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LE SUCCESSIONI: PRINCIPI GENERALI
La successione consiste nel subingresso di un soggetto nella posizione giuridica di un altro soggetto. Un pericolo che l'ordinamento giuridico doveva scongiurare era quello che un patrimonio rimanesse senza proprietario e dunque da qui nasce l'esigenza di normalizzare le successioni in caso di morte, ma come sappiamo esistono anche tipi particolare di successioni inter vivos.
Il diritto delle successioni deve in primo luogo designare le persone dei successori. In secondo luogo deve regolare l'acquisto da parte dei successori e, in particolare, le condizioni alle quali essi diventano responsabili dei debiti del de cuius (si designa così la persona della cui designazione si tratta), i rimedi concessi ai creditori del de cuius per assicurare che il patrimonio ereditario sia destinato innanzitutto alla soddisfazione dei loro crediti, la gestione del patrimonio immediatamente dopo l'apertura della successione.
La parte del diritto delle successioni che regola la designazione dei successori si collega più strettamente con la concezione politica della famiglia e della proprietà. La misura in cui si ammette la successione a favore di privati dipende dalla misura in cui si riconosce la proprietà privata. Quanto poi alla libertà di disporre per testamento, essa è espressione di un principio individualistico, che può venire compresso dai limiti posti a tutela della famiglia. Questi ultimi poi nel corso degli anni sono stati diversamente conurati in diversi situazioni storiche e politiche, in base a quanto la famiglia fosse intesa in senso più o meno ampio, seconda la diversa posizione della donna nella società, e secondo che lo scopo fosse quello di provvedere alla necessità di assicurare potenze familiari, quella di frantumare e diffondere la proprietà o quella di concentrare grossi patrimoni in mano a poche famiglie.
LE DIVERSE SUCCESSIONE PER MORTIS CAUSA:
La possibilità di trasmissione si ricollega come detto con il riconoscimento della proprietà privata ed implica il potere di disporre completamente dei propri beni con atti di ultima volontà. Questo potere però da sempre è stato limitato nella nostra tradizione giuridica, da disposizione poste a tutela della famiglia; dunque la piena e totale libertà di disporre può esservi solo quando manchino prossimi congiunti. La limitazione della libertà testamentaria (successione testamentaria) e della libertà di disporre con atti di donazione è data dalla presenza dei prossimi congiunti che sono tutelati in quanto sono detti successori necessari (successione necessaria) e cioè l'insieme delle norme che dettano la percentuale di patrimonio che spetta a questa soggetti.
Visto che il testamento è un atto volontario e non obbligatorio, nel caso in cui esso non vi sia o non disponga per l'intero patrimonio un ulteriore complesso di norme regolano la successione (successione legittima); i successori così designati sono detti successori legittimi.
La costituzione menziona le successioni per mortis causa nell'ultimo comma dell'art. 42 subito dopo la formulazione dei principi generali della proprietà privata. Questa collocazione non ho casuale: abbiamo ripetuto più volte come la successione ed il riconoscimento della proprietà privata sia connesse. Questo articolo sancisce che l'ammissibilità per la successione è stabilità per i privati; ed interpretandolo si deduce che un articolo che esprima diversamente o che realizzasse lo stesso risultato attraverso l'imposizione di un imposta sulle successioni sarebbe incostituzionale.
In secondo luogo dalla Costituzione si desume il riconoscimento solenne della libertà testamentaria, quanto i suoi limiti sarebbe incostituzionale sia una norma che imponesse la devoluzione totale del patrimonio della famiglia sia una che eliminasse la tutela della famiglia stessa.
In linea di massima le disposizione previste per la successione necessaria tutelano i congiunti prossimi mentre sono successoti legittimi i parenti fino al sesto grado. A queste persone sono riservati dei diritto a meno che non siano indegne di riceverle per fatti gravissimi compiti nei confronti del de cuius. Nel caso in cui non ci siano successori necessari e legittimi succederà lo stato come previsto dall'art. 568 del Codice Civile.
Le successioni per mortis causa si compongono di tre fasi.
L'ACCETTAZIONE O RIFIUTO DELLA SUCCESSIONE
L'accettazione della successione può avvenire in svariati modi:
Anche il rifiuto può avvenire in svariati modi:
SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE
Nel diritto moderno, dove la concezione della famiglia è assai mutata, la qualità di erede ha perso il suo significato originario, ed ora è riconducibile ad una questione puramente patrimoniale.
Si definisce successore a titolo universale colui che acquista la carica di erede accettando l'intero patrimonio od una quota di esso, i quali hanno il dovere di rispondere dei debiti ereditari e avranno la possibilità di avere una quota dei beni di nuova esistenza.
Si definisce, invece, successore a titolo particolare colui il quale accetta uno o più diritti specifici espressamente indicati diventando così legatario. Egli non risponde dei debiti ereditari ma non potrà succedere per i beni di nuova esistenza.
I RAPPORTI TRASMISSIBILI PER CAUSA DI MORTE:
In genere dei rapporti giuridici che fanno capo alle persone fisiche alcuni si estinguono al momento della morte del titolare. Appartengono a questa categoria i diritti personalissimi e i rapporti familiari. Solo in casi particolari può succedere che interessi di carattere non patrimoniale sopravvivano e possano essere fatti valere dai prossimi congiunti (es. art. 23 sui diritti d'autore).
Per quanto concerne invece i diritti patrimoniali, essi di regola si trasferiscono agli eredi. Vi sono dei casi però che si estinguono invece alla morte del titolare per esempio il diritti ad una rendita vitalizia ed il diritto agli alimenti, ma si può trattare anche di obblighi quali ad esempio quello di prestare gli alimenti e gli obblighi di eseguire prestazioni di opera personale.
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