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LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE art. 18 Cost
art. 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Per associazione si intendono le formazioni sociali che hanno base volontaria e un nucleo di organizzazione e tendenziale stabilità. In questo si differisce dalla riunione.
L'adesione all'associazione deve essere libera. Libera in senso negativo prevalentemente,ovvero il cittadino è libero di non associarsi. Tale libertà deve essere bilanciata con altri interessi. La corte Costituzionale ha infatti ammesso tutta una serie di associazioni obbligatorie cui è necessario aderire per svolgere determinate attività. Es.ordini professionali. Lo stato può creare enti a struttura associativa per il raggiungimento di fini pubblici da cui deriva l'obbligo di associarsi. La legge può dunque imporre l'appartenenza obbligatoria ad un'associazione qualora essa sia giustificata da un interesse pubblico rilevante es.tutela dei consumatori. L'associazione stessa decide come organizzarsi ma non potrà mai impedire al singolo associato il diritto di recesso.
L'istituzione dell'associazione può avvenire senza autorizzazione,è,in questo senso, libera positivamente.
Vi è una riserva di legge rinforzata:solo la legge penale può limitare il diritto di associazione,e solo qualora esso sfoci in fini vietati ai singoli.Ciò vuol dire che l'associazione è illecita solo qualora persegua fini che sarebbero illeciti anche per il singolo.es.associazione a delinquere.Le associazioni possono dunque fare tutto ciò che possono fare i singoli.
Tre sono le associazioni vietate esplicitamente:
o La riorganizzazione del disciolto partito fascista (disposizioni transitorie) per incompatibilità con i principi della Repubblica
o Le associazioni segrete,definite dalla l.17/1982 "associazioni che,anche all'interno di associazioni palesi,occultando la loro esistenza,ovvero tenendo segrete finalità e attività sociali,ovvero tenendo sconosciuti i soci,svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali,di amministrazioni pubbliche,di enti pubblici nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale".Questa è la definizione data di associazione segreta.Per riserva di legge assoluta,solo le associazioni rientranti in tale disegno,potranno essere legittimamente sciolte.Devono dunque essere dirette ad interferire sulle istituzioni pubbliche,oltre ad avere i tipici caratteri della segretezza. ½ è inoltre una riserva di giurisdizione: solo il giudice può accertarne l'esistenza con sentenza irrevocabile a cui segue un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ne ordina lo scioglimento e la confisca dei beni.
o Le associazioni paramilitari ossia quelle che perseguono,anche indirettamente,scopi politici mediante organizzazione di carattere militare. L'organizzazione paramilitare persegue uno scopo di per sé lecito(politico)e ha un'organizzazione lecita(militare):è la combinazione delle due cose che la rende illecita in quanto gli scopi politici possono essere perseguiti solo mediante mezzi democratici.Per organizzazione militare si intende l'inquadramento dei consociati in corpi,reparti,nuclei,con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari,con l'eventuale adozione di gradi e uniformi,e con l'organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza e minaccia.Non sono necessarie le armi,dunque. Anche l'organizzazione dei Boy Scout è considerata un'organizzazione paramilitare.
Il d.legsl.del 1948 vieta alle associazioni od organizzazioni dipendenti da partiti politici o ad essi collegate o aventi anche indirettamente fini politici,di dotare i propri aderenti di divise o uniformi facendo eccezione per le associazioni sportive e gli istituti di carattere culturale o educativo.
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