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L'Italia e l'Unione Europea
La nascita dell'Unione Europea
Il processo di integrazione europeo prevede avvio agli inizi degli anni '50 con la nascita delle tre "comunità" europee originarie (prima la Ceca e poi successivamente la Cee e la Ceea o Euratom), le quali avevano finalità economiche, ma anche un obiettivo politico preciso: quello di scongiurare il rischio del riprodursi in Europa delle condizioni di conflittualità che avevano portato a 2 conflitti mondiali.
A questo risultato si pensava di arrivare partendo dalla creazione di un MERCATO COMUNE, attraverso una progressiva eliminazione delle barriere allora esistenti, al fine di garantire la libera circolazione delle merci, la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, il diritto di stabilimento dei lavoratori autonomi, la libera prestazione di servizi, la libera circolazione dei capitali.
Da allora l'integrazione è andata sempre più intensificandosi,grazie alla stipula di una serie di contratti che modificavano quelli precedenti; trattati che operavano in un duplice senso:
a) Verso un progressivo allargamento dei poteri delle istituzioni comunitarie (con conseguente depotenziamento dei singoli Stati membri);
b) Verso una sensibile modifica dell'originario impianto istituzionale delle Comunità e delle regole decisionali che prescindono alla loro azione.
Le tappe principali:
A. TRATTATO DI BRUXELLES DEL 1965:
Realizza una forma di coordinamento tra le 3 comunità riunificandone gli esecutivi;
Si dà vita ad una sola Commissione europea ed ad un unico Consiglio;
Si vara un unico bilancio europeo.
B. ATTO UNICO EUROPEO DEL 1986:
prevede l'eliminazione di un gran numero di barriere ancora esistenti alla libera circolazione;
amplia le competenze delle istituzioni comunitarie a nuovi settori ( ricerca scientifica, ambiente . );
contiene nel preambolo l'intento espresso di voler dar vita ad un'Unione Europea, quale forma istituzionale di una più intensa cooperazione tra gli Stati membri non solo economica,ma anche politica;
istituzionalizzazione del Consiglio europeo, quale organo nel quale maturano le grandi scelte di indirizzo politico;
potenziamento del ruolo del Parlamento europeo nell'ambito dei processi decisionali;
avvio della cooperazione europea in materia di politica estera.
C. TRATTATO DI MAASTRICHTI (trattato dell'Unione Europea) del 1992:
rappresenta la tappa decisiva in vista della nascita dell'Unione Europea;
Si procede ad un ulteriore ampliamento dell'area degli interventi delle istituzioni europee;
Si procede al rafforzamento di alcune politiche comunitarie di particolare rilievo ( in materia di coesione economica e sociale);
Si dà il via alla cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza (PESC);
Si dà il via alla cooperazione in materia di giustizia e affari interni (GAI);Essi rappresentano il secondo e terzo pilastro su cui regge,l'U.E.
Si pongono le basi per l'introduzione della moneta unica europea (EURO) e per l'istituzione di una Banca centrale europea, quale organo di decisione in materia di emissione della moneta e di controllo della liquidità, allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi all'interno del mercato unico.
Introduce novità istituzionali quali il Comitato delle Regione e delle autonomie locali;
Introduci tra i principi ispirato il principio di sussidiarietà ( in base all'art 5 del testo coordinato del Trattato di Maastricht e del Trattato istitutivo della comunità europea, la Comunità europea è legittimata ad agire ne settori che non sono di sua esclusiva competenza, <<soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati Membri e posso essere realizzati meglio a livello comunitario>>. Si tratta di un principio importante che dovrebbe funzionare da freno all'ampliamento dell'area degli interventi comunitari, a tutela delle competenze degli stati membri.
Viene introdotta la nozione di cittadinanza europea, attraverso la quale si punta a rafforzare i diritti che ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere ai cittadini degli Stati della Comunità.
D. TRATTATO DI AMSTERDAM DEL 1997:
Ulteriore valorizzazione della cittadinanza europea con:
l'inserimento tra i compiti fondamentali delle Comunità del perseguimento dell'uguaglianza tra uomini e donne:
della protezione delle persone fisiche in ordine alla raccolta e trattamento dei dati personali;
Alcune modifiche alla forma di Governo comunitaria, attraverso un'estensione e una semplificazione delle complesse procedure medianti le quali il Parlamento europeo partecipa al procedimento legislativo;
Particolare rafforzamento della politica sociale europea, attraverso:
il riconoscimento del tema dell'occupazione come questione di interesse comune;
potenziamento degli strumenti di intervento dell'Unione in questo settore.
Progressivo ampliamento dei membri della Comunità:dai sei paesi fondatori:
Belgio
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo
Olanda.
si è passati all'Europa dei 15:
Belgio
Francia
Germania
Italia
Lussemburgo
Olanda
Regno Unito
Irlanda
Danimarca
Grecia
Sna
Portogallo
Austria
Finlandia
Sa
E nel 2004 all'Europa dei 25.
E. TRATTATO DI NIZZA DEL 2001:
Modifiche relative al rafforzamento degli interventi dell'Unione nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa;
Rafforzamento degli interventi in materia di cooperazione rafforzata ( quella che nel quadro dei principi del Trattato, può essere decisa da due o più Stati membri );
Modifiche alla forma di governo comunitaria:
Nuova composizione del Parlamento Europeo e della Commissione;
Nuova ponderazione dei voti per le decisioni del Consiglio;
F. TRATTATO DI ATENE DEL 2003 ( Trattato di adesione ):
il 16 aprile 2003 p stato sottoscritto ad Atene il Tratto di adesione tra i 15 Stati Membri dell'Unione Europea e i 10 Stati che entrano a farne parte:
Cipro,
Estonia,
Lettonia,
Lituania,
Malta,
Polonia,
Repubblica ceca,
Slovacchia,
Slovenia,
Ungheria.
Esso concludendo il lungo iter che ha portato all'ingresso nell'Unione di questi Paesi, contiene:
alcuni adattamenti a Trattati vigenti;
serie di disposizioni transitorie, volte a facilitarne l'ingresso dei nuovi Stati membri.
La forma di governo
Quando si parla di forma di governo comunitaria si fa riferimento all'aspetto relativo alla composizione e alle funzioni degli organi tra i quali i trattati ripartiscono i poteri ceduti degli Stati membri.
Dell'apparato istituzionale comunitario fanno parte dei comitati che svolgono compiti istruttori o consultativi:
a) CONSIGLIO EUROPEO:
è composto dai Capi di Stato o di Governo; formalizzato a partire dall'Atto unico europeo del 1986k rappresenta il centro di indirizzo politico della Comunità: spetta ad definire gli orientamenti generali e stimolare il processo di costruzione dell'Unione.
Esso svolge un ruolo preminente soprattutto in ordine alle decisioni da assumere nel quadro del secondo e terzo pilastro. Delle sue riunioni (almeno 2 all'anno) esso riferisce al Parlamento europeo
b) PARLAMENTO EUROPEO:
Originariamente era composto da membri designati dal Parlamento degli Stati membri. Dal 1979 è organo ad elezione diretta: i suoi membri, che durano in carica 5 anni, vengono ancora eletti sulla basi di leggi elettorali nazionali. A ciascuno Stato membro spetta un numero di seggi diverso, calcolato in rapporto alla popolazione. Con il Trattato di adesione sono stati redistribuiti i seggi tra i 25 Stati ( per l'Italia il n è 78) per un totale di 732 membri.
I compiti del Parlamento erano al'inizio solo consultivi,ma si sono andati progressivamente rafforzando. Privo di un proprio potere di iniziativa legislativa, il Parlamento è ora in grado di in decidere sul contenuto degli atti normativi comunitari,attraverso l'esercizio di un potere di emendamento che, in certi casi, può arrivare fino all'arresto ( = potere di veto )del procedimento stesso.
Ha importanti poteri in materia di bilancio della Comunità ( la cui adozione finale spetta appunto al Parlamento ).
Ha poteri di controllo sulla Commissione Europea, e poteri relativi alla conclusione di accordi internazionali tra la Comunità e i Paesi terzi.
In seguito al Trattato di Amsterdam si è riconosciuta al Parlamento europeo la possibilità di raccordare i propri lavori sia con l'attività svolta dal Comitato delle Regioni e delle autonomie locali, sia con quella dei Parlamenti nazionali, attraverso la Conferenza degli organi parlamentari specializzati in affari comunitari (COSAC), nonchè il potere di approvare le nomine del Presidente della Commissione.
c) COMMISSIONE EUROPEA:
è l'organo esecutivo. È composto da 20 membri nominati dai Governi degli Stati membri, i quali durano in carica 5 anni ed operano in regime di assoluta indipendenza degli Stati, dai quali non possono ricevere né istruzioni, né direttive.
Con il Trattato di adesione si è stabilito che a partire dal 1 novembre 2005 e fino al 31 ottobre 2009, la Commissione sia composta da un membro per ciascuno Stato membro ( per l'Italia due, come per gli stati più grandi ). A partire da questa data, è previsto che il numero di membri della Commissione si riduca e si applichi un principio di rotazione tra gli Stati membri.
Il Parlamento è chiamato ad esprimere la sua approvazione sul Presidente della Commissione designato di comune accordo dai Governi degli Stati membri, ma anche sull'intera composizione dell'organo, previa audizione dei singoli commissari designati.
Ha il compito di esercitare una serie molto consistente di poteri:
Poteri di iniziativa e di stimolo nei confronti delle altre istituzioni comunitarie: tra questi è importante il potere di iniziativa in ordine agli atti normativi comunitari;
Poteri di esecuzione: ha il compito di assicurare la corretta esecuzione di tutte le decisioni assunte a livello comunitario, nonché quello di curare, in questo ambito, la gestione del bilancio comunitario;
Poteri di controllo: ad essa spetta garantire che sia gli Stati membri, sia i privati adeguino i propri comportamenti agli obblighi derivanti dall'adesione alla Comunità, potendo a questo scopo attivare poteri ispettivi, e nel caso di riscontrata infrazione, chiamare i soggetti inadempienti a rispondere davanti ala Corte di giustizia;
Poteri sanzionatori: in certi casi la Commissione dispone di poteri sanzionatori diretti nei confronti delle imprese o dei privati che abbiano violato gli obblighi derivanti dal diritto comunitario.
d) CONSIGLIO DEI MINISTRI:
è l'organo che detiene la quota più consistente del potere decisionale, soprattutto in materia di normazione: "legislatore comunitario".
È presieduto a rotazione,ogni 6 mesi, da un rappresentante degli Stati membri ed è composto dai Ministri ( o da soggetti di livello ministeriale, designati dal proprio Governo) degli Stati membri competenti per materia di volta in volta posto l'oggetto di discussione.
Esso delibera secondo la regola dell'unanimità, si avvale dell'esercizio delle sue funzioni del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER), composto da rappresentanti degli Stati membri aventi il rango di Ambasciatori, cui spetta il compito di preparare e istruire i lavori del Consiglio.
In conseguenza dell'allargamento dell'Unione, il Trattato di adesione ha stabilito una nuova ponderazione dei voti, con la quale le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza qualificata ( all'Italia spettano 29 voti ) e fissano la soglia di validità di tali deliberazioni ( 232 Stati membri, se oggetto è una proposta della Commissione; 232 voti purchè rappresentino il voto favorevole dei 2/3 degli Stati, negli altri casi).
e) GLI ORGANI DI CONTROLLO E DI GIUSTIZIA:
La CORTE DEI CONTI: è composta da 15 membri, che dovranno passare a 25 nominati,per 6 anni, dal Consiglio, sentito il Parlamento; esercita il controllo sulla gestione finanziaria della comunità, redigendo al riguardo una relazione annuale che vale, come punto di riferimento per il Parlamento;
La CORTE DI GIUSTIZIA: è composta anch'essa da 15 membri che dovranno diventare 25, per 6 anni, dai Governi degli Stati membri; è l'organo cui spetta il duplice compito di assicurare la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie, nonché il rispetto del diritto comunitario sia da parte delle autorità statali, sia da parte dei privati. Ad essa possono ricorrere gli Stati membri quando ritengono che un atto comunitario sia illegittimo; le istituzioni comunitarie contro uno Stato che abbia violato i suoi obblighi comunitari; i privati; i giudici nazionali che si trovino a dover applicare una norma internazionale che sia di incerta interpretazione. Nel dicembre del 2000 a Nizza si è istituita una Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Carta non è inserita nei trattati e non ha valore giuridico.
Il TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: istituito nel 1988 che ha competenza più ristretta rispetto la Corte e le cui sentenze sono applicabili davanti alla medesima.
Il COMITATO DELEL REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI: organo rappresentativo dei livelli diversi di governo locale presente negli Stati membri, che è dotato di poteri solo consultativi.
I poteri delle istituzioni comunitarie
Sono i poteri che la comunità è in grado di esercitare. Si tratta di:
A- POTERI NORMATIVI:
ve ne sono di ampi, e che sono andati progressivamente ad estendersi grazie al verificarsi di due fenomeni concorrenti:
L'interpretazione estensiva che le istituzioni comunitarie hanno inteso dare alle competenze che loro i trattati attribuiscono;
Lo sviluppo delle stesse disposizioni formali dei trattati.
Questi poteri normativi sono esercitati attraverso:
Le DIRETTIVE: atti normativi che fissano, in una determinata maniera, degli obiettivi, dei risultati che devono essere raggiunti dagli stati membri lasciando questi ultimi liberi di scegliere i mezzi più idonei al loro conseguimento. Di regola ad una direttiva comunitaria fa seguito un intervento del legislatore nazionale che deve dare attuazione al contenuto della direttiva. Questo strumento è previsto quando si è ritenuto opportuno lasciare al legislatore nazionale un margine di intervento discrezionale.
I REGOLAMENTI: atti normativi comunitari che, in genere, non richiedono un ulteriore intervento dei legislatori nazionali,poiché contengono una normativa AUTOSUFFICIENTE,che non richiede altro che essere applicata. L'adozione di questo è previsto per certe materie, ma non per tutte, a significare la gradualità che i trattati hanno inteso mantenere. La caratteristica principale è rappresentata dal fatto che esse producono direttamente i loro effetti all'interno dell'ordinamento giuridico degli Stati membri: essi devono obbligatoriamente essere osservate sia dai soggetti pubblici, sia da quelli provati. È quella che l'art.189 del Trattato CEE chiama la "diretta applicabilità degli atti normativi comunitari". Perché questo atto si verifichi è necessario che l'atto sia legittimi.
B- POTERI AMMINISTRATIVI:
in genere il compito di attuare sul piano amministrativo il diritto comunitario spetta alle amministrazioni nazionali. Però rientra anche tra i compiti della Commissione europea quello di assicurare che tale attuazione sia effettiva. Questa attività viene svolta mediante l'esercizio di poteri amministrativi di controllo, decisione, ispezione e sanzione. In esso, la Commissione si avvale dell'attività consultiva di comitati composti dai rappresentati degli Stati membri, e dell'attività istruttoria e di supporto dei propri uffici, che operano in contatto con le amministrazioni nazionali coinvolte nelle politiche comunitarie.
C- POTERI IN CAMPO MONETARIO:
il Trattato di Maastricht prevedeva che il sistema della moneta unica prendesse il via col 1.gennaio. 1999, una volta che gli stati membri avessero provveduto a ridurre le distanze tra le loro situazioni economiche, nel rispetto di quattro parametri predeterminati, relativi a:
l Tasso di inflazione;
l Livello del debito pubblico;
l Stabilità del tasso ufficiale di cambio nei confronti delle altre monete europee;
l Tasso di interesse sui titoli a lungo termine.
Questa fase si è oggi conclusa e con una decisione del maggio 1998 del Consiglio Europeo sono stati ammessi fin dall'inizio 12 dei 15 Stati membri, tra cui l'Italia. Il sistema è dotato di un suo apparato istituzionale di governo centrato sulla BCE. Gli organi al vertice di questa Banca sono:
l Il Consiglio direttivo, composto dai Governatori delle banche centrali nazionali e dai membri del Comitato esecutivo, cui spettano le decisioni di indirizzo;
l Dal Comitato esecutivo, composto da 6 membri nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, con il compito di dare attuazione alle decisioni del Consiglio;
l Il Presidente, nominato sempre dai Governi degli Stati membri tra i membri del Comitato esecutivo.
Tra i poteri della BCE, oltre a quello di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità, vi è anche quello di emanare dei regolamenti che hanno la stessa efficacia degli atti normativi adottati dalle altre istituzioni comunitarie.
La BCE opera in un regime di assoluta indipendenza, sia nei rispetti dei Governi nazionali, sia rispetto alle stesse istituzioni comunitarie.
La BCE ha anche l'obiettivo della stabilità dei prezzi, che può essere conseguito solo attraverso il concorso con le decisioni della banca delle scelte in materia di politica fiscale e in materia di spesa pubblica facenti capo alle autorità politiche comunitarie e nazionali.
D- POTERI GIUDIZIARI:
Sono esercitati dal Tribunale di 1°grado e dalla Corte di giustizia,i quali assicurano che gli atti e i comportamenti adottati dalle istituzioni comunitarie siano legittimi: a tale scopo è previsto un ricorso per l'annullamento dell'atto in questione.
Essi poi valgono ad assicurare il pieno e uniforme rispetto del diritto comunitario da parte degli Stati membri: a questo scopo è preordinato il ricorso per infrazione o inadempimento promosso dalla Commissione o da uno Stato membro.
Essi assicurano anche un risarcimento del danno a chi, persona fisica o giuridica, abbia subito un pregiudizio dall'attività svolta da un organo comunitario.
E- POTERE ESTERO:
si ha solo in alcune materie espressamente previste dai trattati. La Comunità in tali ambiti ha il potere di stipulare accordi internazionali che, una volta sottoscritti, vincolano al loro rispetto tutti gli Stati membri. Il progressivo allargamento d'azione in politica estera, di sicurezza comune e di difesa ha portato all'affidamento al Segretario del Consiglio il compito di svolgere le funzioni di "Alto rappresentante".
F- POTERI IN AMBITO PESC E GAI:
nel quadro della cooperazione in materia di politica estera e sicurezza comune e in materia di giustizia e affari interni; in questi campi si operano con poteri e procedure decisionali speciali.
In assenza di un potere normativo,le decisioni assunte in quest'ambito divengono azioni comuni di posizioni comuni;
A Le azioni comuni impegnano l'Unione ad un intervento diretto, mirato alla soluzione di uno specifico problema;
A Le posizioni comuni impegnano gli Stati membri ad adottare politiche nazionali conformi alla posizione comune assunta.
Sono decisioni prese per lo più all'unanimità.
Il nuovo Trattato costituzionale europeo
Con la dichiarazione di Laeken del 15 dicembre 2001, il Consiglio europeo ha avviato una nuova fase del processo di integrazione, che ha assunto un carattere costituente.
Si ha chiamato un'apposita Convenzione (rappresentativa degli Stati, del Parlamento europeo, della Commissione europeo e dei Parlamenti nazionali), e gli è stato affidato il compito di predisporre un progetto di un nuovo Trattato,da approvare in sede di Consiglio europeo;un mandato che investiva l'intera U.E.
Il trattato varato a Bruxelles dal Consiglio europeo il 18 giugno 2004, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, ora aspetta la ratifica dei 25 Stati membri.
Esso è destinato a sostituire tutti i Trattati europei precedenti.
Oltre a razionalizzare il contenuto dei vecchi Trattati,introduce delle novità:
Attribuzione all'UE della personalità giuridica;
Inserimento di norme di principio sui diritti e della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, con conseguente maggiore riconoscimento dei diritti tutelati e rafforzamento del vincolo di rispetto dei medesimi da parte dell'UE;
Definizione dei criteri di riparto di competente tra Unione e Stati membri, attraverso una competenza esclusiva della Comunità per un numero limitato di ambiti e d una competenza concorrente per un numero più cospicuo;
Disciplina di un sistema delle fonti normative europee basato su leggi europee e leggi quadro europee, distinte dagli atti non normativi;
Riconduzione ad un unico sistema decisionale anche dei due pilastri della politica estera e della difesa comune;
Rafforzamento del ruolo politico del Presidente del Consiglio europeo,eletto per un periodo di due anni e mezzo;
Istituzione di un Ministro degli Affari esteri dell'Unione, con il compito di coordinare l'azione esterna dell'Unione, e quest'ultima con l'azione esterna dei singoli Stati membri;
Rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo nell'esercizio dei poteri normativi, attraverso un aumento delle procedure di codecisione, nonché in materia di bilancio attraverso l'affidamento all'Assemblea dell'ultima parola in riguardo;
Accentuazione del rapporto fiduciario tra Commissione e Parlamento: il Presidente della Commissione, proposto dal Consiglio europeo, tenuto conto delle elezioni per il Parlamento, viene eletto da quest'ultimo; gli altri membri della Commissione, anch'essi designati dal Consiglio d'intesa con il Presidente, sono soggetti collettivamente all'approvazione parlamentare insieme al Presidente del Ministro degli affari esteri, che fa parte di diritto della Commissione;
Riduzione del n° delle decisione per le quali è richiesta l'unanimità
La definizione di un nuovo sistema di voto a doppia maggioranza( la cui entrata in vigore si prevede per il 2009), il quale prevede che le decisioni siano assunte da almeno il 55% degli Stati membri, che rappresentino almeno il 65%della popolazione complessiva.
Per l'entrata in vigore del Trattato si richiede la ratifica da parte di tutti i 25 Stati membri; si prevede anche che se nel termine di due anni dalla sua sottoscrizione ( cioè entro il 2006) solo i 4/5 degli Stati abbiano provveduto alla ratifica (dovrebbero essere quindi 20), ogni decisione sulla sorte del Trattato viene conferita al Consiglio europeo.
I riflessi sul sistema costituzionale della partecipazione dell'Italia all'UE
Il Trattato di Maastricht ha portato molti paesi dell'UE alla modifica della Costituzione in base ai nuovi principi adottati nella Comunità Europea; ciò è avvenuto anche in Italia.
Ciò è avvenuto però solo attraverso semplici leggi ordinarie attuate di volta in volta.
a. Sul piano della forma di governo, si deve registrare un progressivo rafforzamento del ruolo del Governo che viene visto come dominante della partecipazione dell'Italia all'UE ( il Parlamento infatti non sa molto delle decisione del Governo in sede comunitaria);
b. Sul piano delle grandi scelte di indirizzo politico, solo una parte significativa del potere estero dello Stato e ogni scelta di politica economica risultano vincolate a decisioni assunte in sede comunitaria;
c. Sul piano della legislazione, intere materie non sono più nella disponibilità del legislatore nazionale, essendo stabilmente passate nell'area decisionale della Comunità; ciò vale sia per il Parlamento che per le regioni, in ordine ai quali esse sono chiamate a dettare una normativa di dettaglio, di applicazione e adattamento alle realtà regionali di scelte normative di carattere generale e operate a livello europeo;
d. Sul piano dell'amministrazione, si assiste al crescete fenomeno per cui organi amministrativi operano in rispetto dei regolamenti o delle direttive comunitarie;
e. Sul piano della giurisdizione, il giudice italiano è obbligato ad applicare le norme comunitarie direttamente applicabili e non le norme italiane, nel caso in cui la materia della controversia sia disciplinata da entrambe le fonti. La "legge" della Comunità prevale automaticamente su quella del legislatore nazionale.
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