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LIBERTA' DI RIUNIONE art.17 Cost
art. 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Per riunione si intende la compresenza volontaria di più persone nello stesso luogo.Sono da considerarsi riunioni anche i cortei,le manifestazioni spontanee,le cerimonie,le assemblee,i convegni,i comizi etc .
Il diritto di riunione rappresenta il presupposto di altri diritti come ad esempio il diritto della libera manifestazione del pensiero,libera manifestazione di culto etc .
La condizione esclusiva del diritto di riunione è che le riunioni si svolgano in maniera pacifica e senza l'uso di armi.La ratio della Costituzione è quella di tutelare l'ordine pubblico materiale,ovvero la sicurezza e l'incolumità di persone e cose. La riunione perde il carattere pacifico quando degenera scaturendo violenza contro persone e cose. In questo caso la riunione potrà essere legittimamente sciolta dalla forza pubblica.
o Non basta che siano presenti persone armate affinché la riunione possa essere legittimamente sciolta. In questo caso infatti la forza pubblica dovrà limitarsi ad allontanare le suddette persone.
o Cosa si intende per armi? Sono da considerare armi anche le armi improprie,ovvero gli strumenti chiaramente adoperabili per l'offesa della persona,tenendo conto delle circostanze di tempo e luogo. Sono vietati anche caschi e altri mezzi che rendano difficoltoso il riconoscimento della persona(legislazione penale antiterrorismo).
Le riunioni possono svolgersi in luogo privato,in luogo aperto al pubblico,o in luogo pubblico.
o Solo per le riunioni in luogo pubblico è richiesto un preavviso di almeno tre giorni da presentare in forma scritta al questore. Tale preavviso è necessario per permettere alla forza pubblica di essere presente per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica.
o Il preavviso non è un'autorizzazione. La riunione in luogo pubblico sarà legittima anche senza preavviso,ma gli eventuali promotori dovranno risponderne penalmente.
o Il questore può vietare preventivamente la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica,con decreto motivato,e impugnabile davanti al giudice.
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