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L'IMPRENDITORE
Cost. 41. L'iniziativa economica privata è libera.
Il soggetto principale dell'iniziativa economica privata è l'imprenditore
Imprenditore - È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi
Ø Attività
à serie di atti miranti allo stesso scopo (non è imprenditore chi effettua una singola operazione)
Ø Economica
à non serve lo scopo di lucro, basta l'economicità della gestione (è imprenditore chi mira a coprire i costi con i ricavi: es. impresa pubblica; non è imprenditore chi mira a raccoglie risorse per distribuire beni o a erogare servizi: es. associazione di beneficenza)
Ø Professionalmente
à elemento di stabilità nel tempo, non occasionalità (è imprenditore quello stagionale; è imprenditore chi fa una sola grande opera)
Ø Organizzata
à concetto legato ad elemento azienda (2555: beni organizzati per l'esercizio dell'impresa; v. però 2083, piccolo imprenditore)
Ø Produzione/scambio - Beni/Servizi
à in sostanza: non c'è l'impresa di godimento (non è imprenditore il rentier; non lo è chi produce per sé)
soggetti e struttura normativa
imprenditore
(norme sull'impresa in generale: 2082-2134 + l. speciali)
impr. agricolo impr. commerciale
(2135 ss.+ l. spec.) (2188 ss. + l. spec.)
è impr. agricolo (art. 2135, novellato da d.lg. 228/2001):
coltivazione fondo; silvicoltura; allevamento (attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine, attività connesse)
attività connesse (esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla attività principale; attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante utilizzazione prevalente delle risorse normalmente impiegate nell'attività agricola, comprese le attività di valorizzazione dei territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità).
è impr. commerciale (art. 2195)
industria di produzione beni e servizi; intermediari circolazione beni; trasporto; banche e assicurazioni; attività ausiliarie (in definitiva: è imprenditore commerciale l'imprenditore non agricolo)
l'impr. comm. è soggetto a
Ø iscrizione registro imprese (2188 ss. + l.580/93 + d.p.r. 581/95)
Ø tenuta scritture contabili (2214 ss.) (NB: si parla delle scritture ai fini civili, non quelli fiscali)
Ø se insolvente: procedure concorsuali (fallimento; concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa: r.d. 267/42 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5)
regime diverso per il piccolo imprenditore
(2083: coltivatori diretti; piccoli commercianti, artigiani, chi esercita l'attività . con lavoro prevalentemente proprio e dei familiari - che deve prevalere sul capitale e sull'impiego di altri lavoratori; art. 1 l. fall.: a) investimenti nell'azienda inferiori a 300.000 euro; oppure b) ricavi lordi inferiori a 200.000 euro)
Ø no iscrizione registro imprese (2202; ma v. art. 7, n. 8, d.p.r.581/95: sezione speciale)
Ø no libri contabili (2214, 3° co.)
Ø non procedure concorsuali (2221; art. 1 l. fall.)
NB: tutte le qualificazioni sono sostanziali: è imprenditore chi di fatto esercita . ; ad es., fallisce chi è di fatto un imprenditore, anche senza essersi dichiarato tale; anche un'associazione può essere impresa
Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo status di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano rigettato la opposizione al fallimento proposta da una associazione sportiva che aveva svolto attività pubblicitarie e di sponsorizzazione, facendo anche ricorso al credito bancario e ricevendo ingenti finanziamenti). Cass. 8374/2000
l'imprenditore che è il capo dell'impresa (2086)
è organizza i fattori della produzione, che si procura mediante i diversi strumenti, e in particolare i contratti
Ø contratti di lavoro (dipendenti)
Ø contratti con professionisti (avvocati, commercialisti, consulenti aziendali . )
Ø compravendita (immobilizzazioni, materie prime, ecc.)
Ø contratti per l'utilizzo di beni (locazione, affitto, leasing operativo, comodato . )
Ø contratti di finanziamento (mutuo, sconto, leasing finanziario, factoring . )
è mette prodotti e servizi sul mercato, avvalendosi ancora di contratti
obiettivo: economicità della gestione (copertura costi con ricavi)
il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa è l'azienda (2555)
nb: non conta il rapporto proprietario; conta l'utilizzo per l'impresa.
Fanno parte dell'azienda i beni di proprietà; quelli presi in locazione, in leasing, ecc.
In caso di cessione d'azienda, si hanno regole speciali
Ø successione nei contratti (2558, regola contraria a quella generale, 1406)
Ø cessione dei crediti (2559: valida verso il ceduto anche se non notificata)
Ø successione nel debito (2560: l'acquirente risponde dei debiti dell'azienda che ha acquistato)
Ø il cedente è soggetto a divieto di concorrenza (2557: tutela avviamento)
segni distintivi
Ø marchio
distingue il prodotto
deve essere registrato (2569), oppure oggetto di preuso (2571)
tutela da rischio di confusione (prodotti o servizi simili); più ampia per il marchio "di rinomanza"
Ø ditta
distingue l'imprenditore
deve contenere il cognome o la sigla dell'imprenditore (2563)
trasferibile con l'azienda per atto tra vivi o mortis causa (2565)
tutela da confusione
Ø insegna
contraddistingue i locali
tutela da rischio di confusione (2568)
tutela delle innovazioni
Ø invenzioni industriali (2584 ss. + d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, codice della proprietà industriale)
sono protette da brevetto
sono tutelate mediante il diritto di utilizzazione esclusiva per 20 anni
all'imprenditore spettano anche le invenzioni del prestatore di lavoro
sono sfruttabili direttamente o mediante licenze
disciplina speciale per le invenzioni biotecnologiche (d. lgs. 3/20006, conv. l. 78/2006)
Ø opere dell'ingegno letterarie e artistiche (2575 ss. + l. spec.)
sono tutelate mediante il diritto d'autore (l. 633/1941)
il diritto spetta al creatore dell'opera (scrittura, musica, cinema . )
durata: in generale vita dell'autore + 70 anni
aspetti patrimoniali e morali
oggi è tutelato anche il software
CONCORRENZA
è libera iniziativa economica = libertà di concorrenza (41 Cost.)
Strumenti per assicurare la libertà di concorrenza
Ø normativa Antitrust (l. 287/90)
divieto di patti volti a limitare la concorrenza ("sectiunelli")
divieto di abuso di posizione dominante
divieto di concentrazione
istituzione dell'"Autorità garante della concorrenza e del mercato", quale authority amministrativa indipendente dotata di propri penetranti poteri di indagine e sanzione
Ø norme su concorrenza sleale (codice civile, 2598 ss.)
tutela contro sviamento scorretto della clientela
atti idonei a creare confusione
atti di denigrazione
altri atti non conformi a correttezza (storno dipendenti, boicottaggio, dumping)
rimedi: inibitoria + risarcimento del danno
Ø pubblicità ingannevole (artt. 18 ss. Codice del consumo; prima: d.lgs. 79/92)
vietata la pubblicità che induca con l'inganno consumatore e la marca" class="text">il consumatore a comportamenti pregiudizievoli
competenza: dell'autorità Antitrust
legittimazione: chiunque (consumatori, associazioni . )
procedure rapide e informali
sanzioni: inibitoria + pubblicazione pronuncia + sanzioni amministrative pecuniarie + sospensione attività per chi non ottempera (26 cod. cons.)
SOCIETÀ
nb: gli articoli sottolineati sono quelli previsti dalla riforma (d.lgs. 17.1.2003, n. 6) entrata in vigore l'1.1.2004
Contratto di società - Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Ø scopo di lucro
Ø no semplice comunione a scopo di godimento dei beni (2248)
tipi di società
di persone di capitali
(limitata aut.patr.) (persone giuridiche)
1) s. semplice (2251 ss.) 1) s. per azioni (2325 ss.)
2) s. in nome collettivo (2291 ss.) 2) s. in accomandita per azioni (2452 ss.)
3) s. in accomandita semplice (2313 ss.) 3) s. a responsabilità limitata (2462 ss.)
inoltre:
enti con scopo "mutualistico"
società cooperative (2511 ss.)
mutue assicuratrici (2546 ss.)
contratto di scambio non associativo
associazione in partecipazione (2549 ss.)
collaborazione fra imprese
consorzi (2602 ss.)
joint venture (associazione temporanea di imprese)
G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico: contratto fra imprese o professionisti)
REGOLE FONDAMENTALI IN TEMA DI SOCIETÀ
NB: regole "a cascata":
Le regole della s.s. si applicano, se non derogate alla s.n.c., e poi alla alla s.a.s.
Le regole della s.p.a. si applicano, se non derogate alla s.a.p.a., e poi alla s.r.l.
è Società semplice
attività: non commerciale (2249, 2° co.)
forma: dipende dai beni conferiti (2251)
amministrazione: disgiuntiva salvo patto contrario (2257)
utili e perdite a ciascun socio: di regola, proporzionali ai conferimenti (2262 ss.); in ogni caso divieto di patto leonino (2265)
rappresentanza: generale, spetta a ciascun amministratore, salvo patto contrario (2266)
responsabilità per le obbligazioni sociali: il creditore può agire verso il patrimonio sociale e verso quello di ciascun socio (salvo patto contrario per chi non abbia agito); vale il beneficium escussionis (2268 ss.)
scioglimento della società
1) decorso del termine
2) conseguimento oggetto sociale o sua impossibilità
3) volontà di tutti i soci
4) venir meno della pluralità dei soci
5) altre cause previste dal contratto
lo scioglimento determina la messa in liquidazione (2274 ss.)
scioglimento del vincolo di un socio (morte, recesso, esclusione: 2284 ss.)
è Società in nome collettivo
attività: (anche) commerciale
ragione sociale: nome di 1 o + soci + s.n.c. (o "& c.")
atto costitutivo: contenuto vincolato e forma scritta (2295)
iscrizione nel registro delle imprese (altrimenti: s.n.c. "irregolare") (2297)
amministrazione e rappresentanza: in base ad atto costitutivo (2295)
responsabilità per le obbligazioni: solidale e illimitata; patto contrario valido solo all'interno (2291); vale il beneficium excussionis (2304)
scioglimento: anche per fallimento, se attività commerciale (2308)
è Società in accomandita semplice
soci accomandanti
conferiscono le risorse
* partecipano a utili
* rispondono limitatamente alla quota conferita (2313)
* non possono ingerirsi nell'amministrazione (2320)
soci accomandatari
rispondono illimitatamente e solidalmente (2313)
* diritti e obblighi dei soci di s.n.c. (2318)
è Società per azioni
per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio; in caso di unico azionista, questi risponde personalmente solo in determinate ipotesi (2325)
le quote sono rappresentate da azioni (2346 ss.)
capitale minimo
personalità giuridica (con l'iscrizione nel registro delle imprese: 2331)
forma: costituzione per contratto o per atto unilaterale nella forma dell'atto pubblico (2328)
fasi:
* redazione atto costitutivo + statuto (2328)
* deposito c/o registro imprese (2330)
* iscrizione nel registro delle imprese (2330)
organi
assemblea dei soci (2363 ss.)
* amministratori (2380 ss.)
* collegio sindacale (vigila sul rispetto della legge e dello statuto, nonché sulla corretta amministrazione; 2397 ss.)
* revisore o soc. di revisione (soggetto esterno cui spetta il controllo contabile (2409-bis ss.)
è Società in accomandita per azioni
soci accomandatari
rispondono solidalmente e illimitatamente (2452)
* sono di diritto amministratori (2455)
soci accomandanti
* sono obbligati nei limiti del capitale sottoscritto (2452)
le quote sono rappresentate da azioni
è Società a responsabilità limitata
per le obbligazioni risponde solo la società con il suo patrimonio; nel caso di socio unico, questi risponde personalmente solo in determinati casi (2462)
le quote non possono essere rappresentate da azioni (2468)
capitale minimo
già nel 1993 era stata ammessa la società unipersonale (d.lgs. 88/93) (costituita con atto unilaterale del singolo socio; gode del beneficio della responsabilità limitata): ora questa possibilità ura estesa anche alla s.p.a.
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