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L'Italia e l'Unione Europea
La nascita dell'Unione Europea
Il processo di integrazione europea prende avvio agli
inizi degli anni cinquanta con la nascita delle tre comunità europee
originarie (prima
trattato di Bruxelles (1965), che realizza una prima forma di coordinamento tra le tre comunità unificandone gli esecutivi e varando un unico bilancio europeo;
atto unico europeo (1986), che prevede l'eliminazione di un gran numero di barriere alla libera circolazione, vede l'istituzionalizzazione del consiglio europeo, in quanto organo nel quale maturano le grandi scelte di indirizzo politico, e il potenziamento del ruolo del Parlamento europeo;
trattato di Maastricht o trattato dell'Unione Europea (1992), che dà il via alla cooperazione in materia di politica estera, di sicurezza, di giustizia e di affari interni. Si pongono le basi per una moneta unica europea (euro) e per l'istituzione della Banca centrale europea, insieme alla nozione di cittadinanza europea;
trattato di Amsterdam (1997), che vede un'ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea, insieme a un rafforzamento della politica sociale europea;
trattato di Nizza (2001), con il rafforzamento degli interventi dell'Unione Europea in settori quali quello della politica estera, di sicurezza e di difesa, insieme alla nuova composizione del Parlamento europeo e della commissione.
Ad oggi i paesi dell'Unione Europea risultano essere: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda, regno unito, Irlanda, Danimarca, Grecia, Sna, Portogallo, Austria, Finlandia, Sa, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Ungheria (25 paesi, maggio 2004).
La forma di Governo
Per forma di Governo comunitaria si intende l'aspetto dell'ordinamento relativo alla composizione e alle funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti dagli stati membri, nonché ai loro reciproci rapporti. Gli organi principali sono i seguenti:
il consiglio europeo,
creato nel 1974 ed entrato a far parte della struttura
organizzativa comunitaria nel
il Parlamento europeo, inizialmente organo puramente consultivo al quale l'Atto unico europeo e il trattato di Maastricht hanno attribuito poteri più ampi - è l'unico organo comunitario composto da membri eletti direttamente dai cittadini dei paesi membri. Oggi, oltre ad avere poteri in materia di bilancio e di controllo dell'esecutivo, il Parlamento ha anche competenze legislative e condivide con il Consiglio dei ministri il potere di decisione su diverse materie;
la commissione europea, composta da trenta membri (erano venti
prima dell'allargamento del 2004), è l'organo esecutivo dell'Unione, ma
suo è anche il compito di avanzare le proposte legislative. Essa vigila
sulla corretta applicazione dei trattati europei e delle decisioni adottate in
base a essi. In ambito amministrativo
il consiglio dei ministri, il principale organo legislativo. Composto dai rappresentanti degli stati membri, di solito ministri, è affiancato dal Comitato dei rappresentanti permanenti, che ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. La presidenza del Consiglio è affidata a turno a uno degli stati membri e ha la durata di sei mesi. L'attività del Consiglio si divide in tre "pilastri". Il primo comprende le politiche comunitarie in materia di agricoltura, trasporti, energia, ambiente, ricerca e sviluppo, per le quali il Consiglio si attiva su proposta della Commissione. Il secondo "pilastro" comprende la politica estera e la sicurezza; il terzo la giustizia e gli affari interni. Su queste materie il Consiglio ha potere di decisione e di iniziativa;
gli organi di controllo e di giustizia, di cui fanno parte
I poteri delle istituzioni comunitarie
La comunità è in grado di esercitare poteri normativi, amministrativi, giudiziari, concludere accordi internazionali con stati terzi.
Poteri normativi. Vengono esercitati attualmente attraverso direttive e regolamenti: le direttive sono atti normativi che fissano, in una determinata materia, degli obiettivi, dei risultati che devono essere raggiunti dagli stati membri lasciando a questi ultimi la libera scelta dei mezzi più idonei al loro conseguimento; ad una direttiva comunitaria fa seguito un intervento del legislatore nazionale che deve dare attuazione al contenuto della direttiva; i regolamenti sono invece gli atti normativi comunitari che non richiedono alcun ulteriore intervento da parte del legislatore nazionale.
Poteri amministrativi. Riguardano le attività di decisione, di controllo, di ispezione, di sanzione. È di particolare rilievo l'attività che la commissione svolge nella gestione dei fondi strutturali della comunità, ossia delle risorse che vengono destinate allo sviluppo di particolari settori dell'economia degli stati membri.
Poteri in campo monetario. L'introduzione
di una moneta unica europea e l'istituzione di una banca centrale europea
rappresentano, senza alcun dubbio, il passo più rilevante sulla strada
dell'integrazione. Diventata operativa il 1° luglio 1988,
Poteri giudiziari. Vengono esercitati dal tribunale di primo grado e dalla corte di giustizia e assicurano che gli atti e comportamenti adottati dalle istituzioni comunitarie siano legittimi; valgono inoltre ad assicurare un risarcimento del danno a chi, persona fisica o giuridica, abbia subito un pregiudizio dell'attività svolta da un organo comunitario.
Potere estero. In alcune materie espressamente previste dai trattati, come la politica commerciale comune e la cooperazione nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico, la comunità ha il potere di stipulare accordi internazionali che vincolano al loro rispetto tutti i stati membri.
Poteri in ambito di PESC e GAI. Nel quadro della cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC), nonché in materia di giustizia e affari interni (GAI), le decisioni assunte assumono la veste di azioni comuni e di posizioni comuni: le prime impegnano l'unione a un intervento diretto, mentre le seconde impegnano gli stati ad adottare politiche nazionali conformi alla posizione comune assunta.
I riflessi sul sistema costituzionale della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea
Le principali conseguenze che il processo di integrazione europea ha prodotto in Italia sono:
sul piano della forma di Governo, si deve registrare un progressivo rafforzamento del ruolo di quest'organo, mentre il Parlamento non dispone di strumenti efficaci per poter far sentire la propria voce sulla scena europea;
sul piano delle grandi scelte di indirizzo politico, ogni scelta risulta vincolata a decisioni assunte in sede comunitaria;
sul piano della legislazione, ormai intere materie non sono più nella disponibilità del legislatore nazionale e ciò vale sia per il Parlamento sia per le singole regioni;
sul piano dell'amministrazione gli organi amministrativi (statali, regionali, provinciali o comunali) non operano più in ossequio a una legge dello Stato o della regione, ma in ossequio a un regolamento o ad una direttiva comunitaria;
sul piano della giurisdizione, la legge della comunità prevale, secondo il principio gerarchico, automaticamente su una legge nazionale, qualora la la materia in causa sia disciplinata da entrambe le fonti normative.
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