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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO

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LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO.

art. 21Costituzione. Pietra angolare del nostro ordine democratico: è improprio parlare di democrazia senza una effettiva circolazione delle idee e un confronto fra esse. La Costituzione italiana ammette il DISSENSO in senso ampio; anche il cosi detto pensiero antisistema (cioè sui valori fondamentali del nostro ordinamento). Mentre è vietato sottoporre a revisione la forma repubblicana (art. 139 Costituzione ), è legittimo sostenere, per esempio, idee monarchiche e criticare i caratteri costituzionali della repubblica italiana.

Sarebbe costituzionalmente illegittima ogni legislazione che si proponesse di reprimere il dissenso, o di fare prevalere uno posizione ideologica a scapito di altre. Posizione ampiamente tollerante: è corretto, comunque, difendere i valori fondanti la Costituzione dall'azione disgregatrice di ideologie avverse.

Dalla libertà di manifestazione del pensiero deriva la tutela costituzionale dei diritti connessi ad essi:



a)    il diritto di esprimersi liberamente

b)    il diritto di utilizzare ogni mezzo tecnico per diffondere il proprio pensiero

c) il diritto di essere informati

d)    il diritto al silenzio.

Obblighi: di riportare fedelmente le posizioni altrui; di richiedere preventivamente l'assenso alla pubblicazione. Unico limite esplicito: art. 21 Costituzione sesto comma: il pudore sessuale (questo limite dovrebbe gravare solo per manifestazioni del pensiero che si rivolgono a un pubblico non adulto).

La tutela dell'art. 21 Costituzione si estende anche agli stranieri e alle persone giuridiche.  Posizione particolare di alcuni professionisti; avvocati, giornalisti, esercenti professioni sanitarie, o componenti di alcuni organi, come commissioni parlamentari o collegi giudicanti, sono tenuti a mantenere riservate o segrete alcune notizie o informazioni.

La Costituzione, poi, prevede per determinati soggetti forme particolari di TUTELA della MANIFESTAZIONE del PENSIERO:

art. 68 Costituzione (membri del parlamento)

art. 122 Costituzione (consiglieri regionali)

art. 90 Costituzione (Presidente della Repubblica)

Garanzie particolari per i componenti della Corte Costituzionale e del CSM. (più che un privilegio, una garanzia dell'autonomia dell'organo).

I principali mezzi di informazione sono:

a)    Le pubblicazioni a stampa (giornali murali, manifesti, volantini).

b)    La stampa periodica (cioè l'impresa e l'attività giornalistica)

c) La radiotelevisione.

d)    Internet.

La stampa non può essere sottoposta a autorizzazione o censura. Può esserci il SEQUESTRO. L'autorizzazione attribuisce a una autorità esterna il potere discrezionale di usare il mezzo per la diffusione del pensiero. La censura, preventiva alla pubblicazione, comporta un giudizio sulla manifestazione del pensiero.

Il sequestro, invece, conura un intervento successivo alla manifestazione del pensiero: consiste nel RITIRO della distribuzione degli stampati, per il complesso della tiratura. La disciplina del sequestro è garantita dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva di legge (art. 21 C; terzo comma).

In caso di particolare urgenza, vedi quarto comma dell'art. 21 e Legge sull'editoria num. 416 del 1981: norme a tutela dell'autonomia dei giornalisti; ha introdotto una maggiore trasparenza circa le fonti di finanziamento della stampa periodica. Ha istituito il Garante per l'editoria (autorità nominata dai presidenti delle Camere) per evitare il monopolio o l'oligopolio nella proprietà della stampa periodica.

Diritto all'informazione: trova un limite nel segreto di notizie che non possono essere pubblicamente conosciute: segreto istruttorio, di Stato, professionale, imprenditoriale. Il mezzo di diffusione del pensiero che ha creato enormi problemi per la sua disciplina, è quello radio - televisivo: manca nella Costituzione una disciplina.

Determinanti sono state le sentenze della Corte costituzionale. Dagli anni '70 agli anni '80, in definitiva, la Corte ha delineato un sistema misto (pubblico-privato): In ultimo, una sentenza del '94 ha ritenuto non conforme a Costituzione la norma che consentiva a un unico soggetto di detenere una quota di frequenze nazionali pari a ¼ di quelle disponibili.

Ancora; per la Corte Costituzionale la natura pubblicistica della tv induce a escludere che i privati possiedano il diritto di utilizzare liberamente le radiofrequenze: la tv e le radio possono operare solo dopo la concessione da parte dello Stato che provvede a assegnare le frequenze: pluralismo sul mercato

I DIRITTI ECONOMICI. (rapporti economici: titolo 3°, art. 35 eseguenti della Costituzione.)

La Costituzione determina solo pincìpi e clausole generali per l'azione dei privati e pubblici poteri nel settore economico. Sistema "aperto", in cui l' iniziativa privata e quella pubblica si pongono su un piano di parità e operano in reciproca concorrenza. Carattere "misto" della cosi detta Costituzione economica: una economia pluralistica che presuppone una modo di produzione di tipo capitalistico (cioè un sistema di relazioni fondato sullo scambio mercantile) influenzato,anche, da ALCUNI VALORI SOCIALI (considerati importanti dal Costituente).

Art. 4 e art. 41. fenomeno economico delineato dalla Costituzione Vedi l'art. 4 " La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e le propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. ". Nozione di lavoro: non solo subordinato, ma anche autonomo (articoli 35, 36, 36 della Costituzione: lavoro subordinato)

Il legislatore ha tutelato le diverse fasi in cui il fenomeno lavorativo si articola:

a) accesso al lavoro (che non può essere ostacolato se non per perseguire finalità. Costituzionalmente protette)

b) l'esercizio del proprio lavoro (predisposizione di garanzie che favoriscano la sicurezza e la sua salubrità; sia interventi e incentivi che ne garantiscano l'efficacia.

a) Il suo mantenimento: si precisa che tale diritto costituzionalmente protetto non si traduce nello speculare diritto alla conservazione del posto di lavoro (possibile solo in un ipotetico regime di piena occupazione assistita); bensì nella facoltà:

per il legislatore di limitare il potere unilaterale di recesso da parte del datore di lavoro; ovvero

di impedire l'abbassamento dei livelli di occupazione nei diversi settori produttivi.

In stretto collegamento con l'art. 4 Costituzione, si pone l'art. 41 Costituzione che garantisce la libertà di iniziativa economica privata; delinea i tratti essenziali del sistema economico voluto dai costituenti:"L'iniziativa privata è libera. Non può volgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

L'iniziativa economica privata e i suoi limiti.

a)   L'imprenditore è un soggetto in grado di organizzare il processo produttivo, combinandone i diversi fattori. Tale libertà non è assoluta. Oltre ai limiti del secondo comma dell'art. 41 Costituzione vi sono i limiti degli articoli 42 e 43; infatti, nei sistemi economici contemporanei non sempre coincide lo stato di proprietario e lo stato di imprenditore, cosicché i poteri di quest'ultimo trovano vincoli nella volontà del proprietario (art. 42 Costituzione ). Articolo 43: consente di riservare originariamente allo Stato o a enti pubblici, o a categorie di utenti, alcune imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, a fonti di energia, o a situazioni di monopolio. (Altri limiti per l'imprenditore):

b)   Altro limite alla libertà di iniziativa economica, quello posto dai pincìpi caratterizzanti lo Stato sociale: es. art. 36 Costituzione

c)    il diritto di libera iniziativa economica privata deve essere inteso come libertà di CONCORRENZA tra i diversi soggetti; molto importante per quei settori che producono beni non economici: in particolare nel campo delle attività che incidono sulla libertà di manifestazione del pensiero, l'ESISTENZA DI UN EFFETTIVO SISTEMA DI CONCORRENZA costituisce un requisito importante perché sia garantito il PLURALISMO delle IDEE sancito dall'art. 21 C:

CONCORRENZA: anche per migliorare la qualità della produzione, per contenere i prezzi, per conseguire una più razionale e migliore utilizzazione delle risorse.

Principio ampiamente contraddetto dalla tendenza dell'economia: propensione dei produttori a operare non in un sistema di mercato

Il legislatore può contrastare in particolari settori il formarsi di situazioni di predominio:

con l'approvazione di una normativa antitrust.

in casi estremi, disponendo la "nazionalizzazione" di quel particolare ambito.

Il principio della CONCORRENZA è ricavabile non solo dal primo comma dell'art. 41 Costituzione, ma anche, dalla normativa dell'UE che si propone la liberalizzazione della circolazione delle merci, delle persone,dei servizi, dei capitali.

La libertà di iniziativa economica presuppone la libertà del singolo imprenditore nei confronti dell'ingerenza statale.  Ma uno dei caratteri propri dello Stato sociale è, oltre al superamento del liberismo, il riconoscimento della funzione dei pubblici poteri, nel governo e nel coordinamento dell'economia (terzo comma dell'art. 41 Costituzione)

L'iniziativa economica può essere esclusa:

a) Quando si verifichi una condizione che consenta (alla luce dell'art. 43) di riservare originariamente allo Stato particolari imprese.

b) In caso di poter eccezionali: stato di guerra (art. 78): in questo le esigenze di difesa possono indurre a imporre determinate produzioni finalizzate al soddisfacimento di finalità belliche.

Articolo 41 della Costituzione. Il limite dell' UTILITA' SOCIALE dovrebbe coincidere con l'INTERESSE PUBBLICO (non con l'interesse di particolari categorie).

Il limite della SICUREZZA, probabilmente, inteso come SICUREZZA dei SINGOLI, nel senso che una attività economica:non mette in discussione la incolumità e l'integrità fisica della persona; e nel senso della ASPETTATIVA alla SALVAGUARDIA del posto di lavoro e al MIGLIORAMENTO della condizioni di vita.

Anche la nozione di libertà, in senso lato (dai diritti fondamentali ai diritti economici). DIGNITA' UMANA: per esempio, le attività che si sviluppano nel campo della salute (art. 32 Costituzione) , della cultura (art. 33 Costituzione ), della stampa (art. 21 Costituzione ).

Articolo 41, terzo comma Costituzione: riserva di legge relativa, (ben potendo essere deferita all'amministrazione con poteri capaci di incidere sui diritti economici del privato).

Tuttavia, la legge deve limitare la competenza del potere esecutivo, ponendogli " criteri specifici, adeguati e sufficienti" (sentenza Codice Civile ).





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