diritto |
LIBRTA' PERSONALE artt. 13,23,27,111 cost.
Art. 13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva
La libertà personale consiste nel diritto del singolo a non subire coercizioni fisiche che ne impediscano o limitino movimenti e azioni. La dottrina predominante vi ricomprende anche la libertà morale e all'integrità della propria coscienza, intesa come libertà da ogni forma di coazione della volontà e della psiche della persona.
È tutelata dalla riserva assoluta di legge(Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge. Art.23 Cost),dalla riserva di giurisdizione e dall'obbligo di motivazione che deve accomnare ogni provvedimento giurisdizionale che limiti la libertà personale.Si ricordi inoltre che,in base all'art.111 Cost.mcontro le sentenze e i provvedimenti emanati dalle autorità giudiziarie ordinarie e speciali,restringenti la libertà personale, è sempre ammesso il ricorso in Cassazione.
Nei casi eccezionali di necessità e urgenza,indicati tassativamente dalla legge(terzo comma art.13),l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 e devono essere convalidati nelle 48 ore successive,pena la perdita dell'efficacia. Es. flagranza di reato.
L'art.13 proclama l'inviolabilità della libertà personale ma ne ammette la limitazione per atto motivato dell'autorità giudiziaria,nei soli casi e modi previsti dalla legge.ù
Sulle persone sottoposte a restrizione di libertà è vietata ogni violenza fisica e morale. Art. 13 Cost.
Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non devono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
È vietata la pena di morte
È garantito a tutti i cittadini il diritto alla difesa,ai non abbienti è garantito patrocinio
L'estradizione del cittadino può essere consentita solo ove sia espressamente prevista da convenzioni internazionali e in ogni caso non per reati politici.
La Corte Costituzionale ha stabilito che la pena deve essere proporzionata al reato in base al principio di ragionevolezza.
* Come si distinguono i trattamenti sanitari obbligatori che ricadono nell'art.32(diritto alla salute),da eventuali limitazioni della libertà personale(come ad esempio il test del palloncino,eventuali esami del dna etc . )? Quel che conta è la finalità del trattamento sanitario. Se è svolto a tutela della sanità pubblica,esso ricade nell'art.32,ed è quindi coperto esclusivamente dalla riserva di legge. Se è svolto al fine di provare un eventuale reato,rientra invece nelle restrizioni della libertà personale,coperto quindi anche dalla riserva di giurisdizione. I trattamenti sanitari imposti rientranti nell'art.32 sono per lo più disposti dall'autorità sanitaria e possono essere imposti solo per motivi di sanità pubblica(non per motivi di sanità del paziente,in quanto la cura di se stessi rientra nella libera scelta del paziente stesso).Per questo non è ad esempio ammessa l'alimentazione coatta di chi ha deciso di effettuare lo sciopero della fame.
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