diritto |
LEGGI ELETTORALI.
L'art. 48 della Costituzione non dice nulla in tema di leggi elettorali; cioè non detta pincìpi sul COME DEBBANO ESSERE TENUTE LE ELEZIONI POLITICHE in Italia: però molte norme costituzionali impongono la presenza delle MINORANZE
( altrimenti, violazione dell'art. 48 della Costituzione sull'uguaglianza del voto; e violazione dell'art. 1 della Costituzione , per cui l'Italia è una Repubblica democratica);
principio del PLURALISMO.
I SISTEMI ELETTORALI tendono
a individuare i metodi e i criteri per trasformare i voti espressi dal corpo elettorale
nell'attribuzione dei seggi e dei collegi elettorali.
Sui COLLEGI ELETTORALI
in un collegio unico nazionale, in cui gli elettori votano per l'intera lista dei rappresentanti;
tanti collegi territoriali: gli elettori eleggono un rappresentante (collegio uninominale), o più di un rappresentante (collegio plurinominale o scrutinio di lista.
La determinazione del NUMERO
dei rappresentanti e
Per esempio: un numero elevato di rappresentanti permette di stabilire un rapporto più diretto tra eletti e elettori. Oppure: la riduzione del numero dei rappresentanti permette di rendere più efficiente l'Assemblea rappresentativa.
Rilevanti conseguenze nei rapporti fra elettori e eletti derivano, anche, dalla scelta tra le circoscrizioni: nei collegi UNINOMINALI l'eletto dovrà rappresentare gli interessi dell'intera COMUNITA' LOCALE.
Nei collegi PLURINOMINALI ( in cui viene garantita la rappresentanza delle MINORANZE) gli eletti saranno prescelti (votati) sulla base di valutazioni più direttamente collegate con gli interessi POLITICI GENERALI.
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