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L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI

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L'INTERPRETAZIONE DEI TESTI NORMATIVI


Testi, significati, interpretazione

Le fonti del diritto sono, in ultima istanza, testi normativi: documenti esprimenti norme; un testo normativo è una sequenza di enunciati: di "disposizioni" normative; un enunciato - una disposizione - altro non è che una sequenza di parole di senso compiuto. Un enunciato contenuto in una fonte esprime una norma, ma non è una norma. La norma è non già l'enunciato stesso, ma il suo significato: il suo contenuto di senso.

Si dice "interpretazione" l'attività che consiste nel determinare il significato degli enunciati delle fonti: l'attività che, dagli enunciati delle fonti (dalle disposizioni), ricava norme.

L'interpretazione è dunque un'attività che:



a)    si esercita su testi normativi;

b)    da essi ricava norme.

Le norme sono non l'oggetto, ma piuttosto il prodotto, il risultato, dell'interpretazione.



Ambiguità dei testi normativi e vaghezza delle norme

Ciò detto, vi sono due cose importanti da capire:

i) la prima è che quasi mai un enunciato normativo si presenta con un significato univoco e ben definito; quasi tutti gli enunciati delle fonti sono ambigui. Quasi tutti, insomma, si prestano ad una pluralità di interpretazioni. Ogni interpretazione ricava, da uno stesso enunciato, un significato diverso, ossia una norma distinta.

ii) la seconda è che ciascuna di queste norme è, fatalmente, vaga e i suoi contorni sono indefiniti.

a)    Esempi di ambiguità

L'art. 59, comma 1, Cost. dispone che "IL presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini".

L'art. 89, comma 1, Cost. dispone che "nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti".

L'art. 40 Cost. dispone che "il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano".

Dobbiamo intendere che, in mancanza di leggi regolatrici del diritto di sciopero, tale diritto si esercita senza limiti, o invece che non si esercita affatto fino a che tali leggi non siano promulgate?

b)    Esempi di vaghezza

Per "compravendita" si intende, grosso modo, lo scambio di merci contro denaro.

L'art. 575 c. p. punisce con la reclusione "chiunque cagioni la morte di un uomo".


Tipologia dell'interpretazione

Queste osservazioni sull'ambiguità degli enunciati normativi e sulla vaghezza dei significati suggeriscono una duplice distinzione.

Il fenomeno dell'ambiguità degli enunciati normativi suggerisce di distinguere tra l'interpretazione intesa come attività di accertamento dei molteplici significati e l'interpretazione intesa come attività di decisione di un significato determinato.

L'interpretazione del primo tipo (l'interpretazione-accertamento), può consistere, secondo i casi nell'una o nell'altra delle due conseguenti:

a)    nel constatare le diverse interpretazioni che un certo enunciato normativo ha, di fatto, ricevuto, i diversi significati che gli sono stati attribuiti, ad esempio dai giudici, o dai giuristi, o dagli uni e dagli altri: "l'art. x della legge y è stato interpretato (in giurisprudenza, in dottrina) nei sensi S1, S2, S3";

b)    nel congetturare i diversi significati possibili di un enunciato: "l'art. x della legge y potrebbe essere interpretato nei sensi S1, S2, S3".

L'interpretazione del secondo tipo (l'interpretazione-decisione), consiste invece nel decidere il significato di un enunciato normativo, ossia nello scegliere - tra i diversi significati possibili di un enunciato, o tra quelli che effettivamente gli sono stati attribuiti - un significato determinato a preferenza di tutti gli altri: "l'art. x della legge y significa S1". L'interpretazione-accertamento mette in luce, l'ambiguità degli enunciati normativi; l'interpretazione-decisione la risolve.

Il fenomeno della vaghezza dei significati (ossia delle norme) suggerisce di distinguere tra l'interpretazione "in astratto" di un enunciato normativo e la sua applicazione "in concreto" ad una singola fattispecie.

L'interpretazione in astratto consiste nel determinare il significato di un testo normativo - nel determinare, cioè, quale norma esso esprima - senza riferimento ad alcun caso concreto.

L'interpretazione in concreto può solo essere una interpretazione-decisione, e consiste nell'applicare ad una singola fattispecie la norma previamente individuata (decisa) in sede di interpretazione in astratto, ossia nel decidere se una data fattispecie concreta ricada o no nel campo di applicazione della norma (l'interpretazione in concreto presuppone quella in astratto).

L'interpretazione in astratto ricava, dagli enunciati normativi, delle norme fatalmente vaghe, dai contorni indeterminati. L'interpretazione in concreto riduce la vaghezza delle norme, decidendo se la norma di cui trattasi sia o no applicabile al caso in questione.


Varietà di interpreti

Le distinzioni aiutano a comprendere una distinzione ulteriore, che si riferisce non più alle modalità dell'interpretazione, ma ai soggetti che tipicamente la esercitano: si tratta soprattutto dei giuristi, dei giudici, e (talora) del legislatore stesso.

1. Si dice "interpretazione dottrinale" quella compiuta dai giuristi accademici.

L'interpretazione dottrinale è essenzialmente interpretazione in astratto. Può essere indifferentemente un'attività di accertamento o un'attività di decisione.

Quando un giurista si limita all'interpretazione-accertamento contribuisce alla conoscenza del diritto. Quando compie un'interpretazione-decisione fa "politica del diritto"; la sua interpretazione ha valore di "proposta" rivolta agli organi dell'applicazione.

2. Si dice "interpretazione giudiziale" quella compiuta dai giudici nell'esercizio della funzione giurisdizionale; è sempre interpretazione-decisione ed è sempre (anche) interpretazione in concreto.  

L'interpretazione dottrinale è priva di effetti giuridici, l'interpretazione giudiziale ha effetti giuridici: essa è vincolante per "le parti, i loro eredi o aventi causa" (art. 2909 c.c.) . Essa, come suol dirsi, è efficace "inter partes".

L'interpretazione giudiziale è efficace solo "inter partes"; nessuna decisione giurisdizionale può produrre effetti giuridici in capo a "terzi", estranei al processo. Vuole anche dire che, nessun giudice ha l'obbligo di conformarsi alle scelte interpretative di alcun altro giudice, fosse anche la suprema Corte di cassazione; cioè nell'ordinamento vigente, a differenza di quanto accade negli ordinamenti c.d. di "common law", i "precedenti" giurisdizionali - ossia le decisioni giurisdizionali di casi pregressi, simili, sotto qualche aspetto essenziale, a quello di cui trattasi - non sono vincolanti per gli altri giudici. In altre parole ancora, ciascun giudice gode di totale autonomia interpretativa: il giudice è soggetto alla legge, e solo ad essa (art. 101, comma 2, Cost.); pertanto non è soggetto ai precedenti.


3. Si dice "interpretazione autentica" l'interpretazione della legge compiuta dallo stesso legislatore mediante una legge successiva (il cui contenuto è appunto la determinazione del significato di una legge precedente). Si tratta, ovviamente, di una interpretazione-decisione e segnatamente di una interpretazione in astratto.

Anche l'interpretazione autentica, come quella giudiziaria, ha effetti giuridici. Ma, mentre l'interpretazione giudiziale è efficace solo "inter partes", l'interpretazione autentica, essendo contenuta in una legge è vincolante - al pari di ogni altra legge - "erga omnes": cioè vincola ogni soggetto dell'ordinamento.

Si ritiene che le leggi di interpretazione autentica non innovino il diritto, ma si limitino a determinare il significato di una legge preesistente. Per questa ragione, esse sono retroattive: la legge interpretata, si suppone, aveva già il significato che ora il legislatore le attribuisce.


La disciplina positiva dell'interpretazione

Per i giuristi - per i privati cittadini (e per i loro avvocati) - l'interpretazione è un'attività del tutto libera: ciascuno può interpretare le fonti del diritto a suo piacimento. Non così per gli organi dell'applicazione, e segnatamente per i giudici.

L'interpretazione giudiziale dei testi normativi è disciplinata dal diritto stesso, e precisamente dall'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. Il quale dispone che: "nell'applicare al legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

Questa disposizione disciplina quella che abbiamo convenuto di chiamare l'interpretazione-decisione. Poniamo che ad una certa disposizione normativa possano essere attribuiti tre significati: S1, S2, S3.

L'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. orienta precisamente la scelta tra S1, S2, S3, prescrivendo ai giudici di scegliere quel significato che corrisponde:

a)    al significato "proprio" delle parole (secondo la loro connessione sintattica), ossia al significato letterale;

b)    all'intenzione, alla volontà, del "legislatore" o, più in generale, dell'autore del testo normativo in questione.

Anche l'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. deve essere interpretato, e il suo significato non è affatto chiaro ed univoco. I problemi principali sono i seguenti:

Che vuol dire significato "proprio" delle parole? Sembra naturale intendere il significato comune: quello che è documentato nei dizionari della lingua italiana. Tuttavia, questa soluzione lascia aperti non pochi problemi. Per esempio:

a) non tutte le parole hanno un solo, univoco, significato comune: spesso i dizionari della lingua registrano più significati per un solo vocabolo;

b) alcune parole usate nei testi normativi sono estranee al linguaggio comune: sono termini tecnici, ossia specifici, del linguaggio giuridico, e i dizionari non li registrano affatto;

c) è pacifico che molte parole, pure di uso comune, sono però impiegate nei testi normativi in modo diverso da quello corrente, che cioè abbiano assunto nel linguaggio giuridico un significato distinto, e che pertanto non possano affatto essere intese nel loro significato comune;

d) alcune parole non possano essere intese nel loro significato comune per la ragione che il loro significato è espressamente determinato dallo stesso legislatore (mediante una "definizione legislativa").

Chi è il legislatore e come accertare la sua intenzione? Nell'ordinamento vigente, tutte le fonti del diritto promanano da organi collegiali: il Parlamento, il Consiglio dei ministri, il Collegio regionale.

Sicchè non è affatto chiaro chi debba considerarsi "autore" di ogni singola disposizione e della legge nel suo insieme. Infine,  accade sovente che un testo normativo non nasca dalla (unilaterale) volontà di un singolo soggetto (istituzionale o politico), ma sia frutto di attività "negoziale": tra i ministri, tra le diverse forze politiche che sostengono il governo, tra governo e maggioranza parlamentare, tra maggioranza e opposizione, tra governo e "forze sociali", e così avanti.

Con riferimento alla legge formale, sembra naturale pensare che l'intenzione del legislatore - se mai è conoscibile - debba essere dallo studio dei "lavori preparatori", ossia degli atti parlamentari: in giurisprudenza è diffusa l'idea che per "intenzione del legislatore" debba intendersi non già la "soggettiva volontà dei legislatori", bensì una cosa misteriosa chiamata "volontà oggettiva della legge": vuole dire che per decidere il significato delle leggi  i lavori preparatori sono irrilevanti.

La ricerca del significato letterale e la ricerca dell'intenzione del legislatore costituiscono due distinte tecniche interpretative. E l'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c. prescrive ai giudici di usare entrambe. Può accadere però che un dato testo normativo possa essere inteso in due modi distinti. Quale significato privilegiare dunque? L'art. 12, non offre una risposta univoca a questa domanda. In caso di conflitto tra i due significati, si può sostenere indifferentemente: (a) che l'interprete debba privilegiare comunque il significato letterale, a scapito dell'intenzione del legislatore; (b) che l'interprete debba, all'opposto, dare la preferenza all'intenzione del legislatore, quale che sia il significato letterale.


Altre tecniche interpretative

Esiste una molteplicità di tecniche interpretative, per nulla previste dall'art. 12, comma 1, disp. prel. c.c., ma comunemente usate dai giudici tutte giustificate o giustificabili, in ultima istanza, adducendo che il significato comune - apparente - del testo normativo di cui trattasi non corrisponde alle intenzioni del legislatore. Le più importanti sono le seguenti:

1. La tecnica della "dissociazione"; ossia, della distinzione - si fonda: o sull'assunto che il legislatore abbia sottinteso una certa distinzione (cioè l'abbia voluta, sebbene non l'abbia resa esplicita); o sull'assunto che il legislatore, pur non avendo fatto una certa distinzione, tuttavia l'avrebbe fatta se avesse preso in considerazione il caso. Il punto può essere chiarito con un esempio.

L'art. 1428 c.c. dispone che, in certe condizioni, "l'errore è causa di annullamento del contratto". Il legislatore non distingue tra l'ipotesi che l'errore sia stato commesso da uno solo dei contraenti (c.d. errore "unilaterale") e l'ipotesi che sia stato commesso da entrambi (c.d. errore "bilaterale").

2. L'argomento "a contrario"; quella tecnica interpretativa che si fonda sull'assunto che il legislatore abbia detto esattamente ciò che intendeva dire ("ubi lex voluti dixit, ubi tacuit noluit"), sicchè: ciò che il legislatore non ha detto, evidentemente non intendeva dirlo, giacchè, se avesse voluto dirlo, l'avrebbe detto. L'argomento, palesemente, si regge sulla presunzione di una perfetta corrispondenza tra l'intenzione del legislatore e il testo normativo, e induce ad escludere che si possa attribuire ad una data disposizione normativa un significato diverso da quello letterale. Se, il legislatore ha detto "cittadini", si deve ritenere che intendesse riferirsi proprio ai cittadini, e non agli uomini in genere (ivi inclusi gli stranieri e gli apolidi). Tuttavia, l'argomento "a contrario" può essere usato per trarre due conclusioni assai diverse. Argomentando "a contrario", si può sostenere:

a) che la legge conferisca il diritto D solo ai cittadini e taccia sugli stranieri e gli apolidi: da questo punto di vista, in alter parole, manca una norma che conferisca il diritto D agli stranieri e agli apolidi, ma manca altresì una norma che neghi tale diritto agli stranieri e agli apolidi: la legge è lacunosa in materia di stranieri ed apolidi;

b) che la legge conferisca il diritto D solo ai cittadini e, così facendo, positivamente escluda gli stranieri e gli apolidi dal godimento di tale diritto.

Nel primo caso, la legge è lacunosa: non disciplina in alcun modo il caso degli stranieri e degli apolidi. Nel secondo, al contrario, la legge - lungi dall'essere lacunosa - contiene sia la norma esplicita che conferisce quel dato diritto ai cittadini ("se cittadino, allora diritto D"), sia la norma inespressa che nega quel diritto agli apolidi e agli stranieri ("se non-cittadino, allora non-diritto D").

3. L'interpretazione sistematica; è largamente usata per designare non già una singola tecnica interpretativa, ma piuttosto un'intera famiglia di tecniche diverse, il cui solo tratto comune è forse quello di fare appello: (a) per un verso al contesto entro cui si colloca la disposizione da interpretare; (b) per un altro verso, alla presunzione di coerenza (assenza di antinomie) dell'ordinamento giuridico.

Diremo "sistematica" quella interpretazione che previene le antinomie nell'ambito di un singolo testo normativo. Evitando di ricavare da una data disposizione (poniamo l'art. x di una certa legge) una norma che sarebbe in conflitto con un'altra norma, previamente ricavata da un'altra disposizione del medesimo testo normativo (l'art. y della stessa legge). In altre parole, si fa interpretazione sistematica ogniqualvolta si esclude una certa attribuzione di significato che, se ammessa, renderebbe un testo normativo (la costituzione, una legge, un codice, ecc.) internamente incoerente.

Ad esempio, l'art. 95, comma 2, Cost. dispone che i ministri sono "responsabili collegialmente" degli atti del Consiglio dei ministri. La locuzione "responsabilità collegiale", astrattamente considerata, potrebbe essere intesa come riferentesi (anche) alla responsabilità penale che è esclusa dal contesto, giacché l'art. 27, comma 1, Cost. statuisce espressamente che la responsabilità penale può solo essere penale.

4. L'interpretazione adeguatrice; è quella interpretazione che previene le antinomie tra norme espresse da testi normativi diversi e gerarchicamente ordinati, evitando di ricavare da una data disposizione (poniamo l'art. x di una certa legge) una norma che sarebbe in conflitto con un'altra norma, previamente ricavata da una disposizione appartenente ad un testo normativo diverso e gerarchicamente superiore (diciamo l'art. y della costituzione).

Accade spesso, che una disposizione di legge sia suscettibile di due interpretazioni, ciascuna delle quali ricava, da quella stessa disposizione, due norme distinte - diciamo N1 e N2 - e che una di esse, poniamo N1, sia conforme a costituzione, mentre l'altra, N2, è incompatibile con la costituzione. Si scarta la seconda interpretazione (N2), e si sceglie la prima (N1).

Si fa interpretazione adeguatrice quando (nel dubbio) si interpreta un decreto legislativo delegato in modo conforme alla legge di delegazione (anziché in modo contrastante con essa); quando si interpreta una legge regionale in conformità alle leggi statali che esprimono i principi fondamentali della materia di cui trattasi; quando si interpreta un regolamento di esecuzione in modo conforme alle disposizioni di rango legislativo alla cui esecuzione esso è preordinato; e così via.

5. L'interpretazione evolutiva; si fonda sull'assunto che, anche quando i testi normativi restino immutati, la volontà del legislatore sia tuttavia mutevole e continuamente si adatti alle circostanze (economiche, sociali, culturali, ecc.). si dice "originalista"quella interpretazione che attribuisce a ciascun testo normativo il suo significato "originario", cioè il significato che quel testo aveva nel momento in cui entrò in vigore. Si dice "evolutiva" quella interpretazione che, attribuisce ai testi normativi - specie a testi normativi ormai risalenti nel tempo - significati, diversi da quello originario: adatti alle mutate circostanze.

L'interpretazione evolutiva può avere esiti restrittivi o estensivi, può cioè, secondo i casi, restringere o estendere il campo di applicazione delle disposizioni interpretate. È estensiva quella interpretazione evolutiva dell'art. 2 Cost. che include tra i diritti inviolabili dell'uomo anche il diritto c.d. all'identità personale, mentre è restrittiva quella interpretazione, essa pure evolutiva, che restringe il significato del vocabolo "osceno" (art. 528, commi 1 e 2, c.p.) così da escludere che possano considerarsi osceni degli scritti o degli spettacoli che in passato erano ritenuti tali.


L'integrazione del diritto lacunoso.

L'interpretazione dei testi normativi va tenuta distinta dall'integrazione del diritto, ossia dal completamento della disciplina giuridica quando questa si riveli lacunosa.

Può accadere che l'interpretazione dei testi normativi esistenti conduca il giudice alla conclusione che la fattispecie concreta a lui sottoposta non è disciplinata da alcuna norma: che, insomma, il diritto presenta una lacuna.

L'integrazione del diritto in caso di lacune è disciplinata dall'art. 12, comma 2, disp. prel. c.c., il quale dispone che: "se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato". In presenza di una lacuna il giudice deve:

a)    applicare alla fattispecie a lui sottoposta una norma che disciplini una fattispecie analoga: beninteso, sempre che una tale norma vi sia;

b)    in mancanza di norme che disciplinino fattispecie analoghe, risolvere il caso in accordo con i principi generali "dell'ordinamento giuridico dello Stato", ossia con i principi del diritto positivo.

1. Analogia. Il ragionamento del giudice si presenta nel modo che segue. Egli assume anzitutto che una certa fattispecie (diciamo F1) non sia disciplinata da alcuna norma, e che per tanto il diritto sia lacunoso. Egli assume poi che la fattispecie non disciplinata (F1) somigli sotto un profilo rilevante o essenziale ad una diversa fattispecie (diciamo F2), essa sì regolata da una norma, la quale riconnette ad essa una certa conseguenza giuridica ("se F2, allora G"). E conclude costruendo una norma nuova, la quale riconnette la medesima conseguenza giuridica anche alla fattispecie non prevista: "se F1, allora G". La norma così costruita può poi essere impiegata quale fondamento della decisione.

Per argomentare che vi è somiglianza tra due fattispecie, F1 e F2, occorre mostrare che vi è tra di esse un tratto comune non accidentale, ma "essenziale" ai fini della loro disciplina giuridica. Posto che sia E l'elemento che accomuna F1 e F2, occorre mostrare che E è precisamente la "ragione" specifica per cui alla fattispecie F1 è stata attribuita proprio quella, e non altra, conseguenza giuridica.

In altre parole, l'estensione analogica di una norma presuppone la previa identificazione della sua cosiddetta ratio, cioè appunto della ragione, del motivo, dello scopo per cui la norma fu disposta. Ciò equivale a risalire, da una norma, al "principio"che la fonda come sua giustificazione. Si noti che l'art. 14 disp. prel. c.c. vieta l'applicazione analogica delle norme penali e di quelle che fanno eccezione a regole generali. Il divieto di applicazione analogica delle norme penali è ribadito altresì dall'art. 1 c.p., il quale dispone che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". È questo il principio cosiddetto di "stretta interpretazione" in materia penale.

Il divieto di analogia si risolve nell'obbligo di argomentare "a contrario", e in particolare nell'obbligo di usare tale argomento così da ricavare dalla disposizione interpretata ("se F, allora G") una norma implicita "negativa" o "contraria" ("se    non-F, allora non-G"). Se ad esempio una norma riconnette una sanzione penale al comportamento x ("se x, allora pena'), si deve concludere per l'esistenza di una norma che escluda ogni sanzione penale per il comportamento y, malgrado y sia simile ad x ("se y, allora non-pena").

2. Principi generali. Ogni complesso di norme - accomunate da uno stesso oggetto di disciplina - presuppone e sottintende dei valori, delle scelte politiche fondamentali, delle idee di giustizie. In ciascun ordinamento giuridico, si dicono "principi generali" - o anche "principi fondamentali" - quelle norme che incorporano tali valori, sentimenti di giustizia, decisioni politiche caratterizzanti. I principi generali costituiscono il fondamento, ossia la giustificazione, delle rimanenti norme particolari dell'ordinamento. Ve ne sono di diversi tipi.

a) in primo luogo, occorre distinguere tra i principi costituzionali e quelli di rango semplicemente legislativo: i principi costituzionali, essendo la costituzione rigida e perciò sovraordinata alla legge, sono assolutamente vincolanti per il legislatore (ad esempio il principio di irretroattività in materia penale: art. 25,comma 2, Cost.); mentre i principi legislativi possono esser, dalla legge stessa, derogati o abrogati (principio di irretroattività fuori della materia penale: art. 11, comma1, disp. prel. c.c.). Peraltro, la Corte costituzionale ritiene che, nell'ambito dei principi costituzionali, ve ne siano alcuni - i c.d. principi "supremi" - che non possono essere derogati o abrogati neppure dalla legge costituzionale, e che, pertanto, sono in un certo senso "sovra-costituzionali".

b) in secondo luogo, occorre distinguere tra i principi che abbracciano l'intero ordinamento e quelli che riguardano solo un suo specifico settore o, addirittura, una singola materia (quelli previsti dall'art. 117, comma 3, Cost., quale limiti alla potestà legislativa delle Regioni in talune materie). Possiamo chiamare gli uni "principi generali in senso stretto", e gli altri "principi settoriali".

I principi generali in senso stretto, per lo più, sono la tempo stesso principi costituzionali. Esempi: l'eguaglianza (art. 3, comma 1, Cost.), la libertà personale (art. 13, comma 1, Cost.), il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24, comma 1, Cost.), la libertà di impresa (art. 41, comma 1, Cost.). Ma non mancano principi generali di rango semplicemente legislativo: il principi di irretroattività fuori della materia penale (art. 11, comma 1, disp. prel. c.c.), o il principio "lex posterior derogat priori" (art. 15 disp. prel. c.c.).

Tra i principi settoriali - settore particolare dell'ordinamento: il diritto civile, il diritto amministrativo, il diritto processuale, il diritto penale, il diritto del lavoro - ve ne sono alcuni di rango costituzionale, altri di rango legislativo. Ad esempio: in diritto amministrativo ha rango costituzionale il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97, comma 1, Cost.), mentre ha rango legislativo il principio del giusto procedimento; in diritto del lavoro, ha rango costituzionale il principio di parità (di diritti e di retribuzione) tra lavoratrici e lavoratori (art. 37, comma 1, Cost.), mentre ha rango legislativo il principio cosiddetto del "favor" (art. 2077 c.c.); in diritto processuale, ha rango costituzionale il principio del "giudice naturale" (art. 25, comma 1, Cost.), mentre ha rango legislativo il principio "dispositivo" (che si ricava dagli artt. 2907, comma 1, e 2697 c.c., dagli artt. 99 ss. c.p.c., dalla disciplina della transazione, artt. 1965 ss. c.c.).

c) In terzo luogo, occorre distinguere tra i principi espressi e quelli inespressi o impliciti. Gli uni sono principi espressamente formulati in apposite disposizioni (costituzionali o legislative, secondo i casi). Gli altri sono principi non scritti, che tuttavia sono tacitamente presupposti - sottintesi - da specifiche norme (costituzionali o legislative) e che da tali norme possono essere desunti per via di interpretazione.






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