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LO STATO E IL TERRITORIO.
Si definisce TERRITORIALE
l'ente in cui l TERRITORIO costituisce un elemento essenziale: lo Stato è
l'ente territoriale per eccellenza, ma non il solo, dal momento che
Uno Stato si estingue:
a causa del venir meno del suo territorio, in seguito alla completa "debellatio " dello Stato.
ovvero, alla rinuncia del territorio, sulla base di un apposito atto internazionale.
Specie negli ordinamenti statali
contemporanei,
Diversi Stati si denominano
col nome geografico del territorio su cui insistono; come la nostra Repubblica (
Spettano allo Stato le facoltà giuridiche tipiche dello status di proprietario: cioè, il potere di ALIENARE, COMMERCIARE o GODERE del bene.
L'appartenenza del territorio allo Stato italiano è sancita da alcuni articoli del Codice Civile , per es. : art. 822 del Codice Civile che individua i beni del demanio pubblico; art. 826 Codice Civile: beni che costituiscono il patrimonio indisponibile dello Stato; art. 827 Codice Civile PRINCIPIO GENERALE, per cui TUTTI I BENI IMMOBILI CHE NON SONO IN PROPRIETA' DI ALCUNO,SPETTANO AL PATRIMONIO DELLO STATO.
L'esistenza di un territorio è presupposta dalla nostra Costituzione: articolo 10,terzo comma, art. 80, art. 120, terzo comma, 12° disposizioni transitorie terzo comma.
Alcuni ambienti sono "res communis omnium", cioè non fanno parte del territorio di uno Stato:
a) lo spazio ultra atmosferico e i corpi celesti.
b) l'Antartide.
c) il mare libero, cioè quello che si estende oltre la linea del mare territoriale.
SONO del TERRITORIO i seguenti spazi geografici ( sulla base delle norme internazionali e dei diversi ordinamenti interni:
a) la terraferma, entro i confini (naturali o artificiali) internazionalmente definiti.
b) Le acque interne (fiumi, laghi) comprese entro i confini.
c) Ultra atmosferico.
d) Il sottosuolo.
e) Il mare territoriale e la piattaforma continentale: questa limitatamente all'esplorazione e alla utilizzazione delle risorse naturali.
f) Gli aeromobili e le navi militari, ovunque si trovino; le navi egli aeromobili civili quando si trovino in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato.
g) Le sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero e i luoghi dove i diplomatici risiedono, anche temporaneamente.
h) Eventuali colonie, possedimenti o altre pertinenze.
Esclusi dal territorio nazionale, per l'istituto dell'immunità, sono la repubblica di SAN MARINO e la città del VATICANO: questo caso particolare di immunità, (previsto dal trattato del 1929), che definisce i confini della città del VATICANO, precisa che piazza S. Pietro, pur facendo parte della città del Vaticano, continua normalmente a essere aperta al pubblico, soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane.
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