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LO STATO - ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

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LO STATO


-soggettività giuridica: astratta attitudine di un soggetto a divenire titolare di diritti e obblighi previsti da norme di diritto internazionale.

-stato ordinamento vs stato apparato vs stato comunità

-quello che rileva ai fini del diritto internazionale è lo stato apparato

-requisiti per avere la personalità giuridica:

-indipendenza

-effettività

-gli stati federali,le confederazioni,i governi fantoccio,i governi in esilio non sono soggetti di diritto internazionale

-i microstati purché siano indipendenti sono soggetti di diritto internazionale

-riconoscimento:atto mediante il quale uno stato preesistente ammette l'esistenza di un nuovo stato:

-de iure:qualora attesti che il nuovo stato è nato in maniera legittima



-de facto: qualora non si pronunci sulla legittimità della nascita del nuovo stato

-il riconoscimento è un atto meramente dichiarativo e discrezionale(politico)

-il riconoscimento viene generalmente negato a quegli stati:

-nati con l'uso della forza

-che non rispettino i diritti fondamentali dell'uomo


SUCCESSIONE DELLO STATO IN MATERIE DIVERSE DAI TRATTATI:

-i beni immobili passano dallo stato predecessore allo stato successore

-i beni mobili passano dallo stato predecessore allo stato successore in cui è svolta l'attività a cui tali beni sono riconducibili

-per la prassi il debito pubblico si estingue quando sorgono nuovi stati:si applica il principio della tabula rasa,in caso contrario vengono ripartiti in misura equa fra le parti

-vengono trasferiti i debiti pubblici localizzabili

-gli archivi di stato passano dal predecessore al successore che può richiederne una copia


-gli elementi costitutivi dello stato sono

-il territorio

-il popolo(secondo il criterio della cittadinanza)

-il governo




NEUTRALITA' PERMANENTE


-neutralità permanente in tempo di pace:lo Stato si impegna a non intervenire nel caso scoppi una guerra.Il suo intervento costituirà illecito internazionale.Lo stato si impegna a non prender parte in conflitti armati e a non fare favoritismi in caso di conflitti fra terzi.Può agire per il mantenimento della pace..La fonte della neutralità può essere un trattato multilaterale,un accordo bilaterale o una dichiarazione unilaterale: in ogni caso avrà efficacia erga omnes.

-neutralità permanente in tempo di guerra:lo stato non entra in guerra ma si riserva la possibilità di entrarci successivamente.

-neutralizzazione dei territori: vengono stabiliti dei territori neutri,sottratti al campo di guerra(non necessariamente stati)




TERRITORIO


-Il territorio è l'ambito entro il quale lo stato esercita la sua potestà di governo. Tale potere incontra i limiti del diritto internazionale anche consuetudinario es.autodeterminazione dei popoli

-Chiamasi dominio riservato quell'insieme di competenze spettanti esclusivamente allo stato e non al diritto internazionale. Es.scelta della forma di governo.

-Art.2 Carta delle Nazioni Unite:nessuna disposizione autorizza le Nazioni Unite a interferire in questioni che appartengono esclusivamente alla sfera interna di uno stato.Tale principio non pregiudica le misure coercitive possibili.

-Principio di non ingerenza:vieta agli stati terzi di interferire con la politica interna dello stato.

-Acquisto di un territorio nullius: è necessario l'occupatio,e l'esplicita dichiarazione di annessione o fatti concludenti equivalenti.Il territorio deve essere realmente di nessuno.Non può essere territorio pubblico.

-Debellatio:distruzione dell'apparato militare di un territorio con successiva annessione del territorio stesso.Essendo in contrasto con i principi del diritto internazionale(divieto di aggressione),non costituisce un modo d'acquisto della sovranità.

-Cessione:può avvenire per venidta o per trattato.es.trattato di pace

-Occupatio bellica:viola i principi di diritto internazionale. Di fatto,le annessioni avutesi mediante la guerra,sono nulle.

-Frontiera:linea che delimita la sovranità statale.

-delimitazione:si stabiliscono i limiti geograficamente mediante trattato o ad opera del tribunale internazionale.

-demarcazione:trasposizione dei dati sul territorio(picchetti,reti metalliche . .)

-Se la frontiera si trova in un fiume essa sarà rappresentata dalla linea mediana o dalla linea di maggior flusso qualora il fiume sia navigabile.

-Se la frontiera si trova in mare il criterio da seguire è quello della linea mediana.(tranne in casi eccezionali per motivi storici o altre circostanze eccezionali)

-Piattaforma continentale:si segue il principio di equa distribuzione tenendo conto di circostanze rilevanti quali ad esempio la conformazione della costa.

-Zona economica esclusiva:spesso coincide con la piattaforma continentale

-Uti possidetis : norma consuetudinaria secondo la quale,il nuovo stato nato per secessione,esercita la propria sovranità nell'ambito dei confini che prima delimitavano la provincia o la regione.

-Le controversie territoriali non possono essere risolte con l'uso della forza.

-In caso di successione fra stati la frontiera non può essere rimessa in discussione.

-Servitù personali: mediante trattato si possono imporre vincoli sul territorio. Nel caso di successione,tali vincoli si tramandano. Es.neutralizzazione,demilitarizzazione,diritto di accesso al mare . .

-Patrimonio comune dell'umanità:territori che,non sono oggetto di appropriazione,e il cui sfruttamento deve avvenire nell'interesse dell'intera comunità internazionale.E' necessaria la costituzione di un'organizzazione internazionale che assicuri che tali fini vengano perseguiti. Es. mari extraterritoriali

-Antartide: sono vietati finbi militari,solo fini pacifici.E' vietato il deposito di materiali radioattivi.E' vietata qualunque esplosione nucleare. Vige il principio della libertà di ricerca scientifica.La gestione del continente è rimessa al Comitato delle Parti Consultive,composto attualmente da 12 stati,di cui fanno parte gli stati firmatari e gli stati che abbiano successivamente acquistato l'adesione mediante una sostanziale ricerca scientifica in loco,previa accettazione del Comitato. Nel 1991 è stato concluso il protocollo sulla protezione dell'ambiente antartico che vieta le ricerche minerarie stabilendo però che,dopo 50 anni,ogni parte del trattato potrà chiedere un riesame dello stesso.Il riesame dovrà ottenere una maggioranza dei ¾ per essere approvato.



SOVRANITA' TERRITORIALE E I SUOI LIMITI


-sovranità territoriale: diritto di esercitare autonomamente le funzioni pubbliche sul proprio territorio,esclusività di tale diritto(divieto di ingerenza).Ogni violazione ad opera di stati terzi costituisce illecito internazionale e implica responsabilità internazionale.

-competenza domestica(domestic jurisdiction) : attività dello stato che,non essendo disciplinate dal diritto internazionale,non comportano obblighi internazionali per lo stato stesso.Vi rientra tutta la sfera non compresa nel diritto internazionale,che si ricava in maniera residuale.

-Art.2 Carta ONU: nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno stato.

-uno stato straniero non può essere chiamato in giudizio di fronte al tribunale dello stato territoriale.Godono di tale immunità gli atti iure imperii(attività governative poste in essere dallo Stato nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche),non gli atti iure gestionis(attività in cui lo Stato agisce da privato cittadino).Godono di tale immunità gli organi statali e gli enti pubblici,territoriali e non.Eccezioni:l'immunità non vige nel caso di missioni clandestine svolte nello stato territoriale senza il consenso dello stato stesso,e nel caso di crimini internazionali.


DIPLOMATICI


-accreditamento:procedura solenne mediante la quale si realizza lo scambio di agenti diplomatici.

-lo stato ospitante,mediante l'accreditamento,limita volontariamente la propria potestà sovrana e si impegna a non ostacolare la missione diplomatica.

-gli atti del capo-missione sono considerati come atti dello stato accreditante e come tali non possono essere giudicati secondo il diritto interno dello stato accreditatario.

-immunità diplomatica: l'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello stato accreditatario.Trattasi di immunità assoluta,valida per tutti gli atti da lui compiuti. Deroghe:

-è tenuto al rispetto del codice della strada pena sanzioni appropriate

-è soggetto ad azioni reali e possessorie salvo il caso di immobili acquistati per conto dello stato accreditante ai fini della missione

-è soggetto ad azioni successorie qualora uri come erede,testamentario,amministratore o legatario.

-è soggetto ad azioni relative ad attività professionali o commerciali che vanno oltre la missione diplomatica

-inviolabilità personale:l'agente diplomatico e il correre diplomatico non possono essere per nessun motivo arrestati e la loro sicurezza deve essere tutelata dallo stato accreditatario.

-immunità fiscali:lo stato accreditante è esente da tributi relativi alla missione;l'agente diplomatico gode di un'esenzione fiscale molto ampia;la missione diplomatica è esente da tariffe doganali per le merci scambiate.

-inviolabilità dei locali della missione

-inviolabilità degli archivi,dei documenti,della corrispondenza ufficiale e della valigia diplomatica

-non si applicano ai militari che stazionano all'estero con il consenso dello stato territoriale(tali immunità vengono decise tramite convenzioni ad hoc es.per i caschi blu dell'ONU)


CONSOLI


hanno funzioni amministrative,agiscono come notai e ufficiali di Stato civile  ES.rilascio dei passaporti,successioni nello stato di residenza,trasmissione di atti giudiziari e extragiudiziari

i locali consolari sono inviolabili

i consoli non possono essere arrestati o detenuti se non per reato grave.Negli altri casi la privazione della libertà è ammessa solo a seguito di una sentenza definitiva

godono dell'immunità organica,non di quella personale attribuita invece ai diplomatici


ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI


-inviolabilità dei locali

-immunità dalla giurisdizione civile

-privilegi fiscali

-immunità dei funzionari dell'organizzazione(non godono di immunità personale salvo accordi ad hoc)



DIRITTO DEL MARE MONTEGO BAY 1982


-Le acque interne vanno fino alle linee di bassa marea,o linee di congiungimento delle coste.Tale linea viene detta linea di base.

-Art.2 il mare territoriale è quella fascia di mare adiacente alle coste di uno stato su cui si estende la sovranità che quest'ultimo esercita sul territorio.Il limite interno è la linea di base.Il limite esterno è di 12 miglia.Nel caso di stati adiacenti si fa riferimento all'equidistanza.Vige il diritto di passaggio inoffensivo(rapido e continuo salvo cause di forza maggiore)che può essere sospeso solo temporaneamente per motivi di sicurezza.Vige il diritto di inseguimento che non termini nelle acque interne dello stato costiero. Lo stato costiero può catturare una nace che commetta illeciti nel proprio mare territoriale.

-Baie:insenature della costa.Lo stato costiero può chiudere le baie qualora i due estremi non superino la distanza di 24 miglia.In questo caso faranno parte delle acque interne.In ogni caso possono essere chiuse baie di valore storico purché gli altri stati non si oppongano.

-Stretti:quei bracci di mare siti fra due terre emerse,compresi interamente nelle acque territoriali degli stati costieri,che congiungono parti più ampie di mare.Deve essere garantito il passaggio in transito che può essere incanalati.Tale diritto non può essere sospeso neanche temporaneamente.

-Zona contigua:striscia di mare adiacente al mare territoriale.Si estende fino a 24 miglia dalla linea di base.In essa lo stato territoriale può effettuare controlli su navi estere per prevenire infrazioni.

-Zona archeologica:Può avere un'estensione fino a 24 miglia dalla linea di base.In essa lo stato ha la sovranità per il reperimento ela rimozione di reperti archeologici.Resta intatto il diritto del legittimo proprietario.

-Piattaforma continentale:si estende sino al bordo esterno del margine continentale per un massimo di 350 miglia dalla linea di base,e comunque fino a un minimo di 200 miglia dalla linea di base. Se supera le 200 miglia,lo stato costiero deve versare un contributo all'Autorità dei Fondi Marini,proporzionale al vantaggio ottenuto dallo sfruttamento del fondale stesso.In tale zona lo stato costiero ha diritto esclusivo di sfruttamento dei fondali,agli altri stati è lasciato il diritto sull'alto mare e sullo spazio aereo sovrastante.Fra stati limitrofi o fronteggianti,il limite della piattaforma continentale è stabilito per accordo o secondo equità seguendo le procedure di risoluzione delle controversie.

-Zona economica esclusiva: è una zona che va fino alle 200 miglia dalla linea di base in cui lo stato esercita i poteri necessari allo sfruttamento delle risorse economiche presenti:

-diritti sovrani di esplorazione,sfruttamento,e conservazione delle risorse naturali biologiche e non;

-diritti sovrani collegati come lo sfruttamento dell'energia dell'acqua;

-giurisdizione in materia di istallazione di isole artificiali,impianti di ricerca scientifica marina,protezione e conservazione dell'ambiente marino.

I poteri conferiti non pregiudicano i diritti degli altri stati:di navigazione,di posa di condotti,di sorvolo etc . .

Lo stato costiero promuove l'obbiettivo dello sfruttamento ottimale delle risorse biologiche della ZEE.Ogni stato stabilisce la quantità massima sfruttabile senza danneggiare l'ecosistema.Se lo stato costiero ha una capacità inferiore,esso può stipulare accordi con altri stati,tenendo conto degli stati privi di sbocco sul mare e degli stati in via di sviluppo,concedendo a questi ultimi l'accesso alle eccedenti risorse biologiche.

-Alto mare:l'alto mare sono le zone marine che non rientrano in altre zone. Vige il principio della libertà dei mari secondo cui ciascuno stato ha libertà di svolgere attività lecite in alto mare nel rispetto degli interessi e delle libertà degli altri stati(sorvolo,navigazione,pesca,creazione di isole artificiali . ). Poiché le risorse del fondale marino sono limitate,il loro sfruttamento incontra dei limiti in ogni caso a favore dei paesi sottosviluppati. I fondali sono patrimonio pubblico,utilizzabili solo per fini pacifici e sottomessi al regime internazionale. E' stata costituita l'Autorità internazionale dei Fondi Marini cui è stato attribuito il compito di presiedere allo sfruttamento dei fondali affinché avvenga nell'interesse dell'intera umanità. Uno stato,dopo aver individuato la zona da sfruttare,deve informare tale autorità la quale avrà diritto allo sfruttamento di metà della zona in questione. All'autorità spetterà la redistribuzione delle risorse e il controllo del corretto sfruttamento.

-Libertà di navigazione in alto mare:ogni stato ha diritto di far navigare in alto mare le navi battenti la propria bandiera.Deve esistere un'effettiva correlazione fra lo stato e la nave:lo stato deve effettivamente esercitare la propria giurisdizione sulla nave(navi ombra:navi il cui stato battente non ha effettiva sovranità sulla nave,non sono prive di nazionalità ma lo stato che non esegue i dovuti controlli commette illecito internazionale).In alto mare le navi sono soggette solo alla giurisdizione dello stato di bandiera che deve essere uno e uno solo.Le navi che battono più bandiere sono equiparate alle navi prive ni nazionalità e sono soggette all'autorità delle navi da guerra.In alcuni casi(mai nelle navi da guerra)è ammesso l'intervento di navi straniere:

-ogni stato può catturare in alto mare una nave pirata(nave civile che commette illeciti contro altra nave per fini privati dell'equigio o delle persone a bordo).Se la nave pirata si trova in mare territoriale la cattura spetta allo stato costiero

-le navi da guerra possono,in alto mare,abbordare una nave sospetta di tratta di schiavi.Il diritto di cattura di tale nave spetta però solo allo stato costiero in mare territoriale

-inseguimento:lo stato costiero ha il diritto di inseguire la nave che abbia violato il suo diritto interno nelle zone di sua competenza. L'inseguimento deve essere continuativo e termina quando la nave entra nel proprio mare territoriale o in quello di uno stato terzo

-repressione delle navi per traffico di stupefacenti,non è comunque ammesso l'arresto senza il consenso dello stato di bandiera

-la nave sospetta di terrorismo può essere abbordata e perquisita solo con il consenso dello stato di bandiera

-la nave sospetta di traffico di migranti può essere fermata in alto mare solo con il consenso dello stato di bandiera.

-Stati arcipelago:è uno stato composto interamente da uno o più arcipelaghi e altre isole. Dicesi arcipelago un insieme di isole strettamente connesse fra loro a formare un tutt'uno economicamente e politicamente. Gli stati arcipelago possono congiungere le coste delle isole con linee che non superino le 100 miglia e purché il rapporto fra acque e superficie terrestre sia massimo di nove a uno.Le zone di mare interne a tale linee sono definite mare arcipelagico e sono sotto la giurisdizione dello stato.Vige in tali mari il diritto di passaggio inoffensivo,e in tali punti il diritto di passaggio arcipelagico,assimilabile al diritto di transito degli stretti.





TRATTATI


-E' proibito stipulare trattati contrari alla Costituzione(art.11 COST)

-Secondo alcuni sono ammessi i trattati segreti per motivi di Segreto di Stato ma non nelle materie coperte dall'art.80 Costituzione.

-Secondo il diritto internazionale,se il negoziato lo prevede è possibile dare attuazione provvisoria ad un trattato prima della sua entrata in vigore.

-Art.75 Costituzione è escluso il referendum per le leggi di ratifica dei trattati internazionali

-Art.117 Costituzione le regioni sono competenti a stipulare trattati internazionali nelle materie loro spettanti,vincolando in tal modo tutto lo Stato.


1)negoziazione

2)firma

3)ratifica/adesione

4)deposito delle ratifiche o scambio delle ratifiche


Pieni poteri presunti:

-capo dello stato,ministro degli affari esteri

-capi di missioni diplomatiche

-rappresentanti degli stati ad una conferenza internazionale


Competenza a stipulare

Spetta al Capo del Governo la ratifica dei Trattati(art.87Costituzione)

Per le materie coperte dall'art.80 Costituzione è necessaria l'autorizzazione del Parlamento

Art.80:

-trattati politici

-trattati che modificano il territorio

-trattati che stabiliscono oneri finanziari

-trattati che prevedono procedimenti giudiziari

-trattati modificativi di norme



Riserve

Si può apporre una riserva qualora il trattato non preveda un divieto e qualora la riserva non sia contraria al trattato stesso

Uno stato può obiettare ma il trattato si applicherà comunque qualora lo stato obiettante non specifichi che non vuole applicarlo con riserva

Le riserve possono essere modificative o interpretative

Sono atti unilaterali

Possono essere formulate al momento della ratifica o successivamente purchè nessuno stato obietti entro 12 mesi

Nei trattati sui diritti umani le riserve non ammissibili si hanno come non aspposte

Negli altri trattati le riserve non ammissibili invalidano il trattato nei confronti di chi le ha formulate

Il Governo e il parlamento possono formulare riserve anche separatamente

Se il Parlamento formula una riserva e il Governo non ne tiene conto il trattato non sarà applicato per le materie coperte dall'art.80 Costituzione(che richiede l'autorizzazione del Parlamento)



Interpretazione dei trattati:

-criterio obiettivo:secondo il significato dei termini tenendo conto anche dei trattati anteriori e posteriori fra le parti

-se il significato è ancora ambiguo si può ricorrere ai lavori preparatori

-se il testo è redatto in più lingue si cerca il significato più idoneo a conciliare i vari testi

-è ammessa l'iterpretazione estensiva

-si ricorre all'interpretazione più favorevole alla parte più debole

-è ammessa l'analogia

TEORIA DEI POTERI IMPLICITI: ogni organo ha i poteri impliciti necessari per esercitare i poteri esplicitati. Esempio d'interpretazione estensiva.

-non è ammesso che un trattato assuma significati diversi a seconda dello Stato a cui si applica

-l'interpreta interpreta il trattato non essendo subordinato al potere esecutivo


Trattati e stati terzi

-un trattato non può obbligare uno stato terzo qualora lo stato terzo non espliciti il suo consenso

-un trattato non può attribuire un diritto ad uno stato terzo qualora lo stato terzo obietti

-vale il silenzio assenso

-il diritto deve essere esplicitato nel contratto

-è un mero obbligo e non un diritto che è revocabile in qualunque momento a meno che il  trattato non lo preveda come irrevocabile



Modifica dei trattati

-emendamento vs revisione

-fra gli stati che stipulano due trattati contrastanti prevale il secondo trattato

-se vengono stipulati due trattati contrastanti da parti diverse,lo Stato parte di entrambi i trattati deve decidere quale applicare,in ogni caso ci sarà un illecito internazionale

-due o più stati parte di un trattato multilaterale non possono emendare un trattato multilaterale che vieti l'emendamento,o comunque che sia incompatibile con l'emendamento stesso. In tal caso l'emendamento sarà valido ma sarà illecito(sanzionato)

-se il trattato non dispone diversamente esso può essere emendato solo con il consenso di tutte le parti (tale regola è derogabile dal testo del trattato)

-un trattato può prevedere un procedimento ad hoc per il proprio emendamento

-un trattato può essere emendato da una prassi successiva qualora essa sia la prova di un accordo successivo tacito fra tutte le parti del trattato


Invalidità dei trattati

-Errore:deve essere essenziale,non colpevole,scusabile e di fatto(non di diritto).Trattasi di invalidità relativa,azionabile solo dalla parte in questione,sanabile,e divisibile.

-Violazione delle norme interne sulla competenza a stipulare(eccesso di potere):deve essere evidente e violare principi fondamentali di diritto interno. Trattasi di invalidità relativa.

-Dolo:deve avvenire ad opera di uno stato parte nei confronti di un altro stato parte.Relativa

-Corruzione:avviene contro il rappresentante di uno stato parte.Relativa.

-Violenza nei confronti del rappresentante dello stato: può avvenire da parte di chiunque. Assoluta

-Violenza nei confronti dello stato:minaccia dell'uso della forza da parte di uno stato qualunque nei confronti di uno stato parte del trattato.Assoluta

-Violazione di una norma imperativa di diritto internazionale: assoluta.


Estinzione dei trattati

-Recesso: il recesso può aver luogo trascorsi 3 mesi dalla notifica,è ammesso nei trattati a tempo indeterminato se è desumibile dal testo del trattato o dalla volontà delle parti.

-Violazione sostanziale ad opera delle parti: il semplice adempimento non è causa di risoluzione,è necessaria una grave trasgressione del trattato.

-Impossibilità sopravvenuta: definitiva perdita di un oggetto essenziale nell'esecuzione del trattato (non problemi economici).

-Mutamento fondamentale delle circostanze: le circostanze devono essere state essenziali alla stipula del trattato e il mutamento deve essere imprevedibile e non deve essere colpevole o attribuibile alla parte che vuole invocare l'invalidità.Non vale per i trattati sui mutamenti dei confini.

-Sopravvenienza di una norma di diritto internazionale contrastante

-Guerra: alcuni trattati sono resi vigenti proprio dalla guerra,altri sono semplicemente sospesi,altri si estinguono del tutto.La guerra non sospende i tattati sui diritti dell'uomo né quelli istitutivi di organizzazioni internazionali.


La parte che vuole dichiarare invalido o estinto un trattato deve notificarlo alle altre parti che hanno 3 mesi di tempo per obiettare.In caso di obiezione nasce una controversia che può essere risolta tramite i mezzi dell'art.33 della Carta delle Nazioni Unite.Se non si raggiunge un accordo sul mezzo da utilizzare si può ricorrere:

-alla Corte di Giustizia o all'arbitrato per i casi di contrasto con le norme imperative;

-alla conciliazione per tutti gli altri casi


SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI

Convenzione di Vienna del 1978

-es.fusione,secessione,incorporazione,distacco

-tramissibilità dei trattati localizzati

-intrasmissibilità dei trattati politici

-mobilità delle frontiere dei trattati(al territorio acquisito si trasmettono i trattati dello stato che lo acquisisce)

-principio della tabula rasa: sviluppato nella prassi,stabilisce l'intrasmissibilità dei trattati non localizzabili.

-accordo di devoluzione: accordo secondo cui il nuovo stato nato succede nei trattati della madre patria. E' un accordo meramente obbligatorio,per succedere effettivamente nei trattati è necessaria una novazione di questi ultimi con il consenso di tutte le parti.





ADATTAMENTO DEL DIRITTO INTERNO AL DIRITTO INTERNAZIONALE


-rinvio formale vs rinvio materiale

-rinvio formale recettizio:la norma è immessa nell'ordinamento

- non recettizio: la norma è presupposto per l'applicazione di norme dell'ordinamento.

-Art.10 Costituzione: costituisce un rinvio materiale alle norme consuetudinarie del diritto internazionale.(l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute). Non vengono recepite norme consuetudinarie in contrasto con i principi fondamentali della costituzione nate dopo la costituzione stessa.L'Italia è vincolata dalle norme consuetudinarie anche qualora sia obiettore persistente. E' vincolata anche da norme consuetudinarie regionali qualora si applichino anche ad essa. Le norme consuetudinarie cogenti internazionali entrano nell'ordinamento italiano con rango di principi costituzionali.Non possono essere violate neanche da norme costituzionali.Possono eessere modificate solo da altre norme cogenti.

-Non esiste una disposizione costituzionale circa l'adattamento del diritto interno ai trattati internazionali. Esistono due modi di recepimento:

-procedimento tradizionale:tramite un rinvio materiale alla norma:trasformazione di una norma internazionale nell'ordinamento interno.Si crea una legge interna che abbia il contenuto della norma internazionale.E' necessario per le norme internazionali non applicabili da sole(incomplete,non self.executing,che danno ad esempio delle facoltà agli stati,o che non prevedono delle sanzioni precise)

-procedimento  straordinario : tramite un ordine di esecuzione. Viene emanata una legge che impone il rispetto di un determinato trattato internazionale allegando il testo del trattato stesso.L'ordine di esecuzione può essere contenuto in una legge o in un regolamento a seconda della materia.

-Le norme pattizie assumono il rango della norma che le immette nell'ordinamento interno. Ma sono sempre superiori rispetto alle norme ordinarie del diritto interno.Possono essere abrogate solo tramite abrogazione espressa in quanto prevalgono sulle norme interne seguendo il criterio della specialità.

-I trattati sulla condizione dello straniero,in base all'art.10 Costituzione,sono invece di rango costituzionale.

-I trattati contrari alla costituzione sono soggetti al sindacato di costituzionalità.

-Se il trattato prevede la diretta applicabilità di fonti interne al trattato,esse non necessitano di recepimento ma vengono recepite automaticamente con il recepimento del trattato stesso. es.regolamenti.

-Adattamento al diritto comunitario:i regolamenti sono direttamente applicabili in ciascuno stato.Le direttive che pongono obbiettivi di risultato devono essere recepite,mentre quelle che producono effetti diretti no.Le direttive possono essere invocate dal singolo nei confronti dello stato ma non nei confronti di un altro singolo,trascorso il termine previsto per il recepimento.Le decisioni necessitano di recepimento tranne quando sono indirizzate a singoli in quanto queste ultime sono direttamente applicabili. In base all'ast costituzione,il diritto comunitario si pone su un livello superiore rispetto al diritto interno. Per quanto riguarda le fonti direttamente applicabili,il giudice interno potrà disapplicare norme interne con esse in contrasto. Per quanto riguarda fonti non direttamente applicabili invece,sarà possibile eccepirne la costituzionalità.




SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI


-Controversia:si verifica quando la pretesa di uno stato viene contestata da un altro stato o quando uno stato protesta per la lesione di un proprio interesse.E' la condicio sine qua non per la giurisdizione internazionale.

-Controversie giuridiche vs controversie politiche in base alle ragioni portate a tutela dei propri interessi.Entrambe sono azionabili dinnanzi alla Corte Internazionale di Giustizia.

-Art.2 Carta delle Nazioni Unite:obbliga gli stati a risolvere pacificamente le controversie e vieta l'uso della forza.

-Art.33 Carta delle Nazioni Unite : elenco non tassativo dei mezzi possibili per dirimere le controversie.

-Se gli stati non si accordano sul modo per dirimere la controversia,essa resta irrisolta.

-I mezzi si dividono in mezzi che presuppongono la presenza di un terzo e mezzi che non la prevedono. I primi si dividono in mezzi diplomatici e mezzi obbligatori.I primi facilitano un accordo fra le parti,i secondi impongono un obbligo.

-Negoziato:non prevede la presenza di un terzo.Le parti giungono ad un accordo vincolante per entrambe attraverso la negoziazione.

-Buoni uffici:il terzo favorisce l'avvicinamento delle parti spingendole a rinegozionare:non propone una soluzione,non è vincolante.E' un mezzo diplomatico.

-Inchiesta:viene affidato ad un terzo l'accertamento dei fatti.Il terzo è imparziale e la sua dichiarazione non ha carattere vincolante ma può aiutare per il raggiungimento di una soluzione.E' un mezzo diplomatico.

-Mediazione: il terzo cerca di avvicinare le parti aiutandole a trovare un accordo. Propone una soluzione.Non ha carattere vincolante.E' un mezzo diplomatico.

-Conciliazione:una commissione composta da individui giunge ad una raccomandazione per dirimere la controversia,con carattere non vincolante. E' un mezzo diplomatico.

-Arbitrato: uno o più individui scelti dalle parti formano il tribunale arbitrale che giunge ad una soluzione della controversia attraverso un lodo vincolante per le parti.Gli arbitri sono scelti di volta in volta.E' necessaria la volontà delle parti che può essere manifestata per mezzo di:

-un compromesso

-una clausola compromissoria presente nel trattato

-un trattato generale di arbitrato fra le parti

Il lodo deve essere iscritto.E' vincolante.Vale come giudicato ed è sottoponibile alla sola revisione. Trattasi di mezzo obbligatorio.

-Giurisdizione:un organo permanente es.CIG(o tribunali internazionali specifici es.corte penale internazionale,tribunale internazionale dei diritti del mare,corte africana dei diritti dell'uomo)precostituito(che è stato costituito a differenza dell'arbitrato,prima della nascita della controversia),che segue regole prestabilite,giunge ad una conclusione vincolante per le parti attraverso una sentenza.Trattasi di mezzo obbligatorio.

-I Vari mezzi possono essere combinati fra loro.

-Corte Internazionale di Giustizia: è composta da 15 membri eletti per 9 anni dall'Assemblea Generale(godono delle immunità diplomatiche)e a sede all'Aja. Solo gli stati possono essere parte di controversie portate dinnanzi alla corte.Deve essere espresso il consenso dello stato,prima o dopo la controversia,alla giurisdizione della Corte. Spesso lo stato ricorre ad una preventiva dichiarazione unilaterale di competenza della Corte.Tale consenso può anche essere ricavato da fatti concludenti. (compromesso,clausola interna all'accordo,accettazione espressa o tacita della giurisdizione della CIG richiesta unilateralmente dalla controparte).Il procedimento si articola in una fase scritta,con presentazione delle memorie,e in una fase orale,in cui assistiamo al contraddittorio.Un terzo,non implicato nel trattato in discussione,può intervenire comunque nella controversia,qualora ritenga che un suo interesse potrebbe essere leso.In tal caso non sarà vincolato alla giurisdizione della Corte.Qualora il terzo sia invece coinvolto nel trattato in questione,esso sarà vincolato,una volta intervenuto,dalla sentenza della Corte. La Corte giudica solitamente secondo diritto ma,qualora le parti lo prevedano,può giudicare secondo equità.La corte di giustizia non ha gradi diversi.La sentenza deve essere motivata e indicare i giudici consenzienti e dissenzienti.Non è appellabile e ha efficacia di giudicato in senso sostanziale e formale. Qualora lo stato soccombente non seguisse la sentenza vincolante,è riconosciuto alla controparte il potere di adire il Consiglio di Sicurezza che può formulare raccomandazioni o decidere misure per dare effetto al giudizio. E' possibile richiedere l'interpretazione (in caso non sia chiara la portata della sentenza)o la revisione della sentenza(nel caso vengano a galla nuovi elementi fondamentali).La revisione può essere chiesta entro sei mesi dalla scoperta del fatto in questione e comunque non oltre i dieci anni dalla sentenza. E' possibile inoltre richiedere pareri non vincolanti alla Corte.I soggetti legittimati a farlo sono l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza.Anche le organizzazioni internazionali possono richiedere pareri alla Corte e possono altresì stabilire che essi siano vincolanti raggirando così l'ostacolo della giurisdizione della Corte valida solo quando le partti siano rappresentate da Stati.

-In caso di stato inadempiente, non è comunque possibile utilizzare la forza,sarà solo possibile ricorrere a contromisure.E' possibile adire il Consiglio di Sicurezza affinchè prenda provvedimenti di carattere vincolante o meramente esortativi.

-Nelle Nazioni Unite la funzione conciliativa è assegnata a:

-Consiglio di Sicurezza: può essere adito da qualsiasi membro delle nazioni unite,dal Segretariato Generale e dall'Assemblea Generale, in caso di controversia che metta a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale. Ha un ampio potere d'inchiesta.Il suo compito è quello di suggerire il mezzo da utilizzare per dirimere la controversia. Qualora non si raggiunga un accordo esso può fungere da conciliatore , proponendo una soluzione entrando nel merito,o istituendo una commissione ad hoc per la conciliazione.

-Assemblea Generale: può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che possa arrecare danno al benessere generale e al clima amichevole fra le nazioni.Non ha giurisdizione se la controversia è stata rimessa al giudizio del consiglio di sicurezza.

-Segretariato Generale:richiama l'attenzione del CdS su ogni situazione che possa ledere la pace internazionale e,quando gli viene conferito il mandato da parte dell'Assemblea Generale o da parte del CdS,pone in essere specifiche attività diplomatiche tra le parti in lite.




RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DI UNO STATO - Progetto della Commissione del 2001


-art.1. ogni atto internazionalmente illecito di uno stato,comporta la responsabilità internazionale di tale stato.

-elemento soggettivo: il comportamento deve essere attribuibile allo stato

-non influisce il diritto interno nel giudicare un fatto o atto lecito o illecito

-il comportamento è attribuibile allo stato qualora sia messo in atto da un qualsiasi organo dello stato che rivesta tale qualifica secondo il diritto interno

-è organo dello stato l'organo che eserciti effettivamente funzioni pubbliche

-il comportamento dei privati è attribuibile allo stato solo qualora lo stato avrebbe potuto evitarlo con adeguata vigilanza(responsabilità per illecito omissivo)

-il comportamento degli agenti di fatto è attribuibile allo stato in quanto gli agenti di fatto sono individui che agiscono sotto la direzione dello stato stesso

-è attribuibile allo stato,sotto forma di omissione di vigilanza,il comportamento di un organo che agisca in eccesso di potere

-nel corso di un'insurrezione i danni provocati non sono imputabili allo stato.Qualora l'insurrezione vada a buon fine,i danni saranno attribuibili al nuovo stato nato insieme agli illeciti commessi dal precedente governo(principio di continuità)

Responsabilità indiretta

-è responsabile lo stato che partecipi ad un illecito anche se si limita a dare assistenza

-è unicamente responsabile lo stato che obblighi un altro stato a commettere un illecito internazionale

-è responsabile lo stato che diriga e controlli la commissione dell'illecito da parte di un altro stato

-elemento oggettivo: la contrarietà con il diritto internazionale,a prescindere dal rango della norma infranta. Si distinguono illeciti omissivi e illeciti di condotta,illeciti istantanei e illeciti continuativi.Si distingueva(nel nuovo progetto non più)fra obbligo di risultato e obbligo di condotta.

-per qualificare l'illecito internazionale sono irrilevanti la colpa(dolo+colpa)e il danno,che assumono importanza invece nella fase di riparazione del danno.

-cause di esclusione del fatto illecito:non possono essere invocate in caso di violazione di ius cogens.Venuta meno la circostanza che giustifica l'illecito,lo stato è obblicato a ricominciare a rispettare la norma infranta.Nonostante facciano venir meno l'illiceità dell'azione,lo stato responsabile sarà comunque tenuto all'indennizzo dello stato danneggiato.

1)consenso dell'avente diritto

2)legittima difesa:rileva soprattutto nel caso del divieto dell'utilizzo della forza armeta.

3)contromisure:sono illeciti commessi nei confronti di uno stato in risposta all'illecito commesso dallo stato stesso.Non possono consistere nell'utilizzo della forza armata.La ritorsione è invece un semplice gestio inamichevole che non viola il diritto internazionale.

4)forza maggiore(e caso fortuito):eventi imprevedibili o forze irresistibili che rendono impossibile ottemperare l'obbligo internazionale.Possono essere naturali o causati dall'uomo.Non possono essere invocate qualora lo Stato sia colpevole e qualora abbia preventivamente accettato il rischio del verificarsi di tali eventi.

5)estremo pericolo:pericolo per la propria incolumità o per quella dei propri cari. Non può essere invocato se dall'illecito deriva un pericolo maggiore o qualora lo Stato responsabile sia colpevole dello stato di pericolo.

6)stato di necessità:l'atto necessario deve essere il solo mezzo per salvaguardare un interesse essenziale di fronte ad un pericolo grave e imminente,e non deve compromettere gravemente un altro interesse fondamentale(di un altro strato o della comunità internazionale).Non può essere invocato qualora la norma violata ne escluda a priori l'invocazione e qualora lo stato responsabile sia colpevole dello stato di necessità.Non può essere invocato per violare una norma di diritto umanitario in nome di una necessità militare.Non può essere invocata per giustificare la mancata esecuzione di obbligazioni finanziarie.

-conseguenze del fatto illecito:

1)cessazione dell'illecito:vale per gli illeciti continuativi,non per quelli istantanei

2)assicurazioni(possono essere anche verbali) e garanzie(devono essere concrete) di non reiterazione:valgono voe sussista il pericolo di reiterazione

3)riparazione:lo stato danneggiato può richiedere la riparazione integrale del danno morale e materiale subito.Deve sussistere il nesso di causalità fra l'illecito e il danno.Può avere diverse forme:

a)restituzione:si ristabilisce,rispettando il principio della proporzionalità(qualora non sia troppo oneroso ristabilirla)la situazione esistente prima dell'illecito.

b)risarcimento del danno:applicabile qualora la restituzione non basti o non sia possibile.Deve essere risarcito sia il danno emergente che il lucro cessante,se necessario con il amento anche di interessi sulla somma dovuta.La liquidazione del danno avviene solitamente ad opera di arbitri o organismi similari.

c)soddisfazione:qualora il danno non sia quantificabile e non sia possibile ricorrere né alla restituzione né al risarcimento,si ricorre alla soddisfazione che può consistere in un riconoscimento formale delle proprie colpe o in scuse formali verso lo stato leso.La soddisfazione deve essere proporzionale al danno e non può essere in alcun caso umiliante

Le varie forme di riparazione possono anche essere combinate fra loro.

4)contromisure:non ha carattere afflittivo,deve essere proporzionale,temporanea e con effetti possibilmente reversibili.Ha lo scopo di ottenere la riparazione.Prima di comminare una contromisura lo Stato leso deve cercare un accordo con lo stato offendensore,invitandolo ad adempiere ai propri obblighi e offrendogli il negoziato.La contromisura deve essere sospesa qualora l'illecito sia cessato e la controversia sia posta davanti a una corte o tribunale arbitrale.Deve cessare nel momento in cui lo stato offensore abbia adempiuto i propri obblighi derivanti dal fatto illecito.Ci sono delle contromisure vietate:

a)quelle che prevedono l'uso della forza armata

b)quelle che pregiudicano i diritti fondamentali dell'uomo

c)quelle che violano il diritto internazionale umanitario

d)quelle che violano lo ius cogens

e)quelle che ledono l'inviolabilità dei locali e dei documenti consolari e diplomatici.

--una volta sussisteva la differenza fra crimini internazionali dello stato,più gravi,e delitti.Oggi viene invece chiamata violazione grave quella violazione di norme imperative sistematica oppure organizzata oppure protratta nel tempo coscientemente. E' prevista la cooperazione per porre fine a tale grave violazione e la non riconoscibilità della situazione nata come conseguenza.Gli stati non dovrebbero prestare assistenza per mantenere in vita tale situazione.

-solo lo stato leso ha il diritto di invocare la responsabilità internazionale.Nel caso dei trattati erga omnes,si può comunque individuare uno stato leso.In questo caso solo lo stato leso (o gli stati lesi)potranno richiedere la riparazione,ma anche gli altri stati potranno richiedere la cessazione dell'illecito e le garanzie di non ripetibilità dell'illecito.Nel caso di obblighi erga omnes ove sia impossibile individuare lo stato leso(es.violazione dei diritti umani)è possibile richiedere la riparazione a favore dei beneficiari dell'obbligo violato(es.individui).Le contromisure possono essere attuate solo dallo stato direttamente leso.Gli stati che abbiano comunque interesse alla cessazione dell'illecito potranno adottare solo contromisure lecite.

-Anche le organizzazioni internazionali,secondo la Commissione di diritto internazionale,sono responsabili a livello internazionale.Ogni atto illecito dell'organizzazione comporta dunque la sua responsabilità internazionale.Qualora un organo di uno stato sia messo a disposizione dell'organizzazione,se questa esercita un controllo effettivo sull'organo,la violazione di diritto internazionale dell'organo ricadrà sull'organizzazione.L'organizzazione è altresì responsabile qualora uno stato violi una norma di diritto internazionale per dare esecuzione ad un atto giuridicamente vincolante della stessa.L'organizzazione non è responsabile qualora lo Stato membro abbia acconsentito di essere esclusivamente responsabile o qualora abbia fatto in modo che stati terzi credessero che lo fosse.


L'ammissione e l'allontanamento degli stranieri


Lo stato è libero di accettare o rifiutare lo straniero salvo convenzioni ad hoc.Non si può cacciare uno straniero verso uno stato in cui sarebbe sottoposto a maltrattamenti inumani es.pena di morte,tortura.

1951 convenzione sullo status dei rifugiati:non attribuisce l'automatico diritto d'asilo politico ma stabilisce l'obbligo del non refoulement:non respingimento del rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita e la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza,religione, nazionalità,particolare appartenenza ad una categoria sociale,opinioni politiche.

Nell'ordinamento italiano l'art.10 Costituzione stabilisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla costituzione italiana ha diritto all'asilo nel territorio della repubblica.


Il trattamento degli stranieri


Lo straniero non gode di alcun privilegio sul territorio.Non è però soggetto ai doveri peculiari dello status civitatis.es.arruolamento militare. In caso di arresti lo straniero ha diritto all'assistenza in giudizio di un difensore e di rivolgersi alla propria autorità consolare.

Lo straniero ha il diritto di allontanarsi dallo stato di soggiorno tranne che esista un legittimo impedimento.

Le due regole che hanno per oggetto il trattamento dello straniero sono il minimum standard internazionale e il diniego di giustizia,sostituiti dai diritti fondamentali dell'uomo  e dalla regola dell'equo processo.


Le persone giuridiche


Lo stato è libero di ammettere nel proprio territorio le persone giuridiche salvo gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.Il diritto di stabilimento può essere accordato solo con atto unilaterale dello stato territoriale o mediante trattato.


La protezione diplomatica


Lo stato ha il diritto di intervenire a favore di un proprio cittadino i cui diritti siano stati violati da un altro stato. Trattasi di diritto dello Stato,e non diritto dell'individuo.Lo stato avrà quindi il diritto di intervenire ma non l'obbligo. Per intervenire,è necessario che siano stati esperiti tutti i mezzi interni di giurisdizione,qualora essi siano idonei. Qualora lo stato territoriale non abbia mezzi idonei,l'onere risulterà comunque rispettato.Lo Stato e solo lo Stato può rinunciare preventivamente all'intervento. Qualora l'individuo abbia più di una nazionalità o non ne abbia nessuna si usa il criterio del collegamento più stretto.

Nel caso di persone giuridiche,la nazionalità si stabilisce in base a ove è stata costituito l'ente.Nel caso di società per azioni può intervenire anche lo stato di cittadinanza degli azionisti qualora lo stato di nazionalità dell'ente non intervenisse o non potesse intervenire,o qualora gli azionisti controllino per intero la società.


Le nazionalizzazioni


Nazionalizzazioni: attuate mediante provvedimenti legislativi,hanno per oggetto un'intera categoria di beni . es. energia elettrica

Espropriazione: ha per oggetto singoli beni ed è attuata solitamente mediante provvedimento amministrativo

Confisca: ha per oggetto un singolo bene e non dà diritto ad un equo indennizzo.

Lo stato territoriale ha diritto di nazionalizzare beni degli stranieri purché  vi sia,nella nazionalizzazione o nell'espropriazione,un'utilità pubblica,o altri motivi di sicurezza preminenti sull'interesse del singolo individuo.L'equo indennizzo deve essere immediato e rispecchiare iol valore del bene confiscato. A questa conclusione non sono arriva<ti però gli stati ospitanti investimenti esteri,che sostengono invece che l'indennizzo debba essere quantificato basandosi sulle possibilità dello stato ospitante.


Le protezioni degli investimenti all'estero


I contratti di concessione sono contratti stipulati fra una persona fisica o giuridica e uno Stato.Essi sono regolati dal diritto interno di uno stato e possono richiamare in tutto o in parte il diritto di uno stato straniero. Uno dei modi con cui gli investitori all'estero si proteggono da mutamenti legislativi indesiderati,sono le clausole di stabilizzazione,volte a rendere inefficaci,per il contratto in questione,i mutamenti della legislazione.Ma molti reputano queste clausole nulla in quanto contrarie al principio della sovranità dello stato.

Per coprirsi dai rischi sono allora stati istituiti dei meccanismi di gaaranzia. L'investitore, concludendo un contratto di garanzia con l'agenzia di garanzia degli investimenti multilaterali, è tutelato in quanto l'agenzia assicura rischi derivanti dall'espropriazione,restrizione dei trasferimenti valutari,guerre civili. E' l'agenzia stessa a are l'indennizzo e una volta ato subentra nella posizione dell'investitore nei confronti dello stato ospitante.Per questo motivo,lo stato ospitante deve approvare preventivamente tale garanzia.

In materia di investimenti all'estero è fondamentale la< soluzione delle controversie. Uno degli strumenti fondamentali è l'ICSID,centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti,istituito nel 1965,costituito da un consiglio di amministrazione composto da rappresentanti degli stati membri,da un segretariato e da una lista di arbitri e conciliatori. Il centro amministra sia una procedura di conciliazione che una procedura di arbitrato.Ha giurisdizione in merito alle controversie sorte fra investitori terzi e stati parte della convenzione.Uno stato può richiedere che l'investitore esaurisca i mezzi interni prima di adire il Centro,ma tale clausola deve essere espressa.La sottoposizione della controversia all'arbitrato del centro esclude la protezione diplomatica. La sentenza dell'arbitrato del centro ha efficacia diretta in tutti gli stati parte senza necessità di essere recepita.Se lo stato ospite rifiuta di dare atto alla sentenza,allora torna possibile la protezione diplomatica. Il centro applica il diritto stabilito dalle parti,vi è il divieto del non liquet,su richiesta è ammesso il giudizio secondo equità.

Contro il giudizio del centro è ammessa la revisione,il giudizio di interpretazione,e l'annullamento per manifesto eccesso di potere,corruzione,incorretta costituzione del tribunale.La domanda deve essere presentata al Presidente del centro.





DIVIETO DELLA FORZA ARMATA

-Nel diritto internazionale classico,prima della Carta delle Nazioni Unite,l'uso della forza per la risoluzione delle controversie internazionali era assolutamente lecito e regolato dallo ius in bello.

-Art.2 par.4 Carta delle Nazioni Unite:i membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza,sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualunque stato,sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite

-La Carta delle Nazioni Unite vieta:

-la minaccia o l'uso della forza armata(la minaccia può essere anche implicita)

-l'uso della forza economica

-l'acquisto di un territorio mediante minaccia o uso di forza armata e conseguente obbligo della comunità internazionale a non riconoscere la relativa occupazione

-l'uso della forza in funzione preventiva

-l'uso della forza contro un'aggressione armata indiretta,ovvero contro uno Stato che ha prestato semplice assistenza allo Stato aggressore

-il ricorso a rappresaglie armate.

-La Carta delle Nazioni Unite autorizza il Consiglio di Sicurezza ad adottare misure coercitive,anche belliche,se necessarie per il mantenimento della pace.Al Consiglio di sicurezza spetta la responsabilità per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.Esso può adottare:

-misure di accertamento:il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace,di una violazione della pace,o di un atto di aggressione,e fa raccomandazioni e decide quali misure debbano essere prese per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza.

-misure provvisorie:il Consiglio,accertata la sussistenza di tali situazioni,può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Hanno fini preventivi,per scongiurare l'aggravamento della controversia. Non la derimono,semplicemente la rendono stazionaria.

-misure non implicanti l'uso della forza:il Consiglio può decidere(vincolante) o raccomandare(non vincolante) l'adozione di misure rivolte a stati membri terzi che,pur non comprendendo l'uso della forza,incidano sui soggetti colpiti a tal punto da obbligarli a cessare il comportamento illecito. Tali risoluzioni possono essere:

-sanzioni economiche(embargo,blocco dei porti)

-non riconoscimento di situazioni illegittime(isolamento dello stato aggressore)

-condanna morale della Comunità Internazionale (contro la violazione dei diritti umani)

Al fine di rendere applicabili tali risoluzioni,la Carta prevede obblighi di mutua assistenza fra stati membri,e la possiblità di consultare il Consiglio qualore vi sia una difficoltà economica in cui lo stato si trova a causa delle misure adottate.

-misure implicanti l'uso della forza:il Consiglio può ricorrere ad azioni di polizia internazionale implicanti l'uso della forza,finalizzate a mantenere o ristabilire la pace. Per farlo,il Consiglio,sarebbe dovuto essere dotato di un esercito internazionale formato da contingenti militari dei vari stati membri,messi a disposizione tramite accordi ad hoc che però non sono mai stati stipulati.Per questo motivo l'ostacolo è stato raggirato autorizzando piuttosto gli stati membri all'uso della forza armata contro un determinato paese(il paese che minaccia il mantenimento della pace). Tali autorizzazioni terminano nel momento in cui termina la minaccia alla pace.

-CASCHI BLU:forza armate internazionali integrate alle Nazioni Unite e sottoposte alla direzione del Segretariato e sotto il contollo del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale. Svolgono attività connesse al mantenimento o al ripristino della base sul territorio,previo consenso dello stato territoriale,senza poter ricorrere all'utilizzo della forza armata se non per difesa.

-Assemblea Generale.:nel caso di inerzia del Consiglio di Sicurezza,può intervenire l'Assemblea Generale per il mantenimento della pace,attraverso l'adozione di raccomandazioni o di misure collettive ritenute necessarie,fino all'invio di forze armate.

-LEGITTIMA DIFESA:è espressamente prevista dall'art.51 della carta delle Nazioni Unite:nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva,nel caso abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite. L'attacco deve essere già stato sferrato ma può non aver ancora colpito lo stato in questione. Es. Pearl Harbour, gli Stati Uniti avrebbero potuto reagire mentre la flotta giapponese era in navigazione nel Pacifico,non al loro arrivo.Non ogni violazione dell'art.2 della Carta comporta un diritto di legittima difesa:solo un attacco armato ha come conseguenza tale diritto.Per esserci un attacco armato deve essere colpito il territorio o altri beni che sono attributi della sovranità,come le truppe lecitamente stanziate all'estero,gli aereomobili militari,ed eventualmente anche gli agenti diplomatici.L'attacco artmato,per legittimare la legittima difesa,può venire da Stati o da entità non statali se su larga scala.La legittima difesa,in base al diritto consuetudinario,deve essere esercitata seguendo i principi della proporzionalità,della necessità,e dell'immediatezza.

-necessità:una necessità di legittima difesa urgente,irresistibile,tale da non lasciare la scelta dei mezzi e il tempo di deliberare.

-proporzionalità:non è richiesta una perfetta simmetria fra attacco e difesa anche se la CIG ha inteso il criterio della proporzionalità in maniera molto restrittiva

-immediatezza:impedisce di evocare la legittima difesa quando l'occupazione si è consolidata nel tempo

La legittima difesa deve cessare nel momento in cui il Consiglio di Sicurezza adotti le misure idonee per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.Lo stato che agisce in legittima difesa ha l'obbligo di informare il Consiglio di Sicurezza che verificherà la sussistenza dei requisiti per tale azione. Ciò permette di evitare le guerre segrete.

-L'uso della forza autorizzato dal Consiglio di Sicurezza:

-Le misure contro stati ex nemici:cadute ormai in disuso con l'entrata di tutti gli stati ex nemici nelle Nazioni Unite

-Il consenso dell'avente diritto:deve provenire dal governo effettivamente rappresentativo(es.in un colpo di stato,il governo ribelle non può autorizzare l'attacco armato),deve essere valido,non invalidato dai vizi di volontà,e non deve violare norme di diritto internazionale imperative.L'azione dello Stato interveniente non deve violare norme che lo obbligano ad avere determinati comportamenti nei confronti di altri stati(es.un patto fra più stati che decidono di non invadere un determinato territorio).Il consenso dell'avente diritto opera nei limiti temporali e qualitativi in cui esso è espresso.Al di fuori di tali limiti,l'uso della forza armata diviene illecito.Non è valido il consenso espresso dopo un'occupazione bellica.

-Intervento a protezione dei cittadini all'estero:quando siano in serio pericolo di vita e lo stato territoriale non possa o non voglia salvarli

-Intervento d'umanità:non è una causa di esclusione ma non costituisce un aggressione.Può essere sanato da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza.Puà essere autorizzata dal Consiglio di Sicurezza.

-Forza maggiore

-Caso fortuito

-Situazione di estremo pericolo







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