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LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE.
Lo Statuto albertino la ricomprendeva nella libertà personale: art. 16 Costituzione ("Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata per ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. ") prende in considerazione la libertà del singolo di dislocare il proprio corpo in qualsiasi parte del territorio.
Sono tutelati tre profili:
il diritto di circolazione
il diritto di soggiorno
il diritto di espatrio.
Il trattato istitutivo dell'UE comprende la libera circolazione della persone, la libertà di soggiorno, e di stabilirsi in ambito comunitario. I diritti garantiti dall'art. 16 Costituzione spettano a tutti i cittadini, eccetto vedi la 13^ disposizione. transitoria della Costituzione.
Nei confronti degli stranieri
(al di fuori dell'UE), disciplina più restrittiva: l'art.
Si estende, invece, agli stranieri. "nessuna restrizione di circolazione per motivi politici"(art. 16, primo comma). L'art. 120 Costituzione che vieta alla Regioni di adottare provvedimenti che possano ostacolare la libera circolazione di persone e cose, è stata integrata dalla nuova riforma del 2001, prevedendo, inoltre, " l'intervento sostitutivo dello Stato nei confronti delle Regioni in caso di mancato rispetto di norme o di accordi internazionali "
Libertà di ESPATRIO: sempre art. 16 Costituzione e Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo: il passaporto non serve più, dopo il trattato di Schengen per i Paesi contraenti (Italia, Sna, Portogallo, Francia, Germania, Olanda, Lussemburgo, Belgio). Talune categorie di persone non possono avere il passaporto (per es. chi ha obblighi militari).
Libertà di EMIGRAZIONE,
diversa dalla libertà di espatrio; vedi l'art. 35 terzo comma Costituzione:
"
Diritto di RIUNIONE, art.
17 Costituzione: "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni ,anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità
che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza. "
Elementi della riunione:
la compresenza, la volontarietà, l'unitarietà dello scopo. Riunione diversa dal semplice assembramento. L'art. 17 Costituzione tutela il diritto di riunione in sé, a prescindere dai suoi obbiettivi; se vengono perseguiti fini illeciti, la sanzione deve perseguire tali fini, non il diritto di riunione.
Modalità di esercizio del diritto di riunione: corteo, assemblea, processione, conferenza, spettacoli, comizio elettorale. Tale diritto spetta a tutte le persone che partecipano alla riunione, il comportamento dei singoli non legittima lo scioglimento della riunione ( i singoli possono essere isolati).
La non ottemperanza al terzo comma dell'art. 17 Costituzione - onere del preavviso - non rende la riunione illegittima: ciò che importa è che, in concreto, siano rispettate le condizioni di sicurezza, incolumità e pacificità indicate dalla Costituzione.
art. 17 Costituzione: RIUNIONI IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO: si svolgono in luoghi separati dall'esterno, l'accesso ai quali è sottoposto dai promotori a misure selettive: non abbisognano di preavviso. Per le riunioni in luogo pubblico (art. 17 Costituzione terzo comma) c'è altrui e coinvolgere involontariamente chi non partecipa alla riunione.
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