diritto |
La S.p.A. deve tenere i libri e le scritture contabili previsti per l'imprenditore commerciale, cioè il libro giornale, il libro degli inventari e altre scritture previste in funzione della natura e delle dimensioni della società.
Oltre ai libri contabili la società deve tenere i cosiddetti libri sociali, che sono in particolare i seguenti:
il libro dei soci; nel quale devono essere indicate il numero delle azioni, il cognome e nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi (es. il pegno), nonché i versamenti eseguiti;
Il libro delle obbligazioni nel quale devono essere indicate le stesse informazioni previste al n. 1) relative alle obbligazioni;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, o del consiglio di gestione;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, o del comitato per il controllo sulla gestione;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo se presente;
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
Il libro degli strumenti finanziari eventualmente emessi in presenza di patrimoni destinati ad uno specifico affare.
I libri di cui ai nn. 1) 2) 3) 4) e 8) sono tenuti a cura del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione. Il libro indicato al n. 5) è tenuto dall'organo di controllo. Il libro di cui al n. 6) è tenuto a cura del comitato esecutivo. Il libro di cui al n. 7) dal rappresentante comune degli obbligazionisti.
Tutti i libri sociali prima di essere messi in uso, devono essere numerati e bollati.
I soci hanno diritto di esaminare esclusivamente i libri indicati ai nn. 1) 3) e hanno diritto di ottenerne estratti a proprie spese.
Il rappresentante comune degli obbligazionisti può esaminare i libri indicati ai nn. 2) 3).
I possessori di obbligazioni hanno diritto di esaminare il libro indicato al n. 7); essi hanno inoltre diritto di ottenere estratti a proprie spese.
Analoghi diritti spettano al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari e ai singoli possessori di strumenti finanziari di cui al n. 8)
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