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L'IMPRESA SOCIETARIA
Un'attività economica può essere esercitata da una singola persona fisica oppure da una pluralità di persone.
La società è la forma di esercizio collettivo dell'impresa, in quanto è un'organizzazione di persone e di beni preordinata al raggiungimento di uno scopo produttivo. In base all'articolo 2247 del codice civile la società si costituisce mediante contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Gli elementi essenziali del contratto di società sono: la pluralità di persone, il conferimento di bveni o servizi, l'esercizio in comune di un'attività economica e la divisione degli utili. I conferimenti sono le prestazioni di dare o fare cui le parti del contratto di società si obbligano, al fine di esercitare in comune un'attività economica.
Esistono diversi tipi di società: società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni; inoltre vi sono altri due tipi di società dette mutualistiche: la società coperativa e quella di mutua assicurazione. Le società sono variamente classificate: in base allo scopo si distinguono le società lucrative (hanno finalità di dividere gli utili conseguiti tra i soci) e quelle mutualistiche(hanno lo scopo di fornire ai soci stessi, beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.
In relazione all'oggetto sociale si distinguono le società commerciali (sono quelle che svolgono una delle attività indicate nell art.2195 del codice) e le società non commerciali(hanno ad oggetto un'attività non commerciale es.attività agricola, revisione contabile). In relazione al grado di autonomia patrimoniale distinguiamo le società di persone( sono dotate di autonomia patrimoniale imperfetta;ciò comporta che la società non ha personalità giuridica) e le società di capitali(dotate di autonomia patrimoniale perfetta;la società gode di personalità giuridica).
SOCIETA' SEMPLICE
La società semplice è la forma piu elementare di società; essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di attività non commerciali: ciò comporta la non sottoposizione allo statuto dell'imprenditore commerciale e quindi l'applicazione di una disciplina giuridica meno rigida. Il contratto costitutivo della società semplice non richiede particolari formalità: tuttavia quando si conferiscono in proprietà beni immobili o diritti reali immobiliari per un periodo superiore a nove anni è richiesto l'atto scritto a pena di nullità. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto: denaro, beni in natura, crediti, o l'opera personale del socio; è inoltre richiesta l'iscrizione in una speciale sezione del registro delle imprese. La società semplice ha autonomia patrimoniale imperfetta percui non ha la personalità giuridica. L' amministrazione intesa come attività di gestione dell'impresa può assumere nella società semplice varie forme. Il principio generale per la società semplice è che il potere di amministrazione nella società spetta a ciascun socio con responsabilità illimitata, disgiuntamente dagli altri soci. Nell' atto costitutivo può essere previsto un sistema di amministrazione congiuntiva, secondo il quale per il compimento delle operazioni sociali è necessario il consenso di tutti i soci e i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo non vi sia urgenza di evitare un danno alla società.
Il rapporto sociale può sciogliersi con riferimento ad un solo socio o a tutti i soci. Nella prima ipotesi, l'uscita di una sola parte dal contratto stesso non determina di regola lo scioglimento della società, ma lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio(scioglimento parziale).L'uscita del socio dalla società può avvenire per morte, recesso volontario, esclusione.
Per quanto riguarda lo scioglimento totale questo può avvenire: per il decorso del termine(la società è a tempo determinato), per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per decisione unanime dei soci, per il venir meno della pluralità dei soci, per le altre cause eventualmente previste nel contratto sociale.
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
La società in nome collettivo è una società di persone che la legge ha previsto per l'esercizio di attività commerciali: solitamente si tratta di imprese commerciali di modeste dimensioni basate sul rapporto di fiducia tra i soci. La stipulazione dell'atto costitutivo deve essere fatta per iscritto e cioè mediante scrittura privata autenticata dal notaio o atto pubblico che deve essere pubblicato nel registro delle imprese. L' autonomia patrimoniale della S.n.c. è imperfetta, ma più netta rispetto a quella delle società semplici; infatti la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è illimitata e solidale, ma più accentuato è il carattere della sussidiarietà in quanto il beneficio di escussione opera automaticamente. Per l'esecuzione del rapporto sociale i soci hanno l'obbligo di compiere i conferimenti, così concorrendo alla formazione del capitale sociale.In mancanza del consenso degli altri soci, il socio non può esercitare un'attivtà concorrente con quella della società , ne partecipare con responsabilità illimitata ad altre società concorrente. La società è tenuta a redigere annualmente l'inventario, che è costituito dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite. Per quanto riguarda l'amministrazione, tutti i soci hanno diritto di amministrare personalmente i beni sociali. Essa può sciogliersi per le stesse cause previste per la società semplice ed inoltre per dichiarazione di fallimento e per provvedimenti dell'autorità governativa.
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
La società in accomandita semplice è una società di persone caratterizzata dal fatto che di essa fanno parte due diverse categorie di soci: la prima categoria di soci detti accomandanti, conferendo soltanto lo statuto dei beni e non partecipando alla gestione sociale, non assume responsabilità verso i terzi creditori sociali e ha il solo obbligo di versare alla società il proprio apporto; un altro gruppo di soci invece, che partecipa alla gestione e alla direzione della società, accomandatari, assume una responsabilità illimitata e risponde anche con il proprio patrimonio personale.
La ragione sociale è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione di S.a.s.
L'atto costitutivo va redatto per iscritto e va pubblicato nel registro delle imprese.
I soci accomandatari hanno il potere di amministrare la società, il quale gli è conferito di diritto. Per quanto riguarda la possibilità di uscire dalla società cedendo la propria quota, gli accomandatari possono farlo solo con il consenso di tutti gli altri soci, mentre gli accomandanti possono liberamente trasferire la propria quota per atto fra vivi, purchè vi sia il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Lo scioglimento può avvenire per le stesse cause della società semplice e per il venir meno, durante la vita della società, di una delle due categorie di soci.
SOCIETA' PER AZIONI
La S.p.a. rappresenta il principale tipo di società di capitali e allo stesso tempo la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni. E' importante dire che nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La prima fondamentale caratteristica della s.p.a è la limitazione della responsabilità dei soci alla somma o al bene conferito; ciò assume un duplice significato, in quanto in termini giuridici comporta che il socio è obbligato patrimonialmente solo ad eseguire il conferimento determinato nel contratto sociale e che i creditori sociali dovranno rivolgersi alla società, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci. In termini economici significa che il socio non corre altro rischio se non di perdere la somma o il bene conferito in società. Nella s.p.a. il capitale sociale costituisce dunque la garanzia offerta ai creditori sociali e a differenza della società di persone, il codice civile ne fissa l'importo minimo che è pari a 120000 euro. Il capitale sociale è costituito da azioni e cioè da porzioni di uguale ammontare, ognuna delle quali esprime la misura della partecipazione di ciascun socio alla società.
La funzione economica della azioni consiste nella mobilizzazione del capitale: esse infatti sono facilmente negoziabili e di agevole alienabilità.
La S.p.a. si costituisce normalmente per contratto che risulta da due documenti separati: l'atto costitutivo in cui si manifesta la volontà delle parti di dare vita alla società; lo statuto che contiene le norme sul funzionamento della società.
Vi sono due tipi di stipulazione dell'atto costitutivo: stipulazione simultanea o istantanea mediante izione delle parti avanti al notaio e redazione dell'atto pubblico; stipulazione successiva o per pubblica sottoscrizione come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
La costituzione della s.p.a si completa con l'iscrizione nel registro delle imprese; la pubblicità dell'iscrizione ha efficacia cositutiva, è cioè indispensabile per l'esistenza della società. Per la costituzione di una società per azioni inoltre sono richieste tre condizioni: è necessario che l'intero capitale sociale sia sottoscritto;è necessario che i soci provvedano ad effettuare il versamento di almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso un istituto di credito e che siano rispettate tutte le altre disposizioni relative ai conferimenti; è necessario infine che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste da leggi speciali.
E' possibile che la S.p.a. si costituisca mediante atto unilaterale, che sia cioè costituita da un unico socio. Poiché però un solo socio fornisce minori garanzie ai creditori e ai terzi circa la solvibilità dell'impresa, il codice civile sottopone la costituzione della S.p.a. ad unico azionista ad alcune condizioni: non è sufficiente versare il 25% dei conferimenti in denaro, occorre versare il loro intero ammontare; è necessario dare adeguata pubblicità a tale situazione. Qualora non venga rispettata anche una sola di queste condizioni il socio unico perde il beneficio della responsabilità illimitata e risponde degli obblighi assunti dalla società anche con il proprio patrimonio personale.
Al socio azionista spettano diritti di amministrazione e diritti di natura patrimoniale. Sono diritti di amministrazione: il diritto di intervenire alle assemblee dei soci e di partecipare alla discussione; il diritto di voto che spetta al socio per ogni azione posseduta;il diritto di ispezionare i libri contabili ed esaminare il bilancio; il diritto di impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge o all'atto costitutivo. Sono diritti patrimoniali: il diritto al dividendo e quindi agli utili conseguiti dalla società; il diritto alla ripartizione del residuo attivo in seguito allo scioglimento della società; il diritto di opzione e cioè di sottoscrivere le nuove azioni che sono emesse dalla società. Costituiscono obblighi dei soci l'esecuzione dei conferimenti e l'esecuzione di prestazioni accessorie.
La S.p.a. svolge la propria attività a mezzo di organi. Distinguiamo: la funzione di gestione svolta dagli organi amministrativi; la funzione deliberativa svolta dall'assemblea; la funzione di controllo svolta dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato di controllo. L'organizzazione della Sp.a. può essere realizzata secondo tre diversi modelli: il sistema tradizionale i cui organi sono costituiti da un consiglio di amministrazione e da un collegio sindacale con l'ausilio di un revisore esterno cui sono affidati compiti di controllo contabile; il sistema dualistico composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza; il sistema monastico i cui organi sono un consiglio di amministrazione e un comitato di controllo.
Gli amministratori costituiscono l'organo cui è affidata la gestione della società, con poteri esecutivi, in quanto seguono le deliberazioni dell'assemblea e con autonomi poteri decisionali e di iniziativa. In particolare essi hanno la funzione di: deliberare sulla gestione sociale; convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno; redigere il bilancio annuale da presentare per l'approvazione all'assemblea; dare esecuzione alla volontà sociale espressa dall'assemblea; curare la tenuta dei libri contabili; vigilare sull'andamento generale della gestione sociale; rappresentare la società nei rapporti con i terzi e in giudizio; svolgere una relazione sull'attività della società.
Anche il numero degli amministratori della società è indicato nell'atto cositutivo; al riguardo sono possibili due soluzioni: un amministratore unico o più amministratori che costituiscono il consiglio di amministrazione nel sistema tradizionale o il consiglio di gestione nel sistema dualistico. Posso essere nominati amministratori tanto i soci che persone estranee alla società, purchè non si tratti di persone fallite, inabilitate o interdette dai pubblici uffici. Nel caso di più amministratori possono essere creati ulteriori organi amministrativi : il comitato esecutivo e gli amministratori delegati. Gli amministratori hanno diritto alla retribuzione che può consistere in una somma fissa in denaro o in un gettone di presenza per ogni riunione del consiglio di amministrazione, ovvero in una partecipazione agli utili della società. I titolari della funzione amministrativa nello svolgimento del proprio operato nell'ambito della società hanno una triplice responsabilità: una responsabilità verso la società fondata sul rapporto professionale che li lega ad essa;una responsabilità verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale; una responsabilità verso i singoli soci e terzi nel caso questi vengano danneggiati da comportamenti negligenti degli amministratori.
L'assemblea, organo collegiale della S.p.a., rappresenta l'organo supremo della società perché forma la volontà sociale in materie di fondamentale importanza. L'assemblea può deliberare in sede ordinaria ed in sede straordinaria. L'assemblea ordinaria va convocata almeno una volta all'anno ed entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera su tutti gli argomenti che non sono riservati all'assemblea straordinaria :provvede alla nomina degli altri organi sociali; alla sostituzione dei loro membri; alla loro eventuale revoca; approva il bilancio annuale; delibera sull'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità nel caso di cattiva gestione della società o di mancata sorveglianza; decide su tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari. L'assemblea straordinaria invece delibera su particolari argomenti: modificazione dello statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza. L'assemblea è convocata dagli amministratori o dai sindaci nei casi previsti dalla legge. L'ordine di convocazione va pubblicato nella gazzetta ufficiale o in un quotidiano almeno 15 giorni prima.
Il collegio sindacale è l'organo di controllo della società. Esso è composto da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati tra i soci o tra persone estranee. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo, quelli successivi dall'assemblea ordinaria. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per un triennio: nomina e cessazione devono essere iscritte nel registro delle imprese. La legge vuole garantire ai sindaci una posizione di indipendenza rispetto agli amministratori e prevede pertanto l'ineleggibilità e la decadenza dall'ufficio, in caso di loro elezione, del cognuge e di parenti o affini degli amministratori stessi entro il quarto grado, ovvero di coloro che sono legati alle società da un rapporto di lavoro autonomo retribuito. Un'ulteriore garanzia di indipendenza viene concessa nei riguardi dell'assemblea, poiché i sindaci possono essere rimossi dalla carica e sostituiti solo per una giusta causa, e per tale rimozione non è sufficiente la sola delibera assembleare, ma è necessario anche un provvedimento di approvazione del Tribunale, sentito l'interessato. Le riunioni del collegio sindacale devono avvenire almeno una volta ogni 90 gg. Il collegio sindacale: vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; controlla l'attività degli amministratori; controlla l'attività dell'assemblea.
Quanto al controllo contabile, questo viene affidato ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione, iscritto nel registro istituito presso il ministero della giustizia, tranne per le società di più piccole dimensioni per le quali tale funzione può essere ancora attribuita al collegio sindacale.
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