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L'EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
1. Considerazioni preliminari
Tutte le forme di tutela previdenziale sono state istituite subito prima e durante l'ordinamento corporativo. Al momento della loro istituzione tali forme costituivano espressione di una solidarietà limitata ai datori di lavoro e ai lavoratori.
Ciò non solo imponeva che la tutela previdenziale fosse limitata ai lavoratori subordinati, ma consentiva anche che tale tutela venisse realizzata attraverso un complesso di rapporti analoghi a quelli propri delle assicurazioni private. Tra contributi e prestazioni previdenziali intercorreva una relazione di corrispettività poiché l'ammontare della prestazione era proporzionato ai contributi versati, mentre il mancato versamento di questi ultimi escludeva il diritto alle prestazioni.
La costituzione repubblicana considera la tutela previdenziale come espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività.
Secondo i principi costituzionali, il titolo per avere diritto alle prestazioni previdenziali risiede soltanto nell'essere cittadini e i livelli di quelle prestazioni ' mezzi adeguati alle esigenze di vita', debbono essere determinati soltanto in funzione delle scelte politiche che ispirano il legislatore nella valutazione e nella individuazione delle esigenze di liberazione dal bisogno alle quali occorre dare soddisfazione.
Dopo l'entrata in vigore della costituzione a mancato disegno per una riforma organica, mentre più recente legislazione risulta sempre più intensamente ispirata ai principi costituzionali ma soltanto per alcuni aspetti.
Le leggi più recenti, ispirate ai
principi costituzionali, una
Un limite esiste deve essere individuato non tanto e non solo nell'impossibilità di superare l'enunciato legislativo ( art. 12 ,disp.prel., cc), ma soprattutto nella stessa diversità di significati e di rilevanza che la giurisprudenza attribuisce ai principi accolti dalla costituzione.
2. Origine della previdenza sociale
E trasformazioni economiche e sociali determinate dalla rivoluzione industriale polvere per evidenza anche problema di quanti si venivano a trovare in condizione di bisogno.
Ciò soprattutto perché le nuove strutture economiche e sociali determinate dall'industrializzazione, dal fenomeno dell'inurbamento e dai bassi livelli salariali e resero difficile il ricorso alla tradizionale solidarietà familiare e inadeguati gli interventi della beneficenza pubblica e privata, mentre l'abolizione delle corporazioni aveva eliminato ogni forma di solidarietà professionale.
L'esigenza di realizzare una tutela dei lavoratori subordinati che si venivano a trovare in condizione di bisogno per il verificarsi di eventi che ne menomavano la capacità lavorativa fu ben presto avvertita.
Il liberalismo ottocentesco considerò con intransigenza i problemi sociali del lavoro.
Il ricorso alla beneficenza pubblica e privata dapprima veniva considerato una soluzione ultima e destinata a garantire la conservazione dell'ordine pubblico.
La prima manifestazione di quella che poi sarà la previdenza sociale fu determinata dalla spontanea iniziativa dei lavoratori interessati. Le società di mutuo soccorso, associazioni volontarie di lavoratori, realizzarono la solidarietà tra agli associati provvedendo, con i loro contributi: ad erogare prestazioni a quanti si fossero trovati in condizione di bisogno, nonché una pensione agli associati che avessero raggiunto un'età che li rendeva inabili ad un lavoro proficuo una erogazione una tantum ai familiari degli associati defunti.
Lo schema è quello dell'assicurazione anche se c'è l'eliminazione dell'intermediario- assicuratore.
Le mutue di soccorso si rivelarono solo parzialmente idonee a risolvere il problema dell'incerto domani di chi vive del proprio lavoro. Alle mutue si potevano iscrivere soltanto lavoratori meglio retribuiti.
L'esperienza mutualistica rappresenta una delle prime manifestazioni dell'associazionismo operaio: la loro costituzione può essere messa relazione a quella del sindacato ed anzi l'ha preceduta e favorita.
La legge 17 marzo 1898, n. 80, resa obbligatoria per i datori di lavoro l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e così, la nascita della previdenza sociale italiana. In realtà, questa legge si limita a rendere obbligatoria un'assicurazione privata per la responsabilità civile del datore di lavoro.
Il datore di lavoro doveva anche sostenere i rischi che lavoratore incontra nello svolgimento della sua attività. Questo fu il primo intervento statale atto dalla di chi, vivendo del proprio lavoro, si viene a trovare in condizione di bisogno.
3. La previdenza sociale nel periodo pre corporativo e corporativo
L'evoluzione della previdenza sociale è rapida. Si accentua il carattere pubblicistico della tutela previdenziale. Essa, nata volontaria, diventa dapprima obbligatoria, nel senso che la sua piena attuazione, ancorché imposta dalla legge, è condizionata può sempre adempimento degli obblighi posti a carico specialmente del datore di lavoro; diviene necessaria, nel senso che opera ex lege.
La realizzazione della tutela previdenziale viene affidata esclusivamente ad enti pubblici appositamente istituiti.
Se la necessarietà della tutela previdenziale, sta ad indicare che alla realizzazione di quest'ultimo corrisponda l'interesse pubblico, la realizzazione di quella tutela continua ad essere considerato un compito proprio delle categorie interessate sulla quale soltanto ricade l'onere di finanziarne l'attuazione.
Lo stato si limita a dar vita a nuovi istituti, a dettare con legge la disciplina dei rapporti, ma raramente interviene finanziariamente.
Interesse dei lavoratori soddisfatto mediante il contemperamento e la reciproca subordinazione degli interessi individuali degli appartenenti alla categoria o mediante la subordinazione dell'interesse dei datori di lavoro.
La dottrina del tempo è stata indotta a ritenere che tra all'obbligo degli istituti previdenziali di erogare prestazioni e quella del amento dei contributi previdenziali intercorresse una relazione sinallagmatica riducendo così tutta la tutela previdenziale entro schemi privatistici.
Durante il periodo corporativo il sistema delle assicurazioni sociali non sono viene completato con la previsione della tutela di nuovi rischi, ma venne assumendo man mano caratteristiche che precludono alla successiva evoluzione.
Così all'originaria concezione del rischio professionale si viene affiancando una concezione più ampia: quella della solidarietà corporativa tra datori e prestatori di lavoro ispirata alla realizzazione dell'interesse pubblico dell'economia nel quale si pretendeva di risolvere autoritativamente il conflitto sociale.
Essa consentì l'estensione della tutela previdenziale, estendendola anche a rischi.
La disposizione XXVI della carta del lavoro: ' la previdenza è un'altra manifestazione del principio di collaborazione. Il datore di lavoro e il prestatore d'opera devono concorrere proporzionalmente agli oneri di essa. Lo stato procurerà di coordinare ed unificare, quanto più è possibile, il sistema degli istituti di previdenza'.
4. L'idea della sicurezza sociale
L'evoluzione della previdenza sociale avviene nell'immediato secondo dopoguerra. Essa deve essere posta in relazione con l'affermarsi dell'idea della sicurezza sociale.
L'idea sicurezza sociale esprime esigenza che venga garantita a tutti i cittadini la libertà dal bisogno, in quanto questa libertà è ritenuta condizione indispensabile per l'effettivo godimento dei diritti civili e politici.
La libertà dal bisogno deve essere garantita a tutta la collettività organizzata nello stato della quale essa costituisce il fine da perseguire mediante ricorso ad una solidarietà che è generale quanto coinvolge tutti i cittadini.
Nella varietà dei modi di attuazione si possono individuare due principi fondamentali e rappresentanti gli elementi caratteristici è e determinanti devoluzione dei sistemi giuridici previdenziali in relazione all'idea della sicurezza sociale:il sempre più determinante intervento dello stato, assume direttamente tre suoi fini la realizzazione della tutela previdenziale e la progressiva estensione di questa nuove situazioni di bisogno e la nuova categoria di soggetti, anche oltre l'ambito tradizionale del lavoro subordinato.
5. L'evoluzione della previdenza sociale e nelle disposizioni della costituzione
L'idea sicurezza sociale è stata accolta per effetto dell'accoglimento, nella nostra costruzione, del principio secondo il quale compito dello stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. Tale principio sta a significare che la liberazione dal bisogno corrisponde ad un interesse riferibile a tutta la collettività.
Dall'art. 38 cost è previsto che:
'Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale'.
'I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria' .
'Gli invalidi e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale' .
'Ai compiti previsti questo articolo provvedono anche organi e istituti predisposti o integrati dallo stato' .
'L' assistenza privata è libera'.
Il quarto comma dell'art. 38 dispone che la realizzazione del programma previsto debba avvenire ad opera dello stato, tenuto non solo a predisporre gli organi e gli istituti necessari ma anche ad integrarli. Intervento dello stato deve tendere all'effettiva realizzazione della tutela dei soggetti protetti.
Dal secondo comma dell'art. 3 Cost risulta che tutti cittadini, in caso di bisogno, hanno diritto ai mezzi necessari per vivere.
I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita quando si verificano determinati eventi generatori di bisogno.
Il sistema della previdenza sociale supera l'ambito del lavoro subordinato per estendersi a tutte le categorie di lavoratori. Il sistema previdenziale ha superato anche tradizionale carattere territoriale che delimitava attuazione al criterio nazionale. La corte costituzionale ha esteso la tutela previdenziale anche ai lavoratori italiani all'estero.
Le prestazioni previdenziali devono essere adeguate anche alle esigenze di vita della famiglia del lavoratore: garanzia dei mezzi adeguati alle esigenze di vita e una retribuzione proporzionata e sufficiente.
L'art. 38 cost, all'ultimo comma, afferma il principio della libertà della previdenza privata, come manifestazione di quella specifica solidarietà che si esprime anche nelle formazioni sociali (art.2 cost). Previdenza privata che non può essere che libera in quanto volontaria e destinata esclusivamente alla soddisfazione di interessi privati. La previdenza privata non solo a libere, ma deve essere anche i incoraggiata e tutelata costituendo una forma di risparmio (art.47 cost).
6. L'evoluzione della previdenza sociale nella legislazione ordinaria
Il mosaico legislativo che regola il sistema previdenziale può essere considerato unitariamente.
I principi contenuti nel secondo comma dell'art. 3 e nell'art. 38 della costituzione consentono di individuare lo schema essenziale di quel sistema.
La legislazione ordinaria non poteva che dare attuazione ai principi della sicurezza sociale. Di questa evoluzione sono espressione, oltre che l'istituzione del servizio sanitario nazionale, l'intervento finanze dello stato e l'integrale finanziamento a carico del bilancio dello stato dell'assegno sociale, la continua estensione della tutela previdenziale nell'ambito stesso del lavoro subordinato o e l'estensione della tutela di malattia a tutti i cittadini, la rivalutazione automatica delle pensioni, l'estensione della tutela infortunistica per eventi dannosi occorsi in ambito domestico.
Per contrastare fenomeni di povertà e di esclusione sociale, il legislatore ha anche predisposto interventi in favore dei soggetti dotati di risorse economiche insufficienti a garantire la liberazione dal bisogno e ha istituito il sistema integrato di interventi e servizi sociali. I destinatari delle provvidenze sono: i cittadini stranieri presenti sul territorio italiano, le persone esposte al rischio della marginalità sociale e impossibili a provvedere al mantenimento proprio ed i li (c.d. assegno di povertà), le madri cittadine italiane, residenti tale, alle quali compete un assegno per maternità.
È affidata allo stato il compito di realizzare la tutela previdenziale, mentre l'estensione di quest'ultima oltre l'ambito tradizionale del lavoro subordinato risponde all'esigenza di garantire a chiunque viva del proprio lavoro e tutti cittadini i minimi mezzi di sostentamento al verificarsi di eventi generatori di bisogno.
7. Il servizio sanitario nazionale
L'istituzione del servizio sanitario nazionale realizza appieno il precetto costituzionale in base al quale la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività ( art. 32 cost).
Il servizio sanitario nazionale è stato istituito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833. Tale servizio è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali e sociali.
Con l'istituzione del servizio sanitario nazionale la tradizionale tutela previdenziale ha assunto caratteristiche del tutto nuove.
Il servizio sanitario nazionale è chiamato a svolgere la funzione di concorrere alla formazione di una moderna coscienza sanitaria. Esso ha tenuto a provvedere alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie fisiche e psichiche, accertamento e alla rimozione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e di vita, alla riabilitazione.
Interventi di assistenza sanitaria garantiti dal servizio sanitario nazionale risultano efficacemente integrati dagli interventi di servizio sociale realizzati dal sistema integrato di assistenza sociale di cui al legge n. 328 del 2001.
8. Sicurezza sociale e funzioni sociali dello stato
L'attuazione dell'idea della sicurezza sociale trova riscontro in quella complessa attività svolta dallo stato, che si qualifica si determina in relazione al fine di realizzare la protezione dei cittadini dal bisogno.
Il benessere dei consociati è infine inerente alla essenza della comunità statuale in ogni sua forma storicamente conosciuta.
L'assistenza e la previdenza sociale tradizionali tendono a realizzare la libertà del bisogno di tutti i soggetti presenti sul territorio, anche se non cittadini italiani.
L'assistenza e previdenza sono nate con la stessa motivazione politica: il fine in vista del quale vennero le prime realizzazioni di tutela dal bisogno è stato quello del mantenimento dell'ordine costituito.
I primi interventi di assistenza sociale trovarono la loro giustificazione nel timore che l'indigenza priva di ogni conforto e recata all'esasperazione potesse indurla a ribellarsi all'ordine costituito.
La previdenza sociale dei lavoratori subordinati ha avuto nel tempo sviluppo più intenso, sia per il sorgere immediato il progressivo sviluppo di una coscienza di classe, sia per il perdurare della preoccupazione di diminuire la tensione determinata dai nuovi rapporti sociali.
L'idea sicurezza sociale trova riscontro nella estensione delle funzioni sociali dello stato in tal caso è destinata a influenzare non solo la previdenza sociale, ma in genere ogni attività pubblica a scopo sociale.
9. Sicurezza, previdenza e assistenza sociale
La persona umana e riguarda specificatamente l'impegno dello stato a realizzare un interesse indivisibile della collettività mediante la tutela del singolo.
L'idea della sicurezza sociale ha avuto attuazione mediante quegli interventi che consistono nell'erogazione di beni e servizi ai cittadini e che si trovino in condizione di bisogno.
Tali sono gli interventi dello stato che vanno dalla fornitura di cure gratuite agli indigenti alla predisposizione e alla integrazione di organi e istituti che assicurino ai cittadini il mantenimento ed assistenza sociale i lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
L'idea della sicurezza sociale trova la sua essenziale attuazione in quel complesso attraverso il quale la pubblica amministrazione, o altri enti pubblici, realizzano il fine pubblico della solidarietà con l'erogazione di beni, in denaro natura, ed i servizi e cittadini che si trovano in condizione di bisogno.
L'assistenza sociale assolveva ad una generica funzione di tutela degli indigenti.
La previdenza sociale assolveva alla funzione specifica di tutela dei lavoratori in quanto espressione di una solidarietà imposta esclusivamente ai loro datori di lavoro.
Nell'assistenza sociale, gli assistiti erano titolari di un interesse legittimo, mentre soltanto della previdenza sociale era riconosciuto lavoratori un diritto soggettivo alle prestazioni.
Nell'evoluzione sia giunti alla realizzazione di una adeguata tutela degli interessi dei cittadini non lavoratori, e di altri soggetti non cittadini ritenuti meritevoli di tutela.
La previdenza sociale destinata a realizzare il fine fondamentale dello stato di provvedere alle esigenze dei lavoratori conseguenti al verificarsi di eventi generatori di bisogno ha perso ormai ogni eventuale residuo del modello delle assicurazioni.
In questo contesto assumono le nozioni di previdenza e assistenza sociale, quando vengono utilizzate, per distinguere le prestazioni ancora finanziate su base contributiva e quelle finanziate soltanto a carico dello stato.
10. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
Con la legge n. 328 del 8 novembre 2000, è stato abrogato il dispersione sistema assistenziale istituito nel 1890 e sostituito da un sistema che attribuisce diritti soggettivi alle persone protette.
I principi generali e le finalità di tale legge confermano che la sicurezza sociale è destinata ad operare oltre l'ambito tradizionale della previdenza sociale.
11. Assicurazioni sociali assicurazioni private
Attraverso le c.d. assicurazioni sociali si realizza tuttora la tutela previdenziale.
Si deve ritenere che anche le assicurazioni private assorbono ad una funzione previdenziale.
Nell'assicurazione privata all'eliminazione del bisogno si realizza con l'assunzione da parte dell'assicuratore dell'obbligo di sopportare le conseguenze economiche dell'evento temuto, dietro il corrispettivo del amento del premio da parte della assicurante.
Nelle assicurazioni sociali, invece, l'eliminazione delle situazioni di bisogno si realizza con l'organizzazione di un servizio pubblico.
Le assicurazioni sociali e quelle private possono essere anche complementari.
La sicurezza sociale, come fine essenziale dello stato, ma riguarda i bisogni essenziali. Essa incontro limite della sua stessa funzione che quella di realizzare, mediante ricorso alla solidarietà generale, un interesse pubblico generale. Al di là di questo limite la liberazione dal bisogno è lasciata alla previdenza privata.
Le assicurazioni private possono essere considerate come strumenti di sicurezza sociale solo quando questa sia intesa non come un'idea politica, ma come risultato.
Intesa come un'idea politica, invece, la sicurezza sociale può dirsi attuata solo mediante quegli strumenti che realizzano la liberazione dal bisogno con il ricorso alla solidarietà di tutta la collettività organizzata nello stato.
La previdenza complementare realizza una forma di solidarietà meritevole di particolare tutela.
12. Le esigenze di razionalizzazione del sistema della previdenza sociale
La crisi finanziaria che affligge il nostro sistema previdenziale e con le sue conseguenze sul debito pubblico è stata determinata da diversi fattori: il le guide finanziarie delle gestioni è stato turbato dall'introduzione di miglioramenti delle prestazioni ed ampliamento del campo di applicazione e la tutela previdenziale senza che fosse prevista una adeguata copertura finanziaria. Per i regimi pensionistici, questa crisi è stata determinata dalle profonde modificazioni del rapporto esistente tra pensionati e lavoratori in servizio. L'aumento della disoccupazione la diminuzione della popolazione in età di lavoro hanno ridotto inevitabilmente il gettito della contribuzione previdenziale.
Le contribuzioni versate nel tempo si sono rivelate inadeguate a compensare la costante limitazione dei trattamenti pensionistici, se ragguagliati alle ultime retribuzioni.
A questa situazione, si tenta ora di porre rimedio affidando la gestione della tutela della salute alle regioni e alle quali è stato imposto l'autofinanziamento.
I problemi recentemente posti dalla crisi finanziaria e di gestione dei vari regimi previdenziali si aggiungono a quelli che devono essere considerati tradizionali.
Tra questi ultimi si pone il problema posto dalla disomogeneità dei criteri in base quali sono determinati i livelli delle prestazioni e dalle conseguenti disparità delle condizioni.
Era avvertita da tempo l'esigenza di una riforma del sistema destinata a limitare la gestione pubblica a regimi destinati ad erogare trattamenti pensionistici che garantiscano la soddisfazione delle esigenze essenziali e ad agevolare la volontaria costituzione di regimi previdenziali privatistici in funzione integrativa di quelli pubblici destinati a perseguire interessi privati.
Il problema sotteso a tale esigenza è quella del rapporto che deve intercorrere tra le esigenze della tutela previdenziale quelle di politica economica.
Problema per la soluzione del quale era necessario che la tutela previdenziale realizza la funzione sua propria, che quella della liberazione dal bisogno al fine di garantire godimento dei diritti civili e politici. Ciò nel senso che i limiti posti da questa funzione escludono che la tutela previdenziale pubblica sia destinata anche alla soddisfazione di interessi privati.
13. La razionalizzazione del sistema pensionistico
Gli elementi di razionalizzazione hanno realizzato una omogeneizzazione delle tutele per che hanno previsto, per l'avvenire, modificazioni dei criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche, per ridurne progressivamente livello, e più rigorosi requisiti di accesso, specialmente per le pensioni di anzianità delle quali era stata sospesa temporaneamente l'attribuzione.
L'obiettivo della definitiva stabilizzazione del rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo è stato perseguito da legge 8 agosto 1995, n. 335 , la quale ha introdotto modificazioni le quali hanno indotto alcuni commentatori a ritenere che, con essa, sarebbe stato introdotto un avere propria riforma del nostro sistema previdenziale. Tale è la reintroduzione del sistema di calcolo delle pensioni che assume come base la contribuzione versata.
A tale reintroduzione corrisponderebbe una significativa inversione di tendenza del sistema e cioè una vera e propria riforma, in quanto il principio di solidarietà sarebbe stato sostituito con quello della rigorosa corrispettività tra contributi versati e prestazioni pensionistiche.
La differenza tra la c.d. pensione retributiva e quella contributiva:
nella pensione retributiva, l'ammontare della pensione è determinato direttamente sulla base delle retribuzioni percepite;
nella pensione contributiva, si fa riferimento alla contribuzione previdenziale e e all'età di ingresso in pensione.
La reintroduzione del principio di corrispettività tra contributi e prestazioni comporterebbe l'attenuazione della rilevanza dell'interesse della collettività alla realizzazione della tutela previdenziale.
Sono stati conservati istituti che, per essere espressione di una solidarietà, sarebbero incompatibili con il principio di corrispettività. Così è: per l'assegno sociale per i cittadini ultra sessantacinquenni sprovvisti di adeguati mezzi di vita; per il divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali e altri redditi anche previdenziali; per la perequazione automatica.
Il principio della corrispettività è contraddetto anche da regola per cui esiste diritto a pensione soltanto se l'ammontare di questa è superiore ad un importo determinato con la conseguente perdita della retribuzione versata.
La legge n. 335 del 1995 non ha quindi determinato una riforma del sistema pensionistico in quanto non ha modificato l'ispirazione che continua ad essere conforme alle concezione di politica previdenziale risultanti dei principi costituzionali.
Quella legge ha introdotto una razionalizzazione riconducendo la funzione del sistema pensionistico alla liberazione delle effettive situazioni di bisogno.
14. La previdenza privata: integrativa o complementare
La funzione previdenziale affidata dalla legge alle strutture pubbliche trova un limite per quanto attiene al livello delle prestazioni, ma anche per le prestazioni destinate a realizzare la tutela della salute.
Il livello delle prestazioni previdenziali non solo determinato tenendo conto del risorse disponibili, ma tenendo anche conto che la loro funzione è quella di realizzare la soddisfazione dell'interesse pubblico alla liberazione delle situazioni di bisogno e, con essa, una solidarietà estesa a tutti cittadini.
Le prestazioni erogate dei regimi previdenziali pubblici devono essere commisurate soltanto quei bisogni che legislatore considera tipici della generalità degli assistiti.
I lavoratori hanno avvertito l'interesse a mantenere, quando saranno pensionati, il tenore di vita che è stato loro consentito dalle retribuzioni percepite mentre lavoravano.
Il livello delle pensioni non coincide
mai con l'ultima retribuzione o all'ultimo reddito, mentre i meccanismi di
perequazione delle pensioni non sono idonee a garantire una dinamica
corrispondente a quella
In passato la legge aveva consentito l'istituzione di regimi previdenziali aziendali esonerativi di quello generale gestito dall'INPS. Tale regimi realizzavano una tutela limitata ai dipendenti di aziende che garantivano una notevole stabilità dei rapporti di lavoro e retribuzione superiore alla media a e non erano tenuti a realizzare alcuna forma di solidarietà con altri lavoratori. Quei regime esonerativi sono stati ora quasi tutti soppressi.
L'interesse dei lavoratori era stato soddisfatto con l'istituzione di regimi previdenziali integrativi.
Varie sono le strutture dei regimi previdenziali aziendali preesistenti; a volte essi sono gestiti direttamente dal datore di lavoro, altre volte la loro gestione è affidata strutture con la soggettività autonoma. A volte un regime realizzata la loro funzione attraverso la stipulazione di polizze di assicurazione.
Regimi e erogano prestazioni previdenziali integrative rispetto a quelle dei regimi pubblici.
È per questo che più corretto parlare di previdenza complementare anziché soltanto di previdenza integrativa.
Poiché l'intero onere del fallimento dei regimi integrativi complementari è a carico dei datori di lavoro, le prestazioni di cui regimi devono essere considerate come retribuzione differita in funzione previdenziale.
I regimi previdenziali complementari sono da considerare attuazione di quella previdenza privata, che all'ultimo comma dell'art. 38 cost garantisce la libertà, debbono essere tutelati e favorita ai sensi dell'art. 47 cost.
Le forme di previdenza complementare concorrono all'erogazione di prestazioni previdenziali che assicurino mezzi adeguati alle esigenze di vita (2co, art. 38 cost).
Complementari sono le prestazioni e non funzioni.
Dal punto di vista strutturale, le prestazioni previdenziali erogate da quei regimi devono piuttosto essere ricondotte al trattamento di fine rapporto.
Il legislatore ha avviato la c.d. cartolarizzazione del trattamento di fine rapporto, prevedendo la possibilità di attribuire ai fondi gestori di forme di previdenza complementare titoli di credito con caratteristiche omologate.
La corte costituzionale ha ritenuto illegittimo costituzionalmente l'esonero, per il passato, di quelle somme dalla contribuzione previdenziale, confermando la loro natura retributiva e la irrilevanza della loro funzione previdenziale.
L'art. 1, commi 193 e 194, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto, in luogo della contribuzione previdenziale ordinaria che sarebbe stata dovuta dal datore di lavoro sulle somme erogate per il finanziamento delle forme di previdenza complementare, un più elevato contributo di solidarietà.
La corte costituzionale con la sentenza n. 178 del 2000 ha ritenuto legittima tale imposizione.
15. La disciplina legislativa della previdenza integrativa o complementare
Nonostante la sempre maggiore diffusione del fenomeno della previdenza integrativo complementare e la sua importanza, la disciplina legislativa dei regimi previdenziali integrativi è rimasta inadeguata perché non teneva conto della fondamentale esigenza di garantire, nel tempo, la effettiva soddisfazione dei diritti dei pensionati e dei lavoratori.
Tale esigenza era stata soltanto in parte soddisfatta con l'accollo al fondo di garanzia previsto dalla legge n. 297 del 1982, finanziato da una quota del contributo di solidarietà di cui all'art. 9 bis della legge n. 176 del 1991, delle prestazioni pensionistiche integrative.
Una più completa soddisfazione di quel esigenza è stata realizzata con il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 che ha dettato la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Forme di previdenza e destinata ad erogare prestazioni complementari a quelle dei regimi previdenziali pubblici possono essere realizzate mediante la costituzione di autonomi fondi pensione, per i lavoratori subordinati, privati o pubblici, per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, sia per i lavoratori autonomi nonché mediante l'istituzione di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali.
L'iniziativa per l'istituzione dei fondi pensione è affidata alla contrattazione collettiva o ad accordi sindacali da accordi tra lavoratori.Può essere prevista anche da accordi tra lavoratori autonomi.
Contratti ed accordi collettivi definiscono l'ambito soggettivo di applicazione e le modalità di adesione degli interessati.
I fondi pensione possono assumere la forma di associazioni non riconosciute, ma possono anche ottenere la personalità giuridica.
L'esercizio della previdenza integrativa è subordinata a preventiva autorizzazione del ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Gli organi di amministrazione e controllo dei fondi pensione hanno composizione paritetica e devono consentire la partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati.
I fondi pensione non possono assumere direttamente impegni di natura assicurativa e devono gestire le loro risorse affidandole a società di intermediazione mobiliare, ad imprese assicurative, agli enti previdenziali.
Le società di intermediazione mobiliare, alle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare e e le imprese assicurative possono istituire automaticamente forme di previdenza complementare ( fondi pensione aperti).
La previdenza complementare è quella che si realizza con l'erogazione di prestazioni per vecchiaia o per anzianità ed eventualmente per invalidità e morte.
Le prestazioni erogate dalle forme di previdenza complementare sono determinate nell'atto costitutivo o nello statuto, ma devono essere condizionate all'esistenza dei requisiti minimi, di età e di contribuzione, fissati dalla legge.
I livelli delle prestazioni sono in conformità al principio della capitalizzazione.
I contributi a carico del datore di lavoro sono accreditati su conti individuali unitamente al rendimento prodotto dall'investimento dei relativi importi. Il livello delle pensioni quindi è determinato dal totale dei contributi accreditati e dai relativi rendimenti.
La contribuzione destinata a finanziare le forme di previdenza complementare, e le prestazioni da queste erogate, godono di un regime fiscale di favore. Il finanziamento posto a carico del datore di lavoro continua ad essere assoggettato al contributo di solidarietà.
La legge tutela in vario modo la posizione degli iscritti ai fondi pensione. Impone l'adozione del sistema della capitalizzazione che offre maggiori garanzie per gli interessati in quanto consente l'accumulazione del capitale sufficiente ad erogare le prestazioni. Inoltre, le gestioni dei fondi pensione sono assoggettate alla vigilanza di una commissione istituita presso il ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La nuova disciplina tende ad evitare che le vicende del rapporto di lavoro, del datore di lavoro e degli stessi fondi pensione e impediscano la soddisfazione dei diritti e delle aspettative e dei lavoratori.
Un particolare regime ed un regime transitorio sono previsti per le forme di previdenza integrativa,c.d. preesistenti. Queste conservano le strutture chiede se erano state date nonché il regime del finanziamento e quello delle prestazioni. La legge consente che queste siano erogate esclusivamente a condizione che sia stato maturato diritto a pensione del regime pubblico al quale lavoratore è iscritto.
Le forme di previdenza preesistenti sono tenute ad adeguarsi ad alcuni aspetti della nuova disciplina dettata per le forme di previdenza complementare di una nuova istruzione.
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