attuale disciplina penale deriva per così dire dalla crisi del vigente sistema pecuniario per cui si è dovuto sostituire il precedente sistema con uno nuovo.

Il sistema colpiva con sanzioni penali gli illeciti di evasioni ma accanto a questi reati erano previsti anche reati che consistevano in comportamenti preparatori ad una futura evasione (ad esempio, la mancata o l'insufficiente contabilizzazione dei ricavi). Non erano puniti solo reati di evasione già consumata ma anche comportamenti transitori all'evasione. Erano considerati inoltre reati penali le irregolarità certe e le irregolarità formali (ad esempio, chi non teneva la contabilità o chi non la teneva in modo corretto).


Questo sistema è entrato in crisi:

  per cause endogene i contribuenti stessi riconoscevano che il sistema qualificava come reati penali anche dei comportamenti puramente di carattere formale e quindi si è perso il senso della gravità del reato penale; e



  per cause esogene i procedimenti penali instaurati sono stati tantissimi, il nostro sistema si è visto sommergere da un gran numero di procedimenti tributari penali e di conseguenza questi ultimi non riuscivano ad avere una prosecuzione in quanto il sistema si bloccava.


Il sistema degli evasori prevedeva due tipi di reati:

le contravvenzioni illeciti che il legislatore qualificava di minore gravità e che erano puniti con una pena detentiva (arresto) e/o con una pena pecuniaria (multa). Questi reati potevano essere estinti tramite il procedimento di oblazione, vale a dire attraverso il amento di una somma di denaro;

i delitti reati penali di maggiore gravità che erano puniti con una pena detentiva e/o con una pena pecuniaria.


Ora sono conurati come reati penali SOLO i reati di evasione, non più i reati preparatori ad una futura evasione e nemmeno quelli derivanti o consistenti da irregolarità formale. Per il nuovo SISTEMA SANZIONATORIO del 2000, sono reati soltanto quelli che risultano da un'evasione vera e propria, già consumata. È stata prevista dal legislatore l'estinzione dei reati contravvenzionali, ora ci sono solo più i delitti, che non possono, a differenza di prima, essere estinti esclusivamente con il amento di una somma di denaro.  Sono reati solo quelli più gravi, come la dichiarazione infedele, la dichiarazione omessa, l'uso di fatture false per aumentare i costi e altri reati di gravità eminente.


La sanzione contemplata è la reclusione maggiorata da alcune sanzioni accessorie, con durata maggiore rispetto alle sanzioni amministrative accessorie: interdizione non inferiore a 6 mesi e non superiore a 3 anni; incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (impossibilità di partecipare agli appalti pubblici) non inferiore a 1 anno e non superiore a 3 anni.

Il contribuente che ha commesso il reato può avere un comportamento positivo nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Il comportamento di cui sopra si manifesta attraverso il amento spontaneo delle imposte una volta che il reato vi sia stato contestato. Ed allora, se il contribuente manifesta questa sua disponibilità ad eliminare l'illecito commesso in passato, le sanzioni possono essere ridotte: in particolare le sanzioni penali possono essere ridotte fino alla metà e le sanzioni accessorie possono essere annullate completamente (meccanismo determinante per il contribuente).


La norma penale in linea di principio non è retroattiva; la norma penale è però retroattiva quando un determinato reato viene colpito con una pena minore. La Legge del 1929 impediva questa retroattività delle norme più favorevoli al contribuente. È stata abrogata. Adesso il principio della retroattività è un principio che si applica in tutti i rami del nostro ordinamento tributario.


È possibile che lo stesso illecito sia previsto sia dalle sanzioni amministrative che dalle sanzioni di carattere penale (ad esempio, la dichiarazione infedele darebbe luogo sia a sanzioni di carattere amministrativo che a sanzioni penali). Ma nel nostro ordinamento c'è il principio della alternatività (una o l'altra) non può essere comminata sia una sanzione penale che una sanzione amministrativa: ci devono essere criteri in base ai quali deve essere operata dal magistrato una scelta. Questo problema si risolve in base al principio di specialità la specialità implica un'identità di tutti gli elementi che compongono le due fattispecie, però in un settore, o in quello amministrativo o in quello penale, vi è almeno un elemento ulteriore caratterizzante. Ad esempio, nel caso della dichiarazione omessa, se un contribuente ha escluso intenzionalmente una dichiarazione che darà luogo ad un'imposta di 180.000.000 di £, ci sarà una sanzione di carattere amministrativo più una sanzione di carattere penale; però in sede penale c'è quell'elemento in più che è la specialità: la norma penale prevede l'applicazione delle sanzioni penali nel caso in cui si superi la soglia di 150.000.000 di £.





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