diritto |
LIBERTA' RELIGIOSA.
art. 19 Costituzione: libertà di coscienza, libertà di culto di proanda, di non professare alcuna religione (ateismo), di non rivelare le proprie convinzioni religiose di aprire templi e edifici religiosi. Profilo particolare della libertà religiosa è il diritto all'obbiezione di coscienza: cioè, a non esercitare attività, oppure, a non essere sottoposto a prestazioni personali che siano incompatibili con il proprio credo religioso; limiti, nei doveri inderogabili di solidarietà sociale; e nella possibilità per gli altri di esercitare diritti loro garantiti dall'ordinamento.
Unico limite dell'art. 19 Costituzione: il BUON COSTUME: non sono vietati i riti contrari al normale sentimento etico; ma, restrittivamente, solo quelli che offendano "la libertà sessuale, il pudore, l'onore sessuale".
Privacy
|
© ePerTutti.com : tutti i diritti riservati
:::::
Condizioni Generali - Invia - Contatta