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LIBERTA' DI DOMICILIO art.14 Cost.

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LIBERTA' DI DOMICILIO art.14 Cost.


Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Il comma 2 dell'art.14 estende le garanzie della libertà personale al domicilio. Ciò vuol dire che la libertà di domicilio è coperta da riserva di legge e da riserva di giurisdizione. Il rimando all'art. 13 prevede inoltre la possibilità di limitare,in casi eccezionali di necessità ed urgenza previsti dalla legge,la libertà di domicilio,attraverso provvedimenti che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e convalidati nelle 48 ore successive.

Il comma 3 dell'art. 14 stabilisce un'eccezione: motivi di sanità e incolumità pubblica,o a fini economici e fiscali. Tale eccezione è valida solo per accertamenti e ispezioni(non per perquisizioni e sequestri):

o   Ispezione:accerta le tracce e  gli effetti materiali del reato;

o   Perquisizione: serve alla ricerca del corpo del reato o cose pertinenenti;

Nelle circostanze esplicitamente previste dalle norme speciali,possono essere svolti accertamenti e ispezioni anche senza atto motivato dell'autorità giudiziaria.Tale eccezione attenua la tutela della libertà di domicilio rispetto alla tutela della libertà personale.Tale eccezione è sottoposta ad una riserva di legge rinforzata per contenuto:la libertà di domicilio può essere limitata solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.14 comma 3,nei casi e nei modi tassativamente previsti dalla costituzione.



Cosa si intende per domicilio?

o   Definizione civilistica:luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei propri affari e interessa( si distingue dalla residenza e dalla dimora)

o   Definizione penalistica: l'abitazione e ogni altro luogo di privata dimora nonché le appartenenza ad essi

o   Definizione della Corte Costituzionale: è domicilio qualsiasi spazio isolato dall'ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente(incluso il bagagliaio della macchina). E' questa terza accezione quella accettata per interpretare l'art.14.

La libertà di domicilio è riconosciuta non solo ai cittadini ma anche agli apolidi e agli stranieri e implica:

o   La libertà di scegliere il luogo in cui stabilire il proprio domocilio

o   La libertà di svolgere,all'interno del proprio domicilio,qualsiasi attività lecita

o   Il diritto di impedire a chiunque,se non autorizzato dalla legge,di violare il proprio domicilio.

La libertà di domicilio è garantita non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche e a qualsivoglia formazione sociale(associazioni,organizzazioni,società . .)






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